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Comunicato stampa 20-10-2021 Il "cambiamento di rotta" sul ruolo del Commercialista nel processo di risanamento aziendale

Era solo il 27 Agosto quando diffondevamo il nostro comunicato dal titolo "Il Commercialista al centro del processo di risanamento aziendale", rilevando - non con poca soddisfazione - come alla nostra categoria fosse riconosciuto il ruolo di principale interlocutore dell'imprenditore in crisi da affiancare nel delicato processo di risanamento e salvaguardia della continuità aziendale. In particolare, il D.L. n. 118/2021, tra le tante novità, nell'introdurre la figura di un esperto nella "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa", prevedeva che nel collegato elenco tenuto presso le C.C.I.A.A., la categoria dei Commercialisti fosse l'unica categoria professionale, diversamente dagli Avvocati e dai Consulenti del Lavoro alla quale fosse richiesto il solo requisito di anzianità ovvero la sola iscrizione da almeno 5 anni al proprio Albo professionale e non anche la necessita di dimostrare, attraverso comprovata documentazione, l'esperienza maturata nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

Un'attenzione particolare dimostrata a favore della nostra Categoria espressione non di un mero privilegio ma del riconoscimento, più volte richiesto, di una professionalità che l'è propria. Una professionalità frutto delle conoscenze e delle competenze che da sempre la contraddistinguono.

Purtroppo, non con poco rammarico, rapidamente la soddisfazione è naufragata in un "cambio di rotta" a cui abbiamo assistito in queste ore a seguito dell'approvazione del d.d.l. di conversione del D.L. 118/2021 e la modifica, tra l'altro, operata all'art. 3 terzo comma ove anche ai Commercialisti è richiesto di dover comprovare l'esperienza maturata nel campo della crisi di impresa ai fini della nomina di esperto nella nuova procedura di composizione. Non possiamo, dunque, nascondere un certo rammarico, essendo - evidentemente - stata rivalutata la nostra figura, considerata sin da subito l'interlocutore naturale cui rivolgersi per la nomina dell'esperto; come già ribadito nel citato precedente comunicato, le differenze ravvisate nel D.L. - a nostro avviso - tra gli appartenenti agli albi professionali non erano da ravvisarsi in una discriminazione fra professioni, evidentemente diverse nelle loro peculiarità, bensì il legittimo riconoscimento delle competenze specifiche in campo economico-aziendale dei Commercialisti, quale figura in grado di valutare tecnicamente l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento dell'impresa, requisito sostanziale per l'avvio vero e proprio della nuova procedura negoziata.

Riteniamo invece positiva la novità rispetto al testo originario del D.L. introdotta, al quinto comma del medesimo art. 3, in relazione al soggetto cui rivolgere la domanda per l'iscrizione all'elenco, individuato non più nella C.C.I.A.A. ma nell'Ordine professionale di appartenenza del professionista, evitando quindi l'ennesima sottrazione di funzioni agli Ordini ed il proliferare di para-albi esterni agli stessi.

Molti altri sono i temi d'interesse in materia, uno su tutti quello della formazione: l'iscrizione nell'elenco degli esperti prevede, infatti, che sia subordinata al compimento di una specifica - ulteriore ed ennesima - formazione secondo le indicazioni del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia emanato poche settimane orsono, che prevede 55 ore di formazione ad opera di un dottore commercialista esperto contabile (o professore universitario in materie economiche o aziendali) un avvocato (o professore universitario in materie giuridiche), e, in alcuni casi, un magistrato, anche a riposo. La formazione, di cui sono delineati anche i contenuti, attiene a competenze di cui in larga parte già sono dotati i dottori commercialisti, per cui non si comprende il motivo per il quale non sia stata riconosciuta l'equipollenza, della formazione già assolta, ai fini della iscrizione nel nuovo elenco ma soltanto la rilevanza nella individuazione dell'esperto da parte del soggetto preposto alla nomina.

Riteniamo comunque fondamentale ribadire la centralità del ruolo del Commercialista nelle delicate operazioni di ristrutturazione e risanamento aziendale, che mai come ora richiedono un apporto concreto e risolutivo per contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese. Restiamo come sempre al servizio della comunità e delle Istituzioni per contribuire al superamento del delicato momento che stiamo attraversando.

"La crisi non è più l'eccezione alla regola, ma essa stessa regola nella nostra società" (Miguel Benasayag e Gerard Schmit).

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Roma, 20 ottobre 2021
La Giunta UNGDCEC

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L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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