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Comunicato Stampa 25-01-2023: Autonomia nella Formazione

In questi giorni in cui molti dottori commercialisti, oltre a doversi occupare dei propri clienti, sono alle prese con l'iscrizione ad un nuovo - l'ennesimo! - albo istituito dal C.C.I.I., che interviene a svuotare ulteriormente le competenze della nostra professione, nonché in attesa dell'ormai prossima entrata in vigore del nuovo elenco dei professionisti delegati alla vendita nelle esecuzioni forzate - che imporrà anch'esso, pena l'esclusione, una formazione ad hoc a tutti coloro che non avranno l'irrealistico numero di dieci incarichi nell'ultimo quinquennio - ci vogliamo soffermare su un aspetto, solo apparentemente di importanza secondaria, ovvero: chi è legittimato ad erogare/organizzare la formazione?

I problemi legati al nuovo Albo ex art.356 C.C.I.I. non si limitano certo ai soggetti titolati ad effettuare la formazione. Vi sono altre questioni, quali il tirocinio e l'aggiornamento biennale di 40 ore (tante quante quelle previste per il corso iniziale), per le quali la nostra associazione si è fatta carico nei giorni scorsi di proporre apposito emendamento alle forze politiche affinché la norma venga corretta. La formazione, tuttavia, ha la sua importanza.

Fino a ieri, cioè fino a quando non era ancora partito lo smantellamento progressivo del nostro ambito di competenza professionale, ma era sufficiente sostenere un tirocinio post laurea ed un esame di stato (invero piuttosto complesso), avevamo si un obbligo formativo, ma ci era quantomeno "concessa" autonomia nella scelta dell'ente erogatore di tale formazione, qualificante e valida ai fini dell'aggiornamento professionale.

Vi era così chi preferiva affidarsi alla formazione del proprio Ordine o di altri Ordini locali, chi si affidava alla formazione di società specializzate, chi alla formazione universitaria: in genere ci si affidava ad un mix di questi, in base all'evento, sulla base della valutazione autonoma del livello qualitativo, dell'utilità pratica, delle proprie preferenze e ovviamente anche dei costi che ciascuna soluzione offriva.

Oggi ci sembra di assistere a una tendenza per cui anche questa piccola libertà di scegliere dove attingere la nostra formazione stia venendo meno.

Vediamo, ad esempio, che l'art. 356 C.C.I.I. in tema di albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione delle procedure ivi regolate rimanda al D.M. 202/2014. Sulla base di tale previsione anche la recente Circolare interpretativa emanata dal Ministero della Giustizia in data 19 gennaio 2023 conferma che: ". ai fini dell'iscrizione nell'albo, è necessario che l'interessato abbia frequentato un corso di perfezionamento erogato da una università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202."

Non certo per preconcetto verso il mondo accademico, ma questa sorta di "tutela" che ci viene imposta per cui, ai fini dell'iscrizione all'albo nato per curatori, commissari e liquidatori giudiziali, sia necessario passare da una convenzione con le università non ci vede affatto d'accordo.

Decenni di storia dimostrano che, come categoria professionale, siamo stati ampiamente in grado di provvedere in autonomia alla nostra formazione, e che questa non può certo essere considerata una formazione "di serie B".

È peraltro un dato esperienziale comune a molti che spesso l'occasione di sviscerare problematiche operative si ha proprio in occasione di quella formazione organizzata da professionisti, beneficiando di chi ha già esperienza pregressa in un determinato ambito e la mette a disposizione dei colleghi in occasione di eventi formativi. Peraltro, la formazione pensata per costituire il requisito di accesso ad un albo altamente specialistico riteniamo non possa essere basata su concetti prevalentemente teorici, sui quali i commercialisti sappiamo essere già altamente formati, ma deve necessariamente contenere elementi tecnici ed operativi noti a chi concretamente esercita le funzioni previste dal medesimo albo.

Rivendichiamo e rivendicheremo sempre questa autonomia, sia su questo particolare ambito che in tutte le occasioni in cui - facendo i debiti scongiuri - dovessero continuarsi ad imporre ai commercialisti obblighi formativi ultronei rispetto a quanto è veramente necessario per l'esercizio della nostra professione.

Auspichiamo una presa di posizione sul tema anche da parte del Consiglio Nazionale, in difesa dell'interesse di tutti i colleghi oltre che della capacità che ha sempre avuto questa categoria di innovare, rinnovarsi e formare se stessa.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/01/25/comunicato_stampa_25-01-2023%3a_autonomia_nella_formazione/14470 

Roma, 25/01/2023

La Giunta UNGDCEC

Chi siamo

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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