NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Usiamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza di utilizzo del sito. Continuando la navigazione nel sito senza cambiare la configurazione del tuo browser, potremo ritenere che accetti di ricevere cookie da questo sito.
In ogni caso, se preferisci, puoi modificare la configurazione dei cookie in qualunque momento. Tutti i moderni browser, infatti, ti consentono di modificare tali impostazioni. Abitualmente puoi trovare queste configurazioni nei menu "opzioni" o "preferenze" del tuo browser.

ISTRUZIONI DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER LARILEVAZIONE E LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE: L'UNGDCEC PARTECIPA ALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE

ISTRUZIONI DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER LA RILEVAZIONE E LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE: L'UNGDCEC PARTECIPA ALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE

L'Unione, con l'ausilio delle Commissioni di studio "Studi Professionali, Antiriciclaggio e Privacy" e "Diritto Penale dell'Economia", ha partecipato alla consultazione pubblica indetta da Banca d'Italia e UIF sulle Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, trasmettendo le proprie osservazioni via PEC entro 60 giorni dalla pubblicazione del testo, avvenuta lo scorso 3 luglio.

L'analisi e le nostre proposte di modifica hanno riguardato l'intero documento, con particolare attenzione ai profili di responsabilità e alla semplificazione degli adempimenti che interessano i commercialisti in qualità di soggetti obbligati.

In merito al momento in cui scatta l'obbligo di effettuare una Segnalazione di Operazioni Sospette, riteniamo opportuno indicare un termine preciso per definire la "massima tempestività". Tale concetto, infatti, è altrimenti soggetto a interpretazioni troppo variabili e necessita di una definizione puntuale, proposta in 30 giorni dalla conoscenza da parte del professionista. Inoltre, riteniamo utile stabilire un termine temporale per il rinvio della segnalazione in caso di notifica di scarto.

Le Istruzioni introducono, per la prima volta, il flusso di ritorno da parte della UIF. Nel caso di segnalazioni trasmesse dai professionisti tramite i rispettivi organismi di autoregolamentazione, gli esiti vengono inviati a questi ultimi, che provvedono a informare il soggetto obbligato attraverso il portale dedicato. Precisiamo tuttavia che la mancata risposta del soggetto obbligato entro 30 giorni dalla richiesta della UIF non possa essere considerata come mancanza di collaborazione attiva né comportare conseguenze sanzionatorie.

Per quanto riguarda il rapporto tra SOS e denuncia di reati, osserviamo come la richiesta di una segnalazione in presenza di un potenziale valore aggiunto rispetto a un'indagine in corso comporti un margine eccessivo di discrezionalità interpretativa per gli operatori. Sarebbe pertanto opportuno, oltre alle analisi effettuate dai soggetti obbligati sulla base degli indicatori di anomalia e dell'operatività del cliente, individuare parametri oggettivi per definire tale valore aggiunto. Inoltre, riteniamo necessario consentire di indicare nella segnalazione l'eventuale presenza di una denuncia penale, così da favorire il coordinamento tra UIF e Autorità Giudiziaria ed evitare possibili interferenze con le indagini in corso.

In caso di nomina di un Responsabile SOS, occorre chiarire in cosa consista il requisito di indipendenza richiesto. Inoltre, anche qualora sia nominato un Responsabile SOS, la decisione finale sull'esistenza o meno di un'operatività sospetta deve spettare al professionista, supportato dall'esperienza del Responsabile, ma senza che questa decisione sia demandata esclusivamente a quest'ultimo.

Infine, per i professionisti che svolgono l'attività in forma associata o societaria, riteniamo debba essere prevista la possibilità di effettuare un'unica registrazione al portale SOS, indicando i professionisti obbligati appartenenti alla struttura e, se nominato, il Responsabile SOS incaricato. La stessa modalità dovrebbe valere anche per le segnalazioni effettuate tramite gli organismi di autoregolamentazione.

Ci auguriamo che la versione definitiva delle Istruzioni accolga le nostre proposte, evitando adempimenti ridondanti e ulteriori aggravi di responsabilità per i professionisti, da sempre impegnati in prima linea nel rispetto dei principi di legalità, di contrasto alle forme di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Cordiali saluti.

Segreteria UNGDCEC

Chi siamo

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

App ufficiale per iOS!

Spazio a disposizione

  

Spazio disponibile