SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI: SERVE UNA TUTELA CONCRETA PER I COMMERCIALISTI
Il diritto al riposo è un principio sancito dalla Costituzione e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Eppure, non è garantito per tutti. Negli anni sono stati introdotti alcuni provvedimenti volti ad alleggerire il lavoro degli studi professionali durante il mese di agosto, di cui abbiamo già evidenziato i limiti nel comunicato stampa del 6 agosto 2024 . A un anno di distanza, tuttavia, constatiamo con rammarico che nulla è cambiato. È prevista la sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza dal 1° al 20 agosto, consentendo i relativi pagamenti entro il 20 dello stesso mese. Sebbene tale proroga rappresenti un segnale positivo, risulta di fatto inefficace per gli studi professionali, che continuano a operare sotto pressione per ultimare i versamenti nei primi giorni di agosto. Sarebbe auspicabile un differimento dei termini almeno al 5 settembre, al fine di garantire ai professionisti e ai loro collaboratori un periodo effettivo di riposo. Siamo ben consapevoli che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni, richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, da cui però sono esclusi quelli relativi alle richieste formulate durante attività di accesso, ispezione e verifica o alle procedure di rimborso IVA. Apprezziamo che il termine per trasmettere i documenti relativi ai controlli formali ex art. 36-ter, che hanno affollato le scrivanie dei nostri studi tra fine giugno e le prime settimane di luglio, generando un evidente aggravio di lavoro proprio in un periodo già fitto di scadenze, sia stato spostato al 15 settembre. Nel quadro attuale, però, nonostante l'apparente estensione delle sospensioni, molte attività e scadenze continuano a ricadere nel mese di agosto, imponendo agli studi un carico lavorativo incompatibile con una reale pausa estiva. Le principali criticità che riscontriamo sono l'esclusione delle attività di accesso, ispezione e verifica dalla sospensione dei termini, da parte di tutti gli enti accertatori, e l'assenza di sospensione per atti non esplicitamente previsti dalla normativa, ma che di fatto generano richieste e adempimenti a carico dei contribuenti e dei loro consulenti. Tali eccezioni, minano l'efficacia della sospensione e rendono necessaria una revisione sistematica della normativa, affinché sia garantita uniformità e reale applicabilità. Non può che lasciare perplessi, in questo contesto, la pubblicazione del Messaggio INPS n. 2449 del 7 agosto 2025, relativo alle modalità di richiesta di riduzione dei contributi per artigiani e commercianti (art. 1, comma 186, L. 207/2024), proprio in vista della rata dei contributi fissi in scadenza il 20 agosto p.v.. Diritto al riposo, quindi, ma non per tutti. Garantire ai commercialisti una vera pausa nel mese di agosto non è una concessione, ma un'esigenza fondamentale per rendere la professione più sostenibile e attrattiva, soprattutto per le nuove generazioni. Il lavoro dei commercialisti è continuo, complesso e strategico per il buon funzionamento del sistema economico. Riconoscerne il valore significa anche garantire condizioni dignitose, evitando carichi e pressioni eccessive in un periodo che dovrebbe essere legittimamente dedicato al recupero delle energie. Roma, 11/08/2025 La Giunta UNGDCEC Cordiali saluti. Segreteria UNGDCEC |
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