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Comunicato Stampa 28-02-2023 Servono norme chiare, non bastano più le interpretazioni

Servono norme chiare, non bastano più le interpretazioni

Ancora insufficienti appaiono i chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia nelle FAQ dello scorso 24 febbraio in tema di Albo dei Gestori della Crisi.

Il requisito della formazione iniziale, il tirocinio, il requisito alternativo ai fini del primo popolamento e l'aggiornamento biennale continuano ad essere temi aperti che impediscono completa ed efficace attivazione dell'Albo.

Nelle FAQ appare evidente il tentativo di allargare le maglie di una norma nata male, scritta con superficialità e che in tutto questo tempo non si è voluto modificare nonostante i ripetuti appelli delle associazioni sindacali che, con largo anticipo, avevano previsto le criticità che si sarebbero manifestate al momento dell'avvio dell'Albo.

Quanto al requisito della formazione le FAQ aprono ad una sorta di sanatoria per la frequentazione di corsi conformi alle Linee Guida generali emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura il 7 novembre 2019, con prot. n. 16218, escludendo comunque ancora una volta i corsi seguiti vertenti sulle materie di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), del d.m. n. 202/2014 per gestori della crisi da sovraindebitamento e vertenti sulle materie di cui al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 per esperti indipendenti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Tuttavia, soltanto in data 1° febbraio 2023 la SSM ha emanato l'aggiornamento delle Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione alle quali lo stesso Consiglio Nazionale si è dovuto uniformare per il proprio corso gratuito le cui iscrizioni partiranno il 6 marzo p.v.

Tutto ciò, tenuto conto che l'Albo entrerà in vigore il 1° aprile 2023, costringe ancora una volta i professionisti ad una corsa contro il tempo per adempiere ad obblighi formativi su contenuti sui quali ci si è già abbondantemente aggiornati in questi anni, anche mediante la frequentazione di corsi a pagamento. Abbiamo già espresso in maniera puntuale il nostro pensiero al riguardo, rimarcando ancora una volta la necessità di riconoscere l'equipollenza fra i requisiti richiesti dal CCII e la formazione già assolta dai commercialisti in ambiti del tutto analoghi.

Vi è poi la tematica surreale legata al tirocinio, frutto del mancato richiamo, all'art.362 del CCII, del comma 6 dell'art. 4 del d.m. n. 202/2014 che esonerava i professionisti da un obbligo inopportuno per gli stessi, considerata la loro formazione di base, l'abilitazione conseguita e l'iscrizione ad un albo professionale. Invece, per effetto di una mera svista del Legislatore, ci troviamo ancora oggi a barcamenarci in autodichiarazioni indicate nelle FAQ dal contenuto del tutto incerto e aleatorio. Sul punto auspichiamo quanto prima che il Governo tenga conto della Raccomandazione G/452/27/1 e 5 (già emendamento 12.0.6 al Decreto Milleproroghe), approvata in Parlamento nei giorni scorsi ed in forza della quale, su una proposta avanzata da UNGDCEC, si impegna il Governo a valutare la possibilità di uniformare il regime delle deroghe, per i soli professionisti ordinistici, per l'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese di cui all'articolo 356, del CCII, a quelle già previste per l'iscrizione al Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero quelle previste in tema di tirocinio, aggiornamento biennale e, anche, di formazione affidata agli ordini professionali).

Peraltro, del tutto irrazionale appare essere la possibilità di comprovare il requisito del tirocinio mediante la mera partecipazione alla elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, salvo poi non prevedere in sede di primo popolamento la possibilità di annoverare gli incarichi di advisor e/o attestatore fra quelli utili per la dimostrazione del requisito alternativo per l'iscrizione all'Albo ex art.362 CCII.

Si ricorda che dal 1° aprile per assumere l'incarico di professionista indipendente (attestatore), ai sensi della lett. O), comma 1, dell'art.2 del CCII, occorrerà essere iscritti ad un Albo, quello dei Gestori della Crisi, al quale non si accede (in sede di primo popolamento) pur avendo già svolto numerose volte il medesimo incarico. Sul punto riteniamo che sia stato errato prevedere l'iscrizione dell'attestatore all'Albo, incarico di natura esclusivamente privatistica con evidente compressione della possibilità di scelta per il Debitore di individuare il professionista ritenuto più adatto a svolgere quella funzione, ma che una volta inserito non poteva non essere considerato l'incarico di attestatore fra quelli utili per l'iscrizione in fase di primo popolamento dell'Albo.

Inoltre, ancora irrisolto nelle FAQ il problema legato all'arco temporale valevole per la verifica degli incarichi nel quadriennio valevole per il primo popolamento, confermando - nonostante la responsabilità dei rinvii dell'entrata in vigore dell'Albo non sia imputabile evidentemente ai professionisti - l'esclusione delle nomine conferite dopo il 16 marzo 2019, quindi proprio nel quadriennio antecedente l'entrata in vigore "effettiva" dell'Albo. Tale impostazione appare del tutto scollegata dalla ratio della norma che vorrebbe iscritti all'Albo professionisti di più recente nomina, avvenuta peraltro in vigenza del CCII, a discapito di una interpretazione burocratica e letterale della norma.

Per tutte le superiori ragioni riteniamo opportuno un ulteriore breve rinvio dell'entrata in vigore dell'Albo dei Gestori della Crisi, al fine di consentire ai professionisti tutt'ora esclusi dalla possibilità di iscriversi di assolvere agli obblighi formativi richiesti in maniera serena ed adeguata e al Legislatore di chiarire definitivamente le deroghe da prevedere per i professionisti in materia di tirocinio, aggiornamento biennale, nonché ampliare temporalmente il periodo di validità per la verifica degli incarichi utili in sede di primo popolamento e risolvere la tematica legata ai professionisti indipendenti (attestatori) quale incarichi utili per l'iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi.

Pertanto, l'auspicio è che i segnali di apertura - intravedibili nelle ultime FAQ pubblicate dal Ministero della Giustizia - ed una marcata nuova sensibilità nei confronti delle esigenze dei professionisti spingano verso una rimozione radicale dei predetti ostacoli attraverso una modifica normativa di cui l'Unione si è già fatta promotrice da tempo e che si traduca in una volontà di cambiamento che apra ad un tavolo di dialogo con chi ben conosce le problematiche della propria categoria, senza esclusiva alcuna ma nel solco del principio di rappresentatività che deve contraddistinguere il dialogo fra le istituzioni ed i soggetti interessati.

 https://www.knos.it/editoriale/news/2023/02/28/comunicato_28-02-2023_servono_norme_chiare%2c_non_bastano_pi%c3%b9_le_interpretazioni/14500

Roma, 28-02-2023

La Giunta UNGDCEC

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L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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