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Comunicato stampa 20-02-2024 PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE CONTINUA L'EMERGENZA COVID

Per gli esami di abilitazione continua l'emergenza COVID

Quando la pandemia ha iniziato ad espandersi in Italia, a marzo 2020, la preoccupazione principale era quella di contenerne gli effetti. Con l'obiettivo di ridurre le occasioni di contagio, non stupì l'inserimento, nel D.L. n.22 dell'8 aprile 2020, dell'art. 6 per cui, qualora si fosse protratto lo stato di emergenza sanitaria, in deroga alle disposizioni ordinarie, sarebbe stato possibile ridefinire l'organizzazione e le modalità di svolgimento della prima e seconda sessione dell'anno 2020 per l'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate, tra cui quella di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti. Da qui ebbero inizio le sessioni dell'esame di abilitazione in modalità "straordinaria", composte da una prova orale con quesiti a estrazione, da svolgersi da remoto.

Questa situazione si è prolungata negli anni successivi, tramite ordinanze ministeriali e decreti legge, che andavano di volta in volta ad estendere i termini previsti dal sopra citato art. 6, anche successivamente al termine dell'emergenza sanitaria, senza sollevare in nessuna di queste motivazioni ulteriori secondo cui si ritenesse opportuno procedere con una modalità differente rispetto a quella ordinaria.

Ora, con un'emergenza ampiamente superata, ci stupiamo dell'inserimento nel cd. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023), dell'ennesima proroga dei termini del primo decreto, proprio quello dell'8 aprile 2020, stavolta fino al 31 dicembre 2024. Il richiamo pedissequo all'art. 6 D.L. 22/2020 dimostra che non vi sono motivazioni a supporto della scelta di tenere gli esami da remoto diverse da quelle del contenimento della pandemia, il cui stato di emergenza è cessato per l'OMS il 5 maggio 2023, ma evidentemente non ancora per gli esaminandi.

L'esame di abilitazione professionale, nella forma ordinaria di tre prove scritte e una orale, rappresenta garanzia di conseguimento delle competenze acquisite nel corso del percorso universitario e del tirocinio professionale oltre ad essere, senza dubbio, una forma di valutazione maggiormente completa, rispetto ad un solo esame orale, il cui esito è chiaramente influenzato da una maggiore casualità determinata dall'estrazione delle domande, riportando quindi un minor grado di oggettività.

Comprendiamo che gli esami da remoto rappresentino un risparmio di costi e risorse, ma ci chiediamo: a quale prezzo? Può la nostra categoria professionale, spesso acclamata come centrale per la tenuta del sistema paese in termini di responsabilità e ruolo, determinare l'accesso delle nuove generazioni solamente sotto un punto di vista dell'efficienza? Da un lato vogliamo tutelare le future generazioni di professionisti, perché conoscano con certezza le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, oltre ad avere garanzia di un esame che possa davvero essere professionalizzante. Dall'altro, vogliamo garantire parità di trattamento rispetto a chi ha sostenuto l'esame prima del Covid, tutelando al contempo la collettività e il mercato, grazie ad un grado di preparazione il più elevato possibile dei neo iscritti, evitando distorsioni del mercato stesso.

A questo si aggiunge il fatto che il percorso abilitativo, compresa l'attuale impostazione "ordinaria" dell'esame di stato, necessiti probabilmente di una revisione generale. Negli anni, come sappiamo, le modalità di svolgimento del tirocinio sono state sensibilmente riviste senza tuttavia intervenire sull'esame di stato che ha mantenuto la sua tradizionale impostazione; e per il suo superamento è necessaria l'acquisizione di una consolidata esperienza pratica, condizione che probabilmente diciotto mesi di tirocinio all'interno di uno studio - in alcuni casi svolti senza che venga corrisposto alcun compenso, disattendendo la norma, anche deontologica- non possono garantire. Serve, forse, ridefinire in modo strutturale l'intero percorso partendo addirittura dall'Università.

Per concludere, auspichiamo che si riveda la previsione del Decreto Milleproroghe, interrompendo questo immotivato rimando a delle modalità che potevano essere giustificate solo in presenza dell'emergenza sanitaria e ci rendiamo disponibili ad affrontare un percorso di revisione delle modalità di costruzione del percorso di abilitazione alla professione.

L'occasione potrà essere propizia anche per proporre misure volte alla tutela complessiva, anche economica, dei tirocinanti, oltre che della categoria tutta.

Roma, 20 Febbraio 2024
La Giunta UNGDCEC

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L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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