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Comunicato Stampa 25-05-2022 Pace Fiscale

Pace Fiscale

Il D.L. 23/10/2018 n. 119 convertito dalla Legge 17/12/2018 n. 136 negli articoli dal n. 1 al n. 9 ha disciplinato le diverse definizioni agevolate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, della Riscossione e delle Dogane. In particolare, l'art. 6 del detto provvedimento ha disciplinato la "definizione agevolata delle controversie tributarie" pendenti in ogni stato e grado di giudizio prevedendo la corresponsione di un quantum graduato in funzione dei diversi gradi di giudizio e dell'esito favorevole o meno al contribuente o all'Agenzia delle Entrate della controversia. Le somme dovute potevano essere pagate in unica soluzione entro il 31 maggio 2019 o in venti rate trimestrali scadenti la prima il 31/5/2019 e le successive il 31/8, il 30/11, il 28/2 ed il 31/5 di ogni anno a partire dal 2019. Le rate successive alla prima andavano maggiorate degli interessi legali decorrenti dal 1° giugno 2019 alla data di pagamento delle singole rate.

L'art. 149 comma 4 del D.L. 15/5/2020 n. 34 convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha disposto la sospensione dei pagamenti, anche rateali, derivanti dall'applicazione degli artt. 1,2,6 e 7 del D.L. 23/10/2018 n. 119 convertito dalla Legge 17/12/18 n. 136, scadenti nel periodo ricompreso tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020, mentre il comma 5 ha disposto che i suddetti pagamenti sospesi, andavano effettuati entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o rateizzati in massimo quattro rate con scadenza il 16 di ogni mese a decorrere da settembre 2020.

Al detto provvedimento di sospensione ne sono seguiti numerosi altri (D.L. 104/2020, D.L. 125/2020, D.L. 137/2020, D.L. 183/2021, D.L. 41/2021, D.L. 73/2021, D.L. 146/2021 ed ultimo il D.L. 4/2022) che, sebbene annunciati come Decreti che sospendevano ogni tipo di pagamento, addirittura rimettendo nei termini i contribuenti che precedentemente erano stati dichiarati decaduti dalle definizioni, di fatto sospendevano solo i pagamenti dovuti in base agli articoli 3 e 5 del D.L. 23/10/2018 n. 119 convertito dalla Legge 17/12/2018 n. 136   e non anche quelli dovuti in base all'art. 6 e 7 del detto provvedimento. Questa errata comunicazione ha comportato che i contribuenti che si erano avvalsi di dette norme sono stati indotti in errore e destinatari, oltre che della decadenza dal pagamento rateale, di sanzioni pari al 45% dell'importo residuo dovuto (Art. 13 del D.Lgs n. 471 del 1977).

Il mancato inserimento anche degli articoli 6 e 7 nei numerosi provvedimenti di sospensione e proroga ha comportato una indubbia disparità di trattamento tra i contribuenti che avevano un debito nei confronti dell'Agenzia della Riscossione per carichi il più delle volte divenuti definitivi, e quelli che avevano un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Infatti, chi aveva un debito erariale ha usufruito di tutte le proroghe e remissione nei termini che ancora oggi sono in vigore (ultimo D.L. 4 del 27/1/2022) mentre chi doveva le imposte derivanti dalla definizione agevolata non ha potuto usufruire di alcuna sospensione se non quella limitata prevista dal comma 4 dell'art. 149 del D.L. 34/2020 e per un periodo limitatissimo (dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020). Tale disparità appare ancor più palese allorquando si constata che la definizione agevolata dei processi verbali (art. 1), degli accertamenti (art. 2), dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 3), dello stralcio dei debiti fino a mille euro (art. 4), dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea (Art.5), delle controversie tributarie (art. 6) e altre "sanatorie e/o rottamazioni "sono state disciplinate da un unico Decreto Legge (D.L. 23/10/2018 n. 119).

https://www.knos.it/editoriale/news/2022/05/25/comunicato_stampa_25-05-2022_pace_fiscale/14273 

Roma, 25 maggio 2022

La Giunta UNGDCEC

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L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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