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Comunicato stampa congiunto UNGDCEC ADC: Composizione negoziata della crisi 7-01-2022

Con le linee di indirizzo inviate dal Ministero della Giustizia ai Consigli Nazionali degli Ordini professionali di Avvocati, Consulenti del lavoro e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, oltre che a Unioncamere, via Arenula ha precisato la portata della norma per quanto concerne i requisiti che devono essere considerati per la formazione degli elenchi di esperti nella Composizione Negoziata della Crisi d'impresa di cui al D.L. n. 118/2021 convertito dalla L. n. 147/2021.

Nel documento citato vengono, in buona sostanza, esplicitati i requisiti - di anzianità professionale ed esperienziali - che erano già stati anticipati dai vertici delle singole professioni nei giorni successivi all'entrata in vigore della norma. Se già in quel frangente destò una certa perplessità leggere i requisiti necessari per accedere all'elenco e poter aspirare a ricoprire la nuova carica di "esperto" nella composizione della crisi d'impresa, sia per la portata molto restrittiva degli stessi sia per la - ci sia consentito - non adeguata tempistica (molti colleghi scoprirono di non avere i requisiti avendo già investito tempo e denaro nel corso di formazione specifico di 55 ore richiesto dalla normativa di riferimento), la novità delle citate linee di indirizzo del 29 dicembre è rappresentata dall'ulteriore precisazione che per integrare il requisito di esperienza e poter accedere all'elenco degli esperti, si debba aver ricoperto in almeno due occasioni uno degli incarichi di commissario giudiziale, attestatore, advisor, etc.

Nel ribadire, a fortiori, la tardività di una simile precisazione, con l'occasione riteniamo importante una puntualizzazione circa i requisiti previsti qui citati, che appaiono oggi eccessivamente restrittivi e non pienamente adeguati alle finalità del D.L. n. 118/2021.

Senza voler sminuire l'importanza del ruolo e della necessità di adeguate competenze per ricoprire un incarico che già dal nome sottende la necessità di esperienza pregressa, troviamo che dovrebbe esserci spazio per ampliare la portata dei requisiti richiesti, dato che la portata restrittiva degli stessi e il limite posto dalla norma al numero massimo (due) di incarichi da esperto che possono essere simultaneamente ricoperti, a nostro avviso minerà la possibilità di una adeguata applicazione della disciplina.

Non si comprende quindi perché precludere la possibilità di ricoprire il ruolo di esperto a chi abbia magari acquisito esperienza quale Curatore fallimentare e perché tale perizia acquisita non debba aver peso, considerata la specifica competenza sulla normativa e la professionalità che il Curatore acquisisce nell'analizzare e trattare le crisi aziendali e le possibili soluzioni per conservare il valore aziendale (si pensi ad esempio ad esercizio provvisorio, affitto d'azienda, all'interlocuzione con sindacati, fornitori, etc). Né si capisce perché l'esperienza da advisor risalente magari a due incarichi ricoperti dieci anni prima sia valida e quella da Curatore ricoperta con più frequenza e più di recente no.

Ricordiamo che siamo passati da una prima impostazione in cui ai Dottori commercialisti in quanto tali era riconosciuta la possibilità di ricoprire l'incarico di esperto in virtù del percorso formativo compiuto e quindi anche senza esperienze specifiche, alla richiesta di determinate (e più limitate) esperienze, alla precisazione che le esperienze richieste debbano essere almeno due.

Come detto non vogliamo sminuire l'importanza dell'esperienza, del resto già certificata dal percorso formativo, abilitante, e dagli obblighi formativi cui la nostra categoria è soggetta, ma limitare i requisiti di accesso in tal modo costituisce non solo l'ennesima penalizzazione per tanti professionisti ed in particolare per tanti giovani professionisti, ma ancor prima mina alle fondamenta l'applicabilità e gli intenti che il Legislatore ha inteso realizzare per la salvaguardia del tessuto economico del Paese.

In ultimo, appare grave l'introduzione dell'articolo 30-sexies del medesimo D.L 152/2021 che, di fatto, anticipa una parte del "Codice della crisi", abbassando le soglie per segnalare i debiti da parte dei creditori qualificati, pena il venir meno del privilegio, senza che siano in atto tutti gli strumenti a corollario del maccanismo come originariamente concepito, snaturando quindi il procedimento pensato per risanare che per come in ultimo modificato non è invece più ancorato agli altri parametri aziendali previsti dal "Codice della crisi (quali, ad esempio: volume d'affari, percentuali dei debiti dell'anno precedente.)

Dette modifiche smembrano l'applicazione del Codice sovvertendone la struttura, le finalità e portando a risultati potenzialmente contrapposti rispetto alla ratio della norma, volta a prevenire stati di crisi e non certo ad acuirli.

Roma, 07/01/2022

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L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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