Comunicato 14-02-23: L'Unione incontra l'On. Rosato alla Camera dei Deputati
Si è svolto oggi (ieri, ndr) un importante incontro presso la Camera dei Deputati con l'On. Ettore Rosato, avente ad oggetto il ruolo dell'Organo di controllo quale presidio di legalità.
Il Collegio Sindacale ha difatti assunto negli anni sempre maggiore centralità all'interno della vita societaria, attraverso un monitoraggio continuo sulla gestione, ma, purtroppo, senza trovare il giusto riscontro e riconoscimento da parte del sistema economico e legislativo.
Per questo motivo, abbiamo portato all'attenzione dell'Onorevole un primo focus riguardante la responsabilità professionale sottesa all'incarico, accresciuta anche in considerazione delle previsioni del Codice della Crisi in tema di segnalazioni "tempestive", proponendo la modifica del secondo comma dell'art. 25-octies come segue: "La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste dal predetto organo; la vigilanza sull'andamento delle trattative è valutata ai fini della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c".
Ci siamo poi soffermati sulla revisione della disciplina dei compensi e abbiamo avuto modo di condividere l'incomprensibile possibilità di scelta tra la nomina dell'Organo di controllo o del Revisore legale: oggi la congiunzione "o" lascia difatti all'Assemblea dei Soci la facoltà di scegliere se dotarsi di un Organo endosocietario, con funzione di controllo di legalità, o se nominare un soggetto esterno a cui affidare la sola revisione legale dei conti. I due ruoli a nostro giudizio non possono però essere considerati alternativi e per questo motivo abbiamo suggerito la modifica dell'art. 2477 c.c. come segue: "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo e di un revisore". Non di meno, considerando come l'art. 2477 c.c. preveda che l'attività di controllo possa essere affidata a un Sindaco unico indipendentemente dal volume del patrimonio o del fatturato, abbiamo ipotizzato la previsione di parametri dimensionali oltre i quali diventi obbligatorio (e non sia più prorogabile) dotarsi di un Organo di controllo in forma collegale, al posto del monocratico.
Potendo apprezzare la sincera disponibilità al dialogo concessa, le prossime settimane saranno occasione per un approfondimento sul tema, al fine di trovare una sintesi condivisa e comprovata da valori di riferimento, da presentare in Parlamento. Riteniamo questo un primo passo verso una riforma di sistema necessaria, ma ogni viaggio inizia con un primo passo.
L'incontro è stato propizio per accennare anche ai temi fondamentali della revisione enti locali e del ruolo del professionista nella rendicontazione dei Fondi PNRR, sicuramente cruciale nei prossimi anni.
Roma 14 febbraio 2023
La Giunta UNGDCEC