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Comunicato stampa 13-03-2024 Audizione II Commissione Giustizia alla Camera

Necessaria l'approvazione della modifica dell'art. 2407 del c.c.:
più certezze per la responsabilità dei sindaci

L'audizione informale, tenutasi il 12 marzo, presso la II Commissione Giustizia del Camera dei Deputati nell'ambito della proposta di legge "Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale" (A.C. 1276) ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con il Presidente Francesco Cataldi e il Consigliere delegato d'area Michela Boidi, congiuntamente alla presentazione di un documento contenente le nostre osservazioni. Ringraziamo per l'invito il Presidente della Commissione On. Ciro Maschio e la prima firmataria della Proposta di Legge, On. Marta Schifone, con cui il dialogo è sempre stato proficuo e costruttivo.

La Proposta di Legge è particolarmente sentita, poiché l'attuale sistema della responsabilità civile dell'organo di controllo societario determina la presenza di azioni che coinvolgono i sindaci, in maniera quasi automatica, avvinti dal vincolo di solidarietà con gli amministratori. Trattandosi di responsabilità concorrente, la misura della colpa e la pretesa risarcitoria sono le stesse per chi ha commesso il fatto e per chi ha vigilato, sebbene non sia equo che chi ha vigilato sia responsabile alla pari di chi quel danno l'ha determinato.

Ci troviamo, purtroppo, di fronte ad una prassi giudiziaria non corretta che presume la colpa dei sindaci, individuando una responsabilità di tipo oggettivo e richiedendo un'anomala inversione dell'onere della prova, spettando ai sindaci dover dimostrare l'assenza di ogni forma di negligenza nel compimento dell'incarico.

Questa estensione di responsabilità, spesso non governabile neppure con la migliore diligenza professionale, determina il reale rischio che giovani, validi e preparati professionisti scelgano di non assumere incarichi in collegi sindacali, con conseguenze dirette sulla tenuta di tutto il sistema economico, per cui si rende più che mai necessaria l'approvazione della Proposta di Legge in commento che individui un parametro alla responsabilità, in assenza di dolo.

È evidente che non si vuole difendere chi opera in malafede, ma chi, pur avendo operato con la massima diligenza, viene ingiustamente colpito da un'azione di responsabilità e, di conseguenza, deve impegnare anni a dimostrare la diligenza operata e togliersi dalle spalle il peso di un'azione legale.

Abbiamo inoltre espresso parere favorevole alla previsione di un termine certo di decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità, individuato nel deposito della relazione ex art. 2429 c.c. dell'esercizio in cui si è verificato il danno.

Oggi, infatti, l'azione di responsabilità contro il Collegio sindacale può essere attivata anche a distanza di numerosi anni, a differenza della responsabilità del revisore legale che si prescrive nell'ordinario termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento. Pertanto, la Proposta di Legge, oltre a dare un carattere di certezza alla decorrenza della prescrizione, rende la normativa analoga a quella prevista per i revisori legali, eliminando una disparità che non ha ragione di esistere.

Oltre a necessitare, quindi, di un parametro economico della responsabilità, è fondamentale individuare il momento in cui questa si possa attivare, derivando esclusivamente dalle informazioni conosciute e conoscibili dall'organo di controllo nel corso delle proprie verifiche periodiche, evitando pericolose ricostruzioni a posteriori.

Per tutte queste ragioni, riteniamo opportuno che l'approvazione della Proposta di Legge avvenga nel più breve tempo possibile affinché l'incarico di sindaco venga svolto da professionisti qualificati con la necessaria consapevolezza di non essere automaticamente responsabili, per un importo illimitato, anche qualora si sia fatto tutto il possibile per evitare il danno, in relazione alle informazioni in proprio possesso e che avrebbero dovuto conoscere nel corretto svolgimento del proprio incarico.

https://www.knos.it/editoriale/news/2024/03/13/comunicato_stampa_13-03-2024_audizione_ii_commissione_giustizia/14731 

La Giunta UNGDCEC

Chi siamo

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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