Comunicato Stampa 1-12-2021 Ad ognuno il suo
Nei giorni scorsi, a seguito dell'introduzione del Decreto Legge 11 novembre 2021 n. 157, il cd "decreto antifrode", e della conseguente estensione del visto di conformità sulle operazioni di cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, il Presidente Nazionale LAPET, Dott. Roberto Falcone, ha auspicato, attraverso articoli apparsi sulla stampa di settore, un ampliamento delle categorie professionali abilitate al rilascio del suddetto visto; ampliamento ritenuto addirittura "indifferibile". Nella visione del Dott. Falcone, l'ampliamento ai tributaristi qualificati e certificati (quali, evidentemente, quelli iscritti all'associazione che Egli presiede) "sarebbe una garanzia per il contribuente".
Non intendiamo sostenere l'immane sforzo necessario ad intravedere la spiegazione del come e del perché l'estensione ai professionisti non iscritti ad albi professionali di cui all'art. 2229 c.c. si tradurrebbe in una garanzia per il contribuente (il quale comunque dovrebbe richiedere ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa l'apposizione di un visto obbligatorio).
Cogliamo invece l'occasione concessa dalle parole del Dott. Falcone per svolgere una seria riflessione sui termini di quanto dallo stesso auspicato.
Ciò che anzitutto vogliamo sottolineare è la meraviglia e lo sconforto di dover constatare come si vogliano ignorare - o peggio ancora, si ignorino realmente - i presupposti cardine delle professioni ordinistiche, che trovano il proprio fondamento in specifiche previsioni normative, istituite col fine di garantire la maggiore tutela possibile degli interessi generali dello Stato.
Il visto di conformità non viene richiesto a tutela diretta del contribuente, ma a garanzia del corretto funzionamento dell'operazione, così da assicurare la regolare fruizione delle detrazioni spettanti, divenute credito di imposta. La tutela che riceve il contribuente dal rilascio del visto di conformità è indiretta: il buon funzionamento del sistema di controllo delle detrazioni fiscali consente allo Stato di poterle concedere ed al contribuente di poterne fruire, anche sotto forma di credito di imposta passibile di cessione.
In tale più ampia ottica, il rilascio del visto di conformità non può che essere, giustamente, relegato ai soggetti iscritti in professioni ordinistiche, che operano nel rispetto di ordinamenti precisi e sotto il controllo del Ministero della Giustizia.
Ci sembra che si voglia faziosamente ignorare tutto ciò.
L'estensione auspicata contrasterebbe quindi con tutta evidenza con la ratio dell'attuale impianto normativo e non si tradurrebbe affatto in alcuna maggiore garanzia per il contribuente, ma soltanto in un eventuale beneficio economico per chi oggi non possiede i requisiti necessari al suo rilascio, requisiti certificati, oltre che da uno specifico percorso di studi, anche dal superamento di un apposito esame di Stato.
Non vediamo niente di più lontano dai principi che dovrebbero animare i soggetti autorizzati all'apposizione del visto di conformità su documenti con valenza fiscale quanto il piegare l'interesse generale dello Stato a quello economico dei singoli.
Roma, 1 dicembre 2021
La Giunta UNGDCEC