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Comunicato Stampa 7-06-2022: Giustizia tributaria

Sulla giustizia tributaria alcuni passi avanti, ma non ancora ben distesi.

Il 1 giugno u.s., su autorizzazione del Presidente della Repubblica, il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario" è stato trasmesso per l'esame alle Camere. L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dopo averne analizzato il testo, condividendo a pieno le proposte di modifica avanzate dal CN nella lettera trasmessa in data odierna dal Presidente De Nuccio, ritiene opportuno, ancora una volta, esprimersi al riguardo per poter fornire non solo il punto di vista di chi con queste prospettate modifiche dovrà "conviverci" ma anche, ci auguriamo, ulteriori spunti di possibile miglioramento.

Il primo punto, sul quale non possiamo in alcun modo soprassedere, in continuità con quanto già fatto in passato, è che nell'attuale testo del D.L. i laureati in possesso di una laurea in economia sono esclusi dal novero di coloro che possiedono i requisiti per poter partecipare ai concorsi per la "magistratura tributaria". Circostanza che crea non solo un'iniqua discriminazione tra soggetti che risultano parimenti dotati delle competenze necessarie per giudicare le liti fiscali, ma che stride inoltre con il contenuto delle prove previste per lo stesso esame - in parte incentrate anche sulle materie tecniche aziendali - e soprattutto va in contrasto con la peculiarità della materia che richiede un'elevata competenza tecnica in ambito economico di colui che giudica di caso in caso le norme tributarie nei limiti dei fatti dedotti in giudizio e delle prove fornite in atti.

Auspichiamo pertanto di assistere ad un ripensamento del legislatore in tal senso.

Di contro, un aspetto sul quale la nostra Associazione aveva già avuto modo di esprimersi positivamente riguarda il ruolo del giudice monocratico che, chiamato a giudicare nelle liti di valore ridotto (fino a 3.000 euro), risulta sicuramente in grado di garantire una maggiore economicità per la giustizia tributaria interamente considerata. Tuttavia, la nuova previsione secondo cui le sentenze di tale giudice possono essere appellate solamente in determinati casi - violazioni di norme procedimentali, costituzionali o unionali e relativi principi regolatori - sebbene si ponga in linea con le medesime esigenze di minor dispendio di risorse pubbliche, rischia di porre un serio pregiudizio alla tutela dei diritti dei contribuenti; questo, nello specifico, se si considera che le "liti minori" (fino a 3.000 euro) rappresentano una quota considerevole di quelle che vengono instaurate, nelle quali, quindi, il diritto di difesa del contribuente sarebbe limitato ad un unico grado di giudizio di merito generando un evidente disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri giudizi in cui il valore della lite supera i 3.000 euro nei quali restano garantiti due gradi di giudizio di merito ed un giudizio di legittimità.

Ed ancora, da salutare con favore vi è poi la possibilità che la conciliazione giudiziale venga proposta dalla stessa Commissione Tributaria, aumentando così l'efficacia di tale istituto deflativo. D'altro canto, al fine di migliorare parimenti il funzionamento della diversa procedura di mediazione (pre-contenzioso), si ribadisce la proposta, già avanzata dall'UNGDCEC, dell'introduzione di un organismo terzo che proceda con le valutazioni di volta in volta richieste per la soluzione delle questioni sottese.

Un'ulteriore "apertura" è stata fatta nei confronti della "prova testimoniale" che, sebbene sia stata espressamente ammessa in ambito processuale tributario, nella previsione normativa così strutturata risulta talmente ristretta nelle modalità con cui può essere introdotta in giudizio da assumere una caratterizzazione senz'altro astratta: i limiti relativi, da un lato, alla sola forma scritta, così come, dall'altro, agli atti impositivi basati su verbali impositivi o atti facenti pubblica fede (fino a querela di falso), rischiano infatti di rendere poco efficace una novità da più parti - e da tempo - auspicata anche nella giurisdizione tributaria.

Da ultimo, in merito al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, si ricorda quanto già evidenziato dall'UNGDCEC sul fatto che ciò potrebbe, presumibilmente, non rappresentare la soluzione per "influire sulla riduzione della durata del processo e rivestire, al contempo, un ruolo deflativo significativo per prevenire la moltiplicazione dei conflitti" e contenere il contenzioso presso la Suprema Corte (vista l'eventualità di "ricorsi massivi" in tal senso, che aggraverebbero uno stato dei fatti già precario). Ad ogni modo, qualora si introducesse il su menzionato istituto nel Processo Tributario, risulterebbe quanto meno opportuno che, in caso di rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte, oltre alla sospensione del processo fino alla decisione della Corte di Cassazione venisse altresì sospesa l'esecutività dell'atto impugnato, impedendo così un inevitabile aggravio della situazione del contribuente.

Alla luce delle osservazioni innanzi riportate, ci auguriamo che, nel corso dell'iter legislativo che porterà alla definitiva ed auspicata riforma, si possano apportare i "correttivi" necessari per garantire una maggior efficienza della giustizia fiscale, nel rispetto del pieno equilibrio di tutte le parti nell'ambito di un giusto processo.

https://www.knos.it/editoriale/news/2022/06/07/comunicato_stampa_7-06-2022%3a_sulla_giustizia_tributaria_alcuni_passi_avanti%2c_ma_non_ancora_ben_distesi/14285 

Roma, 7 giugno 2022

La Giunta UNGDCEC

Chi siamo

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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