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Comunicato stampa 16-11-2023 L'Equipollenza negata

L'equipollenza (im)possibile!

Si apprende con profondo rammarico che il Ministero della Giustizia, con nota del 9 novembre 2023 (prot. DAG n. 0225876.U), ha inteso negare ogni equipollenza tra la formazione acquisita ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'art. 356 del DLgs. 14/2019 e quella acquisita ai fini dell'iscrizione al Registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento di cui al DM 202/2014.

La nota, in particolare, non solo si pone in netta contrapposizione con la posizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, espressa con i PP.OO. n. 62 del 12.6.2023 e n. 27 del 9.3.2023 ma, soprattutto, appare scarsamente condivisibile circa le ragioni addotte.

Queste, infatti, generano un profondo sconforto in quanto, da un lato, sembrano trascurare il dato sostanziale e concreto e, dall'altro, allontanano ogni ipotesi e tentativo di approdare ad una sintesi organica e coerente del "sistema degli albi, registri ed elenchi" che ne argini il loro proliferare, eliminando inutili duplicazioni, evitando la dispersione di energie e risorse e, non ultimo, che metta al centro la figura del professionista, terzo, esperto, competente nella specifica materia della crisi e dell'insolvenza e, quindi, anche del sovraindebitamento, sebbene nella qualità dei diversi ruoli assunti.

Appaiono davvero incomprensibili le ragioni di una tale chiusura se questa trae le proprie basi dalle apparenti diversità delle materie approfondite, anziché premiare i punti di comunanza dei due percorsi formativi; del resto, è inaccettabile apprendere che la mancata equipollenza la si debba ascrivere alla ragione (così rappresentata) per cui il percorso formativo del curatore, del commissario e del liquidatore, diversamente dal gestore della crisi, non approfondisce la materia, ad esempio, del diritto commerciale, dell'economia aziendale, del diritto tributario e previdenziale, limitandosi allo "specifico approfondimento della materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

La nota del Ministero, peraltro, muove dalle presunte diversità senza rammentare che ai sensi dell'art. 356 co. 2 del DLgs. 14/2019, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, vi è l'espresso richiamo (per rimando) agli obblighi formativi di cui all'art. 4 co. 5 lettere b), c) e d) del DM 202/2014, arrivando ad affermare che nessun corso "unico di 40 ore può coprire, in modo serio e idoneo, tutti gli aspetti necessari" per l'iscrizione all'Albo e al registro.

Poco aderente alla realtà, inoltre, è negare l'equipollenza sulla base della considerazione che saper gestire la crisi e l'insolvenza delle imprese di grandi dimensioni non significhi, necessariamente, esser capace di gestire anche la crisi da sovraindebitamento.

Sembra alquanto evidente, dunque, che la nota ministeriale non solo trascuri completamente gli aspetti sopra citati, ma, soprattutto, non tenga conto delle competenze e della preparazione ed esperienza del professionista incaricato che, ancora una volta, con pregiudizio, sembrano accantonarsi.

Si tratta, infatti, di una valutazione a compartimenti stagni che pare essere del tutto iniqua ed irragionevole, non considerando che i commercialisti chiamati a cimentarsi nelle attività di cui qui trattasi sono professionisti già ampiamente formati.

Basti pensare, ad esempio, che la disciplina del sovraindebitamento è compresa negli strumenti di regolazione della crisi e che la ragione di un albo e un registro (ed anche un elenco) sembra derivare più dalla consecuzione temporale di norme (L. 3/2012 e DL 118/2021) oggi riunite nello stesso codice, piuttosto che da una concreta differenziazione formativa di percorsi.

Impensabile, inoltre, che il curatore, il commissario e il liquidatore non abbiano conoscenza ed esigenza di approfondimento delle materie sopra indicate, dai principi di economia aziendale a quelli di diritto commerciale, civile piuttosto che tributarie; basti guardare alle funzioni che ciascun professionista, nel diverso ruolo di cui è investito, è chiamato ad esercitare.

Ancor più, a riprova di quanto la differenziazione non trovi riscontro nella realtà, deve rammentarsi l'orientamento che va consolidandosi presso numerosi Tribunali circa la nomina, nell'ambito della liquidazione controllata di soggetti attratti alla normativa sul sovraindebitamento, di un liquidatore che sia iscritto anche all'Albo nazionale di cui all'art. 356 del DLgs. 14/2019.

Il Ministero, di fatto, trascura che la materia del sovraindebitamento è oggi ricompresa, a pieno, nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e, conseguentemente, che la formazione richiesta per l'iscrizione all'Albo ex art. 356 del Dlgs. 14/2019, inevitabilmente la ricomprende.

Ne consegue che, a rigor di logica, il percorso formativo del gestore della crisi da sovraindebitamento si configuri come una duplicazione di quello previsto per l'iscrizione all'Albo nazionale, oltre che fonte di una duplicazione di costi e tempi a carico dei professionisti.

Si auspica, pertanto, che il Ministero ponendo il professionista al centro di ogni scelta, tenuto conto della debolezza delle ragioni addotte, ravveda la propria posizione, ammettendo l'equipollenza dei percorsi formativi.

Allo stesso tempo si chiede al nostro Consiglio Nazionale di esercitare in pieno la facoltà attribuitagli dalla normativa regolamentare in materia di sovraindebitamento, adoperandosi per favorire l'integrare dei vari percorsi formativi in un unico obbligo formativo, modulato in base ai ruoli ed agli incarichi che il professionista intenda assumere.

L'Unione da tempo ha avanzato delle proprie proposte di modifica degli obblighi formativi che, unitamente a quelle sulla armonizzazione dei vari Albi, Registri ed Elenchi, verranno nuovamente a breve sottoposti al Legislatore, affinché l'auspicato obiettivo della specializzazione diventi effettivamente compatibile con l'esercizio in concreto della professione, evitando dispendiosi, ridondanti e ripetitivi aggravi di obblighi ed adempimenti in capo ai professionisti.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/11/16/comunicato_stampa_16-11-2023_l%27equipollenza_negata/14642 

Roma, 16-11-2023

La Giunta UNGDCEC

Chi siamo

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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