Comunicato Stampa 15-04-2022 Ma perchè?
Ma perchè?
Pare ormai definitivo l'obbligo, a partire dal primo luglio 2022, di emissione della fattura elettronica anche per i soggetti in regime di vantaggio (ex art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011), forfetari (ex. art.1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche (ex artt. 1 e 2 della legge 398/91) che abbiano percepito compensi e/o ricavi superiori ad ? 25.000,00. È quanto si evince dalla bozza del Decreto Legge contenente ulteriori misure di attuazione del PNRR, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.
Premesso che siamo consapevoli, ma un po' meno concordi, sul fatto che questa sia l'unica e la migliore strada da percorrere per, da un lato, combattere l'evasione e standardizzare i comportamenti dei contribuenti al fine, si spera, di mettere in atto quel famigerato processo di semplificazione con l'eliminazione di molti adempimenti spesso ripetitivi e inutili, e, dall'altro, per agevolare la trasmissione e lettura dei dati all'amministrazione pubblica con conseguente alleggerimento degli obblighi in capo a noi professionisti, ancora una volta, dobbiamo però prendere atto dell'ennesima mancanza di sensibilità da parte di chi legifera.
Non critichiamo l'intento, ma i modi e, soprattutto, i tempi a dir poco irrispettosi verso una buona parte di tessuto economico e produttivo e di chi li assiste. Proporre questa rivoluzione nel bel mezzo dell'anno, in un periodo interessato, fra l'altro, da bilanci e dichiarazioni fiscali, senza contare tutti gli altri innumerevoli adempimenti, conferma quanto, chi prende tali decisioni, viva in un'altra dimensione spazio/temporale.
Non sarà un passaggio semplice e indolore, vista la platea di contribuenti interessati, perché un cambio in corso d'anno destabilizza e rischia di creare confusione. Come il nostro ruolo sociale ci impone e con le nostre capacità che lo permettono, forniremo al mondo economico preparazione, supporto e consulenza. Elementi questi imprescindibili per l'ottenimento dei risultati pensati nel DL, ancora una volta in capo ai consulenti che avranno anche l'onere ulteriore di minimizzare (quindi gratuitamente) il trasferimento dei costi sul contribuente.
In tal senso ci si auspica che la normativa e la prassi, almeno per una volta (lo chiediamo con lauto anticipo), sia chiara e non lasci spazio a dubbi interpretativi, ad esempio in merito al limite dei 25.000,00 euro (ma poi perché porre un limite?!?!) e/o a come calcolarlo: si parla dei compensi e ricavi percepiti nel 2021; al 30.06.2022; o, come per i crediti d'imposta per le spese di sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di contrastare la diffusione del Covid -19, dobbiamo, tramite una sfera di cristallo, prevedere quanto sarà il fatturato al 31.12.2022 e basarci di conseguenza? Sappiamo che nella diversa dimensione spazio/temporale sono capaci anche di questo!
Sarebbe corretto permettere al singolo contribuente di pianificare la propria attività, compreso l'acquisto di software e/o le spese amministrative, con un congruo anticipo e non dover, in pochi mesi, occuparsi di cose che poco hanno a che fare con il proprio business.
Noi vi aspettiamo sempre nella nostra dimensione spazio/temporale, con la speranza che prima o poi.
https://www.knos.it/editoriale/news/2022/04/15/comunicato_stampa_15-04-2022/14211
Roma, 15 Aprile 2022
La Giunta UNGDCEC
