Comunicato 27-03-23 Nuova riforma vecchi problemi
Nuova riforma e vecchi problemi nella creazione dei nuovi elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, in ossequio al nuovo art. 179-ter disp. att. Cpc.
Alla luce della entrata in vigore della nuova riforma Cartabia la domanda di iscrizione nell'elenco non va più inoltrata agli Ordini Professionali di appartenenza ma indirizzata al Presidente del Tribunale ed il primo popolamento sarà consentito solo a chi avrà dimostrato di essere in possesso di titoli che provano la specifica competenza tecnica del richiedente. Nello specifico si parla di tre vie per il possesso dei requisiti, nello specifico: aver svolto nei cinque anni antecedenti non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle vendite; essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata (D.M. 144/2015); aver partecipato, e superato la prova finale, a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dai Consigli Nazionali di Avvocati, Dottori Commercialisti e Notaio ovvero da Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative (art. 35 co. 1 lett. s) L. 247/2012), o analoghi corsi organizzati da università pubbliche o private.
In quest'ultimo caso l'ammissione all'elenco sarà vagliata da un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale, un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e un professionista iscritto all'albo professionale e designato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto.
Ed è proprio qui l'impasse!
L'elaborazione delle linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento sono demandati alla Scuola Superiore della Magistratura, che, ad oggi tarda alla elaborazione degli stessi.
Nel mentre, una ricca proliferazione dei corsi professionalizzanti sta navigando per tutte le vie della rete e che rischiano, per i futuri custodi delegati, di non fornire l'adeguata abilitazione allo svolgimento dell'attività di custode delegato!
A quanta confusione dobbiamo ancora sottostare??
In alcuni Tribunali indipendentemente dall'aver o meno avviato il procedimento di formazione del nuovo albo, alla luce della solita confusione, i Giudici Delegati continuano saggiamente ad attingere, per le nomine dei custodi e professionisti delegati, ai vecchi elenchi. Altri invece nomineranno solo i professionisti che hanno svolto dieci incarichi negli ultimi cinque anni.
Ancora una volta la componente giovanile resta spiazzata!
Altresì sorge il divieto per i professionisti ad iscriversi in più elenchi, o meglio, l'unico elenco al quale può fare accesso è quello relativo alla circoscrizione giudiziaria del Tribunale ove lo stesso ha la propria residenza! Criterio lungi dal garantire la specializzazione necessaria per gestire la speditezza delle procedure per chi ne fa del suo core business.
Sperando di tornare presto in chiare, trasparenti e giudiziose acque, resta chiaro il nostro intento di sollecitare alla doverosa comprensione della determinante necessità di uscita dei programmi ufficiali per dei corsi effettivamente abilitanti!
Roma, 27 marzo 2023
La Giunta UNGDCEC