Comunicato congiunto ADC - AIDC - UNGDCEC 3-02-2022
I presidenti di Associazione Dottori Commercialisti, Maria Pia Nucera, Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Andrea Ferrari e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Matteo De Lise, hanno scritto una lettera ai ministri della Giustizia, Marta Cartabia, dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, chiedendo un intervento d'urgenza sulle disposizioni legate ai dottori commercialisti nel nuovo istituto della Composizione negoziata della crisi d'impresa. L'obiettivo è che si intervenga per colmarne le lacune e ovviare ad alcune criticità, così da consentirne la piena attuazione.
Questo il testo della lettera:
"Le scriventi associazioni nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l'ottica propositiva e con lo spirito di servizio a cui sempre si ispirano, si permettono di sottoporre alcune considerazioni in ordine alla disciplina della crisi d'impresa ed in particolare al nuovo istituto della "Composizione negoziata".
Pur accogliendo favorevolmente il complessivo impianto normativo dettato dal D.L. 118/2021, convertito con la L. 147/2022, in ragione della potenziale attitudine del procedimento ivi delineato alla pronta risoluzione delle crisi d'impresa, si evidenziano delle criticità che rischiano di pregiudicarne l'efficacia e la concreta fruibilità per i soggetti destinatari.
Destano, in particolare, più di una perplessità i requisiti posti dalla norma per l'accesso dei dottori commercialisti all'Elenco degli esperti, aggiunti in sede di conversione del decreto e successivamente precisati con il Provvedimento del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2021.
La Legge di conversione ha, infatti, indicato anche per i dottori commercialisti, quale ulteriore requisito di accesso all'elenco degli esperti in composizione negoziata della crisi - oltre all'iscrizione da almeno cinque anni all'albo ed alla specifica formazione disposta dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 - l'aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.
Ulteriore requisito non contemplato - giustamente ad avviso delle scriventi - nella formulazione originaria della norma, in riconoscimento della specifica competenza dei dottori commercialisti, conseguita grazie ad un percorso di studi universitari, un tirocinio, nonché un esame di abilitazione alla professione tali da assicurare la piena preparazione nelle materie attinenti alla crisi d'impresa, all'analisi economico-finanziaria dei bilanci, alla conoscenza degli intermediari finanziari ed al diritto del lavoro e della mediazione.
Con il richiamato Provvedimento del 29 dicembre 2021, sono stati, altresì, distintamente enucleati gli incarichi, in numero minimo di due, atti ad integrare le esperienze lavorative necessarie per accedere al nuovo elenco. In merito, non ci si può esimere dal rilevare che dai primi riscontri pervenuti dagli associati sia già emerso il numero estremamente ridotto dei colleghi in grado di soddisfare congiuntamente i requisiti richiesti; numero sicuramente insufficiente rispetto alle finalità a norma e che finisce, così, per svuotarla di significatività.
Anche a voler prescindere da questi effetti, non ci si può esimere dal rilevare che la mancata valorizzazione della precipua formazione e professionalità del dottore commercialista ed in specie della mancata inclusione di alcune tipiche esperienze professionali, quali quelle di curatore fallimentari, amministratore giudiziario ed arbitro, appare poco giustificabile. Aldilà delle differenti finalità degli istituti è, infatti, innegabile che rivestendo tali funzioni i dottori commercialisti abbiano maturato competenze estremamente utili anche in fase di prevenzione della crisi.
Del pari sarebbe opportuno valorizzare, in ottica prospettica, anche l'esperienza di coloro che saranno chiamati a rivestire, nell'ambito della normativa de qua, ruoli diversi da quello di esperto, come gli advisor nei piani di composizione negoziata della crisi, o gli ausiliari ex art. 68 c.p.c., nominati ai sensi dell'art. 18 c.3 del D.L.118/2021 convertito in L. 147/2021.
Si renderebbe, perciò, quanto mai opportuno intervenire con urgenza sulle disposizioni richiamate, per colmarne le lacune ed ovviare alle criticità evidenziate, così da consentire la piena attuazione del nuovo istituto, nel rispetto della ratio normativa".
https://www.knos.it/editoriale/news/2022/02/03/comunicato_congiunto_3-02-2022/14106
Roma, 3 febbraio 2022