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Forse qualche volta abbiamo ragione?

Era il 18.11.2022, quando otto sigle sindacali inviavano una lettera aperta al direttore Ruffini sulle difficoltà riscontrate nei rapporti con l'agenzia. In quella missiva non solo venivano evidenziate criticità, ma soprattutto venivano avanzate proposte concrete per migliorare il rapporto tra i dottori commercialisti e l'agenzia.

Non tutto è stato ascoltato.

Ci colpisce però apprendere, dalle ultime comunicazioni di irregolarità inviate ai nostri clienti, che un punto apparentemente banale è stato condiviso dalla stessa Agenzia.

In particolare il punto 2 della lettera recitava:

"LA COMUNICAZIONE È IMPORTANTE

Riteniamo sia da migliorare la comunicazione nei confronti del contribuente, con particolare riferimento ai casi nei quali viene comunicata dall'Agenzia la presenza di errore negli adempimenti, salvo poi dover prendere atto che l'errore è imputabile alla stessa Agenzia, la quale nelle sue missive non fa accenno alla propria responsabilità e al disagio causato al cittadino contribuente. Una comunicazione improntata alla trasparenza e alla chiarezza in queste situazioni sarebbe altresì rispettosa dell'operato del professionista e del suo rapporto di fiducia con il cittadino assistito."

Poi durante labirinto Live del 12.01.23 venne chiesto esplicitamente al Viceministro Enrico Zanetti, durante il suo intervento, di lavorare affinché venisse fatta questa modifica, ebbene la comunicazione dell'Agenzia - verificate per credere - non riporta più dicitura relativi ad errori, ma parla di semplici incongruenze.

Questa modifica non sarà la panacea a tutte le problematiche riscontrate, ma la accogliamo con estremo favore per due ordini di motivi.

Il primo è quello di aver preteso ed ottenuto finalmente rispetto e maggiore trasparenza.

Il secondo è che ci permette di ricordare che - qualche volta, sommessamente - anche i commercialisti hanno ragione e che proprio per questo dovrebbero ascoltarci e coinvolgerci più spesso.

Ben vengano quindi confronti utili anche a queste piccole migliorie.

Solo un appunto. Ci è dispiaciuto apprendere di questa modifica direttamente dalle comunicazioni di irregolarità dei nostri clienti e non da un classico "comunicato stampa" sul sito dell'amministrazione finanziaria. Dove non sarebbe stato un peccato di lesa maestà che l'amministrazione finanziaria stessa spiegasse tale modifica proprio sulla base di un nostro suggerimento.

Ma va bene così, nessuno è perfetto.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/03/24/comunicato_stampa_24-03-2023/14520 

Roma, 24 marzo 2023

La Giunta UNGDCEC

Yolo economy e Great resignation continuano ad esser mine innescate nel percorso delle imprese.

Il fenomeno ormai è conosciuto. Individuato negli Stati Uniti dopo il picco pandemico, lo si avverte anche in Italia dove nel 2022 le dimissioni, secondo i dati del Ministero del Lavoro, sono aumentate del 13,8% rispetto all'anno precedente. L'AIDP evidenzia che la fascia di età maggiormente coinvolta è quella tra i 26 e i 35 anni; l'Osservatorio HR del Politecnico di Milano avverte che il tasso di turnover nelle imprese è aumentato del 73%.

Una fluidità del mondo del lavoro non ancora pienamente compresa, quantomeno in Italia dove si continuano a monitorare i dati numerici delle comunicazioni obbligatorie di dimissioni dei lavoratori ma non si indaga profondamente sugli aspetti qualitativi del fenomeno. Ma di fatto le organizzazioni aziendali sono sedute su una polveriera e sono per la maggior parte dei casi incapaci di neutralizzarne gli effetti deflagranti sul sistema economico. Si parla molto della necessità di tavoli tecnici; questa tematica dovrebbe esser su uno di essi ma a quasi un anno dall'insediamento del nostro Consiglio Nazionale non ne è stato attivato alcuno presso né presso il Ministero del Lavoro né presso l'INPS, nonostante ci siano le convenzioni che lo prevedano e nonostante l'Istituto si riunisca periodicamente con altre categorie professionali.

Le uniche politiche attive per il lavoro introdotte sono ad oggi gli incentivi per assunzioni di donne svantaggiate e di giovani under 36 previsti in maniera non organica nella Legge di Bilancio 2023. Si tratta di riproposizioni di norme rispettivamente del 2012 e del 2020, difficile quindi pensare che siano allineate alle contingenti dinamiche del mercato del lavoro. Inoltre, sono ancora a "mezzo servizio": la loro concreta applicazione è subordinata all'autorizzazione europea di cui ignoriamo lo stato di avanzamento auspicando che il Ministero del Lavoro possa darci delucidazioni in quanto la programmazione aziendale sulle risorse umane necessita di conoscere modalità e tempistiche delle variabili del costo del lavoro.

Adesso la Legge Delega per la riforma fiscale individua due elementi di diretto sostegno all'occupazione: all'art.5 comma 1 lettera e) si preoccupa di incrementare la retribuzione dei lavoratori esentando da tassazione l'assegnazione di compensi in natura; all'art.6 comma 1 lettera a) si propone di ridurre l'IRES alle imprese che effettuino nuove assunzioni. Di fatto si vogliono andare ad azionare due leve (aumento dei salari e riduzione del costo del lavoro) che sono impotenti verso il fenomeno che la società sta vivendo. Lo sciame di dimissioni che sta investendo le imprese non ha motivazione reddituale: i lavoratori cercano well-being, sostenibilità e work-life balance; abbandonano il posto di lavoro senza il paracadute degli ammortizzatori sociali e senza la certezza di una nuova collocazione. Se nelle imprese non si crea una cultura di realtà lavorativa più flessibile e di incarichi professionali più soddisfacenti, sarà sterile ridurre l'imposizione IRES per stimolare assunzioni in quanto il datore di lavoro non troverà risorse umane disponibili ad esser integrate, o quantomeno non riuscirà a trattenerle al suo interno per tempi idonei.

Poiché la politica fiscale è uno strumento di politica economica ed industriale di un Paese, occorre alzare lo sguardo e provare per una volta seriamente a decidere dove saremo dopo i prossimi mille passi e non ad evitare semplicemente l'ostacolo che ci attende oggi. La Legge Delega per la riforma fiscale ha la possibilità di contenere le regole di ingaggio che cambieranno il sistema economico e sociale di questo Paese. Nella loro ampiezza e genericità queste regole possono già adesso esser scritte in modo che la loro attuazione tenga conto di problematiche sistemiche e non si presti alla mera soddisfazione di interessi contingenti. Poiché ogni rivoluzione dovrebbe partire dalla riforma del dizionario, condividere e scegliere le parole e le aggregazioni lessicali giuste nella Legge delega è fondamentale per il risultato finale.

Che il sistema retributivo dei lavoratori dipendenti debba esser reso flessibile e premiale lo abbiamo detto a novembre del 2021, ripetendo ogni volta che occorre muoversi su due strade: da un lato creare un sistema snello e certo di esenzione fiscale e contributiva per il welfare aziendale affinché le aziende di qualsiasi dimensione possano implementarlo creando ambienti di lavoro positivi per l'attrazione e la ritenzione di risorse umane; dall'altro lato creare condizioni favorevoli alla concessione di premi di produttività ai dipendenti in modo che sia meno rigido e oneroso incentivare e premiare i loro percorsi professionali in azienda.

La great resignation ha messo ormai sotto la lente di ingrandimento la forte difficoltà del management delle imprese nel motivare, coinvolgere e trattenere le risorse umane in azienda. La Legge delega ha la possibilità di definire perimetri di risparmio IRES (e sarebbe opportuno lo fossero anche per IRPEF) che non siano finalizzati, però, ad un incremento occupazionale numerico fine a sé stesso e discriminato dalla presenza o meno di utili reinvestiti; ma piuttosto all'inserimento nell'impresa di forme di temporary management che contribuiscano a stimolare e realizzare il percorso evolutivo di cultura interna aziendale.

Di questi e di altri importanti temi legati alla Legge Delega per la riforma fiscale si occuperà il 60° Congresso Nazionale dell'UNGDCEC che si terrà a Palermo i prossimi 27 e 28 aprile, al quale parteciperanno alcuni dei principali studiosi della materia, autorità politiche e della società civile interessate a confrontarsi sui contenuti dei futuri decreti legislativi che verranno emanati in forza della delega che verrà conferita al Governo.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/03/22/comunicato_stampa_22-03-2023_nessuno_ferma_la_grande_fuga/14518 

Roma, 22 marzo 2023

La Giunta UNGDCEC

Gentile Collega,

Ti invitiamo a partecipare al prossimo Webinar UNGDCEC, in collaborazione con la Commissione di studio UNGDCEC Pari Opportunità:

Educhiamoci alla parità di genere

che si terrà, su piattaforma OPEN Dot Com, il giorno mercoledì 8 marzo 2023 dalle 15.00 alle 17.00.

Al seguente link potrai effettuare la registrazione:
https://www.opendotcom.it/formazione-a-distanza/commercialisti/acquista.aspx?CodProdotto=OPWINC2354

Il Webinar è gratuito e in corso di accreditamento presso l'ODCEC di Roma e consentirà di maturare fino a n. 2 crediti validi ai fini della FPC (codice materie: E.1.1 Normative relative alla rappresentanza di genere in tutti   i consessi (Leggi, regolamenti statali, regionali, comunali; prassi e best practice nazionali ed europee); E.1.4 Studio degli aspetti di mediazione, la leadership, la programmazione neurolinguistica, la gestione dei conflitti, l'autostima, l'intelligenza emotiva, il public speaking. Aspetto comunicati- vo-relazionale del professionista).

La procedura per l'assegnazione dei crediti formativi è a cura dell'Organizzatore. Non è richiesta autocertificazione.

La registrazione del webinar sarà disponibile nei giorni successivi all'evento, oltre che nella stessa area riservata Open Dot Com, anche sul canale YouTube dell'UNGDCEC https://www.youtube.com/channel/UCR7raBF6csX1qbi0sPoVJNg/videos al quale con piacere Ti invitiamo ad iscriverTi!

La replica non dà diritto al riconoscimento di alcun credito FPC.

Al seguente link puoi trovare la locandina dell'evento:

Webinar 8-03-2023

Ti aspettiamo!

Un caro saluto
La Giunta UNGDCEC

Servono norme chiare, non bastano più le interpretazioni

Ancora insufficienti appaiono i chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia nelle FAQ dello scorso 24 febbraio in tema di Albo dei Gestori della Crisi.

Il requisito della formazione iniziale, il tirocinio, il requisito alternativo ai fini del primo popolamento e l'aggiornamento biennale continuano ad essere temi aperti che impediscono completa ed efficace attivazione dell'Albo.

Nelle FAQ appare evidente il tentativo di allargare le maglie di una norma nata male, scritta con superficialità e che in tutto questo tempo non si è voluto modificare nonostante i ripetuti appelli delle associazioni sindacali che, con largo anticipo, avevano previsto le criticità che si sarebbero manifestate al momento dell'avvio dell'Albo.

Quanto al requisito della formazione le FAQ aprono ad una sorta di sanatoria per la frequentazione di corsi conformi alle Linee Guida generali emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura il 7 novembre 2019, con prot. n. 16218, escludendo comunque ancora una volta i corsi seguiti vertenti sulle materie di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), del d.m. n. 202/2014 per gestori della crisi da sovraindebitamento e vertenti sulle materie di cui al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 per esperti indipendenti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Tuttavia, soltanto in data 1° febbraio 2023 la SSM ha emanato l'aggiornamento delle Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione alle quali lo stesso Consiglio Nazionale si è dovuto uniformare per il proprio corso gratuito le cui iscrizioni partiranno il 6 marzo p.v.

Tutto ciò, tenuto conto che l'Albo entrerà in vigore il 1° aprile 2023, costringe ancora una volta i professionisti ad una corsa contro il tempo per adempiere ad obblighi formativi su contenuti sui quali ci si è già abbondantemente aggiornati in questi anni, anche mediante la frequentazione di corsi a pagamento. Abbiamo già espresso in maniera puntuale il nostro pensiero al riguardo, rimarcando ancora una volta la necessità di riconoscere l'equipollenza fra i requisiti richiesti dal CCII e la formazione già assolta dai commercialisti in ambiti del tutto analoghi.

Vi è poi la tematica surreale legata al tirocinio, frutto del mancato richiamo, all'art.362 del CCII, del comma 6 dell'art. 4 del d.m. n. 202/2014 che esonerava i professionisti da un obbligo inopportuno per gli stessi, considerata la loro formazione di base, l'abilitazione conseguita e l'iscrizione ad un albo professionale. Invece, per effetto di una mera svista del Legislatore, ci troviamo ancora oggi a barcamenarci in autodichiarazioni indicate nelle FAQ dal contenuto del tutto incerto e aleatorio. Sul punto auspichiamo quanto prima che il Governo tenga conto della Raccomandazione G/452/27/1 e 5 (già emendamento 12.0.6 al Decreto Milleproroghe), approvata in Parlamento nei giorni scorsi ed in forza della quale, su una proposta avanzata da UNGDCEC, si impegna il Governo a valutare la possibilità di uniformare il regime delle deroghe, per i soli professionisti ordinistici, per l'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese di cui all'articolo 356, del CCII, a quelle già previste per l'iscrizione al Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero quelle previste in tema di tirocinio, aggiornamento biennale e, anche, di formazione affidata agli ordini professionali).

Peraltro, del tutto irrazionale appare essere la possibilità di comprovare il requisito del tirocinio mediante la mera partecipazione alla elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, salvo poi non prevedere in sede di primo popolamento la possibilità di annoverare gli incarichi di advisor e/o attestatore fra quelli utili per la dimostrazione del requisito alternativo per l'iscrizione all'Albo ex art.362 CCII.

Si ricorda che dal 1° aprile per assumere l'incarico di professionista indipendente (attestatore), ai sensi della lett. O), comma 1, dell'art.2 del CCII, occorrerà essere iscritti ad un Albo, quello dei Gestori della Crisi, al quale non si accede (in sede di primo popolamento) pur avendo già svolto numerose volte il medesimo incarico. Sul punto riteniamo che sia stato errato prevedere l'iscrizione dell'attestatore all'Albo, incarico di natura esclusivamente privatistica con evidente compressione della possibilità di scelta per il Debitore di individuare il professionista ritenuto più adatto a svolgere quella funzione, ma che una volta inserito non poteva non essere considerato l'incarico di attestatore fra quelli utili per l'iscrizione in fase di primo popolamento dell'Albo.

Inoltre, ancora irrisolto nelle FAQ il problema legato all'arco temporale valevole per la verifica degli incarichi nel quadriennio valevole per il primo popolamento, confermando - nonostante la responsabilità dei rinvii dell'entrata in vigore dell'Albo non sia imputabile evidentemente ai professionisti - l'esclusione delle nomine conferite dopo il 16 marzo 2019, quindi proprio nel quadriennio antecedente l'entrata in vigore "effettiva" dell'Albo. Tale impostazione appare del tutto scollegata dalla ratio della norma che vorrebbe iscritti all'Albo professionisti di più recente nomina, avvenuta peraltro in vigenza del CCII, a discapito di una interpretazione burocratica e letterale della norma.

Per tutte le superiori ragioni riteniamo opportuno un ulteriore breve rinvio dell'entrata in vigore dell'Albo dei Gestori della Crisi, al fine di consentire ai professionisti tutt'ora esclusi dalla possibilità di iscriversi di assolvere agli obblighi formativi richiesti in maniera serena ed adeguata e al Legislatore di chiarire definitivamente le deroghe da prevedere per i professionisti in materia di tirocinio, aggiornamento biennale, nonché ampliare temporalmente il periodo di validità per la verifica degli incarichi utili in sede di primo popolamento e risolvere la tematica legata ai professionisti indipendenti (attestatori) quale incarichi utili per l'iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi.

Pertanto, l'auspicio è che i segnali di apertura - intravedibili nelle ultime FAQ pubblicate dal Ministero della Giustizia - ed una marcata nuova sensibilità nei confronti delle esigenze dei professionisti spingano verso una rimozione radicale dei predetti ostacoli attraverso una modifica normativa di cui l'Unione si è già fatta promotrice da tempo e che si traduca in una volontà di cambiamento che apra ad un tavolo di dialogo con chi ben conosce le problematiche della propria categoria, senza esclusiva alcuna ma nel solco del principio di rappresentatività che deve contraddistinguere il dialogo fra le istituzioni ed i soggetti interessati.

 https://www.knos.it/editoriale/news/2023/02/28/comunicato_28-02-2023_servono_norme_chiare%2c_non_bastano_pi%c3%b9_le_interpretazioni/14500

Roma, 28-02-2023

La Giunta UNGDCEC

Gentile Collega,

abbiamo il piacere di informarTi che l'UNGDCEC, in collaborazione con la sua Commissione di studio Esecuzioni mobiliari e immobiliari, ha organizzato per il giorno martedì 28 febbraio 2023, un seminario dal titolo:

SEMINARIO SULL'ESECUZIONE FORZATA 
LE NOVITA' DELLA RIFORMA E "VECCHIE" QUESTIONI

L'evento si svolgerà in presenza a Venezia, presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista - Sestiere di San Polo, 2454 - dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

Posti in presenza limitati, non è prevista la modalità Webinar.

Iscrizione obbligatoria entro il 20/02/2023 al link: https://forms.gle/XqAULcsWrrjSHXaX9

Evento gratuito in corso di accreditamento per la FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in corso di accreditamento dall'Ordine degli Avvocati di Venezia con riconoscimento di n. 7 crediti formativi.

Per info inviare una mail a esecuzioni.venezia28022023@gmail.com  

A seguire sarà possibile visitare la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista al costo di euro 10,00 a persona e previa prenotazione nel form di iscrizione all'evento.

Programma

Ti aspettiamo!

Un caro saluto
La Giunta UNGDCEC

Si è svolto oggi (ieri, ndr) un importante incontro presso la Camera dei Deputati con l'On. Ettore Rosato, avente ad oggetto il ruolo dell'Organo di controllo quale presidio di legalità.

Il Collegio Sindacale ha difatti assunto negli anni sempre maggiore centralità all'interno della vita societaria, attraverso un monitoraggio continuo sulla gestione, ma, purtroppo, senza trovare il giusto riscontro e riconoscimento da parte del sistema economico e legislativo.

Per questo motivo, abbiamo portato all'attenzione dell'Onorevole un primo focus riguardante la responsabilità professionale sottesa all'incarico, accresciuta anche in considerazione delle previsioni del Codice della Crisi in tema di segnalazioni "tempestive", proponendo la modifica del secondo comma dell'art. 25-octies come segue: "La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste dal predetto organo; la vigilanza sull'andamento delle trattative è valutata ai fini della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c".

Ci siamo poi soffermati sulla revisione della disciplina dei compensi e abbiamo avuto modo di condividere l'incomprensibile possibilità di scelta tra la nomina dell'Organo di controllo o del Revisore legale: oggi la congiunzione "o" lascia difatti all'Assemblea dei Soci la facoltà di scegliere se dotarsi di un Organo endosocietario, con funzione di controllo di legalità, o se nominare un soggetto esterno a cui affidare la sola revisione legale dei conti. I due ruoli a nostro giudizio non possono però essere considerati alternativi e per questo motivo abbiamo suggerito la modifica dell'art. 2477 c.c. come segue: "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo e di un revisore". Non di meno, considerando come l'art. 2477 c.c. preveda che l'attività di controllo possa essere affidata a un Sindaco unico indipendentemente dal volume del patrimonio o del fatturato, abbiamo ipotizzato la previsione di parametri dimensionali oltre i quali diventi obbligatorio (e non sia più prorogabile) dotarsi di un Organo di controllo in forma collegale, al posto del monocratico.

Potendo apprezzare la sincera disponibilità al dialogo concessa, le prossime settimane saranno occasione per un approfondimento sul tema, al fine di trovare una sintesi condivisa e comprovata da valori di riferimento, da presentare in Parlamento. Riteniamo questo un primo passo verso una riforma di sistema necessaria, ma ogni viaggio inizia con un primo passo.

L'incontro è stato propizio per accennare anche ai temi fondamentali della revisione enti locali e del ruolo del professionista nella rendicontazione dei Fondi PNRR, sicuramente cruciale nei prossimi anni.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/02/14/comunicato_14-02-23%3a_l%e2%80%99unione_incontra_l%e2%80%99on._rosato_alla_camera_dei_deputati/14494 

Roma 14 febbraio 2023

La Giunta UNGDCEC

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili esprime sincera gratitudine ed apprezzamento al Senatore Pietro Patton, per aver fatto propria la proposta dell'UNGDCEC in materia di crisi d'impresa, e presentato quale primo firmatario con l'emendamento 12.0.06, avente ad oggetto l'ampliamento delle deroghe previste per i professionisti ordinistici per l'accesso al nuovo Albo, ex art.356 CCII, dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.

L'eventuale approvazione del suddetto emendamento consentirebbe ai professionisti incaricati di assistere l'autorità giudiziaria nelle procedure di crisi d'impresa di accedere all'Albo in maniera semplificata, in ragione delle competenze specifiche già possedute dagli stessi e dall'esperienza maturata sul campo, differentemente da altre figure non soggette al rigoroso controllo degli ordini professionali.

Contestualmente, con riferimento alla lettera b) del predetto emendamento 12.0.6, contente una proposta non avanzata dalla nostra Associazione, abbiamo condiviso con il Senatore Patton le seguenti riflessioni.

In particolare, la lettera b) prevede un nuovo slittamento dei termini per la nomina degli organi di controllo nelle società di capitali. La nostra Associazione da sempre è contraria a tali proroghe, oramai proposte da diversi anni, in quanto fermamente convinta della necessità ed utilità della nomina degli organi di controllo quali uniche sentinelle capaci di allertare tempestivamente gli imprenditori e prevenire davvero le crisi aziendali. Principio cardine sul quale è stato impostato l'intero Codice della Crisi, ovvero far emergere tempestivamente le situazioni di crisi affinché le stesse non diventino vere e proprie insolvenze.

Ci auguriamo che la predetta osservazione possa essere accolta e rinnoviamo il ringraziamento al Senatore Patton per l'accoglimento della nostra istanza inerente all'Albo ex art.356 CCII, con l'auspicio che la collaborazione con la nostra Associazione possa continuare anche in futuro, con lo stesso spirito costruttivo.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/02/06/comunicato_6-02-2023%3a_non_si_pu%c3%b2_pi%c3%b9_attendere/14486 

Roma, 6 febbraio 2023

La Giunta UNGDCEC

Chi siamo

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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