STATUTO UNIONE
TITOLO I
Denominazione - Scopi - Sede - Durata
ARTICOLO 1
E' costituita, fra i Dottori Commercialisti che aderiscono al presente Statuto, una libera e volontaria Associazione denominata "Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo".
Essa aderisce all'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti accettandone finalità, disposizioni e direttive.
ARTICOLO 2
L'Unione, senza finalità politiche e di lucro, ha come scopo di rinsaldare fra i giovani Dottori Commercialisti i legami di amicizia e di solidarietà; di studiare i problemi professionali e di categoria, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio alla professione; di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi di cui essa disponga ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno o necessario; di promuovere ogni iniziativa che tenda a valorizzare la professione.
ARTICOLO 3
L'Unione ha sede presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo, in Bergamo, rotonda dei Mille n.1, e potrà essere trasferita altrove su delibera dei Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 4
L'Unione ha durata illimitata.
TITOLO II
Soci - Patrimonio - Entrate - Esercizio Sociale
ARTICOLO 5
Dell'Unione possono far parte dell'Unione i Dottori Commercialisti iscritti all'albo per la giurisdizione del tribunale di Bergamo ed i praticanti iscritti presso il registro tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo.
ARTICOLO 6
L'Unione comprende soci effettivi, soci aderenti, soci praticanti e soci onorari, i quali tutti all'atto dell'iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto.
Sono soci effettivi i Dottori Commercialisti che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto gli anni quarantatre. Sono soci aderenti i Dottori Commercialisti iscritti all'Unione che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati effettivi. Sono soci praticanti gli iscritti al registro dei praticanti tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti.
I soci aderenti non hanno diritto al voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente dei Collegio dei Probiviri.
Qualora la rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, nell'ambito della propria categoria di soci,i soci praticanti potranno eleggere un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditore con diritto di voto. Il rappresentante così nominato decade immediatamente dalla carica all'atto della sua cancellazione dal registro dei praticanti e dovrà essere rieletto. Egli decade comunque alla conclusione del mandato dei Consiglio Direttivo in carica.
Con delibera di Assemblea, possono essere nominati soci onorari coloro i quali anche pur non essendo in possesso dei requisiti di cui all'art.5, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore della categoria e particolarmente a favore dei giovani Dottori Commercialisti. Essi possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.
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