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Si è svolto oggi (ieri, ndr) un importante incontro presso la Camera dei Deputati con l'On. Ettore Rosato, avente ad oggetto il ruolo dell'Organo di controllo quale presidio di legalità.

Il Collegio Sindacale ha difatti assunto negli anni sempre maggiore centralità all'interno della vita societaria, attraverso un monitoraggio continuo sulla gestione, ma, purtroppo, senza trovare il giusto riscontro e riconoscimento da parte del sistema economico e legislativo.

Per questo motivo, abbiamo portato all'attenzione dell'Onorevole un primo focus riguardante la responsabilità professionale sottesa all'incarico, accresciuta anche in considerazione delle previsioni del Codice della Crisi in tema di segnalazioni "tempestive", proponendo la modifica del secondo comma dell'art. 25-octies come segue: "La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste dal predetto organo; la vigilanza sull'andamento delle trattative è valutata ai fini della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c".

Ci siamo poi soffermati sulla revisione della disciplina dei compensi e abbiamo avuto modo di condividere l'incomprensibile possibilità di scelta tra la nomina dell'Organo di controllo o del Revisore legale: oggi la congiunzione "o" lascia difatti all'Assemblea dei Soci la facoltà di scegliere se dotarsi di un Organo endosocietario, con funzione di controllo di legalità, o se nominare un soggetto esterno a cui affidare la sola revisione legale dei conti. I due ruoli a nostro giudizio non possono però essere considerati alternativi e per questo motivo abbiamo suggerito la modifica dell'art. 2477 c.c. come segue: "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo e di un revisore". Non di meno, considerando come l'art. 2477 c.c. preveda che l'attività di controllo possa essere affidata a un Sindaco unico indipendentemente dal volume del patrimonio o del fatturato, abbiamo ipotizzato la previsione di parametri dimensionali oltre i quali diventi obbligatorio (e non sia più prorogabile) dotarsi di un Organo di controllo in forma collegale, al posto del monocratico.

Potendo apprezzare la sincera disponibilità al dialogo concessa, le prossime settimane saranno occasione per un approfondimento sul tema, al fine di trovare una sintesi condivisa e comprovata da valori di riferimento, da presentare in Parlamento. Riteniamo questo un primo passo verso una riforma di sistema necessaria, ma ogni viaggio inizia con un primo passo.

L'incontro è stato propizio per accennare anche ai temi fondamentali della revisione enti locali e del ruolo del professionista nella rendicontazione dei Fondi PNRR, sicuramente cruciale nei prossimi anni.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/02/14/comunicato_14-02-23%3a_l%e2%80%99unione_incontra_l%e2%80%99on._rosato_alla_camera_dei_deputati/14494 

Roma 14 febbraio 2023

La Giunta UNGDCEC

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili esprime sincera gratitudine ed apprezzamento al Senatore Pietro Patton, per aver fatto propria la proposta dell'UNGDCEC in materia di crisi d'impresa, e presentato quale primo firmatario con l'emendamento 12.0.06, avente ad oggetto l'ampliamento delle deroghe previste per i professionisti ordinistici per l'accesso al nuovo Albo, ex art.356 CCII, dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.

L'eventuale approvazione del suddetto emendamento consentirebbe ai professionisti incaricati di assistere l'autorità giudiziaria nelle procedure di crisi d'impresa di accedere all'Albo in maniera semplificata, in ragione delle competenze specifiche già possedute dagli stessi e dall'esperienza maturata sul campo, differentemente da altre figure non soggette al rigoroso controllo degli ordini professionali.

Contestualmente, con riferimento alla lettera b) del predetto emendamento 12.0.6, contente una proposta non avanzata dalla nostra Associazione, abbiamo condiviso con il Senatore Patton le seguenti riflessioni.

In particolare, la lettera b) prevede un nuovo slittamento dei termini per la nomina degli organi di controllo nelle società di capitali. La nostra Associazione da sempre è contraria a tali proroghe, oramai proposte da diversi anni, in quanto fermamente convinta della necessità ed utilità della nomina degli organi di controllo quali uniche sentinelle capaci di allertare tempestivamente gli imprenditori e prevenire davvero le crisi aziendali. Principio cardine sul quale è stato impostato l'intero Codice della Crisi, ovvero far emergere tempestivamente le situazioni di crisi affinché le stesse non diventino vere e proprie insolvenze.

Ci auguriamo che la predetta osservazione possa essere accolta e rinnoviamo il ringraziamento al Senatore Patton per l'accoglimento della nostra istanza inerente all'Albo ex art.356 CCII, con l'auspicio che la collaborazione con la nostra Associazione possa continuare anche in futuro, con lo stesso spirito costruttivo.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/02/06/comunicato_6-02-2023%3a_non_si_pu%c3%b2_pi%c3%b9_attendere/14486 

Roma, 6 febbraio 2023

La Giunta UNGDCEC

Gentile Collega,

Ti invitiamo a partecipare al prossimo Webinar UNGDCEC:

LA TUTELA PENALE DEI BENI CULTURALI: L'IMPATTO ECONOMICO E LA FUNZIONE DEL COMMERCIALISTA 

che si terrà, su piattaforma OPEN Dot Com, il giorno lunedì 13 febbraio 2023 dalle 15.00 alle 18.00.

Al seguente link potrai effettuare la registrazione:
https://www.opendotcom.it/formazione-a-distanza/commercialisti/acquista.aspx?CodProdotto=OPWINC2345

Il Webinar è gratuito e in corso di accreditamento presso l'ODCEC di Roma e consentirà di maturare fino a n. 3 crediti validi ai fini della FPC (codice materie: D.9.1 - I principi generali di diritto penale; D.9.3 - I complessi organizzati e la rilevanza penale della delega di funzioni).

La procedura per l'assegnazione dei crediti formativi è a cura dell'Organizzatore. Non è richiesta autocertificazione.

La registrazione del webinar sarà disponibile nei giorni successivi all'evento, oltre che nella stessa area riservata Open Dot Com, anche sul canale YouTube dell'UNGDCEC https://www.youtube.com/channel/UCR7raBF6csX1qbi0sPoVJNg/videos al quale con piacere Ti invitiamo ad iscriverTi!

La replica non dà diritto al riconoscimento di alcun credito FPC.

Al seguente link puoi trovare la locandina dell'evento:

Webinar 13-02-2023

Ti aspettiamo!

Un caro saluto
La Giunta UNGDCEC

Mercoledì 1° febbraio 2023, presso il Senato della Repubblica - Sala Zuccari - Palazzo Giustiniani, si è tenuto il convegno dal titolo "Le pari opportunità nel mondo professionale oggi e domani!" , organizzato dall'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in collaborazione con la Commissione di Studio UNGDCEC Pari Opportunità e patrocinato dall'ODCEC di Roma.

L'evento, che ha visto una folta partecipazione da parte dei colleghi e di altri professionisti (è andato sold out dopo un paio d'ore dall'uscita della locandina), è stata un'importante occasione di confronto con le istituzioni e le rappresentanze politiche intervenute numerose e ha permesso di aprire un ulteriore canale di dialogo con la politica per poter portare delle proposte d'intervento da parte dell'Unione. 

//www.youtube.com/@ungdcecunionenazionale2892/videos">Clicca qui per guardare il video del Convegno

Desideriamo ringraziare OPEN DOT COM per aver supportato l'organizzazione dell'evento, e per aver consentito la realizzazione - da parte della Commissione Pari Opportunità - del "video-manifesto" della Commissione stessa, che trovate al seguente link https://www. knos.it/editoriale/video?gruppo=411 .

Le immagini dell'evento saranno presto disponibili nell'area dedicata del nostro sito al link:
https://www.knos.it/galleria/

Un caro saluto

La Giunta UNGDCEC

Roma, 31 gennaio 2023

Esprimiamo soddisfazione per le recenti posizioni assunte da tutti i rappresentanti della nostra categoria, e da ultimo anche dal CN - con la nota contenente le osservazioni critiche alla circolare del Ministero della Giustizia del 20 gennaio - su temi per i quali gli scriventi sindacati da anni ormai si battono senza avere mai ricevuto adeguate risposte dalle Istituzioni.

Le storture del nuovo Albo dei gestori ex art.356 CCII istituito presso il Ministero della Giustizia, a nostro avviso, sono soltanto l'ultima tappa di un processo temiamo inesorabile in campo da anni, volto a svuotare di contenuto le professioni ordinistiche e, in particolare, quella dei commercialisti.

La proliferazione di albi, registri, elenchi non è assolutamente una novità.

Abbiamo già iniziato ad occuparci, ad esempio, di quello che accadrà a breve in materia di esecuzioni mobiliari e immobiliari, con la previsione di nuovi Elenchi dei professionisti ex art. 179-ter disp. att. Cpc., nuova formazione obbligatoria ed ammissione governata da soggetti esterni agli ordini con dimostrazione di requisiti improponibili specie per i giovani colleghi (si discute di dieci incarichi negli ultimi cinque anni).

Tra la fine del 2021 e 2022 ci siamo "appassionati" alla querelle che ha accompagnato la nascita dell'Elenco degli esperti nella CNC. Ancora una volta requisiti schizofrenici, nuova formazione obbligatoria ed elenco stavolta tenuto addirittura dalle CCIAA (praticamente tutti tranne gli ordini professionali).

Tornando un po' indietro, appena prima della pandemia, eravamo tutti indaffarati ad iscriverci agli Elenchi dei gestori delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L.3/2012. Albo degli Organismi (OCC) tenuto dal Ministero di Giustizia e professionisti iscritti ai singoli organismi, nuova formazione ed aggiornamento biennale.

Sempre il Ministero di Giustizia deteneva già il farraginoso Albo degli Amministratori Giudiziari di cui alla L.159/2011 (CAM). Diviso in due sezioni, quella ordinaria e quella degli esperti in gestione di aziende.

A qualcuno poi magari sarà sfuggito ma nell'imminente attesa dell'avvio dell'Albo previsto dal CCII, con provvedimento direttoriale del 1 agosto 2022, è stata istituita (addirittura) la Banca dati dei professionisti interessati a svolgere, incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi su mandato del Ministero dello sviluppo economico

Il paradosso è che sono stati creati 5 elenchi/albi ed una banca dati per attività già svolte comunemente dai commercialisti o evoluzioni di attività già nel patrimonio professionale della categoria.

Siamo assolutamente favorevoli ai percorsi formativi qualificanti sulle singole novità legislative, ma le competenze giuridico economiche vanno riconosciute una volta per tutte.

A questo punto allora, in un rinnovato spirito di unità della nostra categoria, probabilmente il primo punto da mettere al centro della riforma D.Lgs.139 dovrebbe essere qualcosa capace di porre un argine, una vera e propria diga, a questa continua slavina di competenze, prerogative e professionalità generante una emorragia di competenze al di fuori del perimetro ordinistico.

Forse, come "ultima spiaggia", riprendere il ragionamento sulle specializzazioni - per quanto malfatte e mal-concepite nella loro formulazione originaria - potrebbe essere la chiave di volta. Creare delle sezioni di commercialisti specializzati, dentro il nostro Albo e non fuori, consentirebbe di poter dire al Legislatore che, per svolgere tutte le funzioni prima citate, basterà essere COMMERCIALISTA e poi saranno gli Ordini (sotto la regia del CN) a curare l'iscrizione alla sezione specialistica dell'Albo, a verificarne i requisiti, ad erogare la formazione o a verificare l'esperienza. Da non sottovalutare peraltro che la sommatoria di tutti i contributi richiesti agli iscritti per l'adesione ai vari Albi, Elenchi o Registri, oramai supera enormemente quanto versato dai commercialisti al proprio ordine. Pertanto, anche le risorse economiche per gestire tutte queste nuove incombenze non dovrebbero mancare.

Di fatto le specializzazioni potrebbero supplire anche alle tanto agognate "esclusive" che sappiamo benissimo (purtroppo) non arriveranno *certo a breve.*

Per fare ciò, però, è necessario che la categoria sia compatta nel far presente come non sia sostenibile e sensato tale carico formativo, ed è necessario che chi può davvero incidere sia disponibile ad ascoltare le proposte della base, a cominciare dalle associazioni sindacali.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte e vogliamo ribadirlo con questo comunicato.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/01/31/comunicato_stampa_congiunto_31-01-2023/14475 

ADC - AIDC - ANC - ANDOC - FIDDOC - UNAGRACO - SIC - UNGDCEC - UNICO Comunicazione

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Cordiali saluti.

Segreteria UNGDCEC

Gentile Collega,

Ti invitiamo a prendere visione della sesta edizione del Massimario periodico della giurisprudenza di merito elaborato dalla commissione di Studio UNGDCEC "Processo tributario".

A cura di:

Anatriello Fabio
Bartoli Giulio
Chiumiento Raffaela
De Pisapia Attilio
Forino Paolo
La Manna Mario
Modica Concetto  

Con il contributo di:

Federico Giotti
Francesco Cataldi
Cristiana Ciabatti
Bertagnin Jacopo
Contarino Mauro
Della Santina Nicola
Ferrucci Alessandra
Franco Giuseppe
Gandolfo Cristina
Gerundino Maria Consuelo
Gusmano Fabio Antonio
Iannitelli Alfredo
La Regina Alessandro
Musso Salvatore
Simonetti Vincenzo

Puoi trovare il documento sul sito dell'UNGDCEC al seguente link:

Massimario giurisprudenza di merito - sesta edizione

Cordiali saluti.

Segreteria UNGDCEC

La legge n. 197/2022 con l'art. 1 comma 380 ha sostituito integralmente l'art. 35 D.Lgs. n. 149/2022 recante la disciplina transitoria della riforma del processo civile, di fatto anticipandone l'entrata in vigore al 28 febbraio 2023.

A brevissimo, dunque, saranno creati i nuovi elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, in ossequio al nuovo art. 179-ter disp. att. Cpc.

L'ennesimo elenco, un altro albo - nemmeno nazionale, altra formazione obbligatoria richiesta!

La domanda di iscrizione nell'elenco non va più inoltrata agli Ordini Professionali di appartenenza ma indirizzata al Presidente del Tribunale; l'ammissione all'elenco sarà vagliata da un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale, un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e un professionista iscritto all'albo professionale e designato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto.

Oltre ai requisiti personali (aggiornamento del casellario giudiziario, autocertificazioni di nascita, residenza nel circondario del Tribunale, iscrizione all'ordine) è necessario provare di essere in possesso di titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente e cioè:

a)     aver svolto nei cinque anni antecedenti non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle vendite,

b)     essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata (D.M. 144/2015),

c)     aver partecipato - e superato la prova finale - a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dai Consigli Nazionali di Avvocati, Dottori Commercialisti e Notaio ovvero da Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative (art. 35 co. 1 lett. s) L. 247/2012), o analoghi corsi organizzati da università pubbliche o private.

È anche precisato che la Scuola Superiore della Magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti i suddetti Consigli.

Non è chiaro, dunque, quando sarà possibile seguire il primo corso abilitante (non certo prima del 28/2/2023!) e quindi l'effetto sarà che un primo popolamento accoglierà solamente i professionisti che hanno svolto dieci incarichi negli ultimi cinque anni, considerato che il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata è previsto ma non ancora acquisibile.

Ancora una volta, analogamente a quanto recentemente è stato confermato dal Ministero della Giustizia in tema di requisiti per il primo popolamento dell'albo ex art. 356 CCII (un altro elenco, un altro albo, un'altra lista d'attesa!), la componente giovanile è la più penalizzata. Perché non inserire come requisito l'esperienza sul campo a fianco del proprio dominus che potrebbe certificare la circostanza?

Ancora. L'iscrizione nell'elenco ha necessità di una conferma, occorre, infatti, presentare nuova domanda nella quale si dimostra di aver maturato crediti formativi non inferiori a 60 nel triennio e comunque a 15 per ciascun anno presso gli stessi soggetti sopra indicati. Quindi non basterà l'aggiornamento continuo naturalmente previsto dall'attribuzione degli incarichi ma i professionisti saranno obbligati a seguire ulteriori corsi formativi specifici. A pagamento? Questo è da vedere.

La norma, infine, prevede un tetto massimo di incarichi attribuiti al singolo professionista che non può superare il 10% di quelli affidati dall'Ufficio e dal singolo giudice. Posto che è vietato ai professionisti di iscriversi in più di un elenco (e precisamente in quelli diversi da quello in cui vi è la residenza - e non domicilio professionale), come si garantisce la specializzazione necessaria per garantire la speditezza delle procedure?

Ma soprattutto, perché l'iscrizione a più di un elenco dovrebbe essere una pratica da ostacolare addirittura con previsione normativa? Non si comprende quale pregiudizio arrecherebbe alla giustizia.

Ci si chiede alla fine, data l'obbligatorietà dell'iscrizione a tanti elenchi quante sono le materie, cosa è diventato l'albo di appartenenza e cosa ne è del professionista delegato che opera in tribunali più piccoli che non può, anche volendo, avere 10 incarichi in un quinquennio.

Non possiamo non vedere che ancora una volta in una realtà concorrenziale aperta ai professionisti specializzati vi è disparità nelle tutele, dovuta probabilmente alla forza dei rappresentanti di categoria: esiste la figura dell'avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ma non vi è un equivalente per gli altri ordini professionali.

Pare che tutto sia nella direzionale di rendere sempre più complessa l'opera dei professionisti deputati a migliorare il servizio alla funzione pubblica.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/01/27/comunicato_stampa_27-01-2023%3a_giovani_in_lista_d%27attesa/14472 

Roma, 27 gennaio 2023

La Giunta UNGDCEC

Chi siamo

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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