La legge n. 197/2022 con l'art. 1 comma 380 ha sostituito integralmente l'art. 35 D.Lgs. n. 149/2022 recante la disciplina transitoria della riforma del processo civile, di fatto anticipandone l'entrata in vigore al 28 febbraio 2023.
A brevissimo, dunque, saranno creati i nuovi elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, in ossequio al nuovo art. 179-ter disp. att. Cpc.
L'ennesimo elenco, un altro albo - nemmeno nazionale, altra formazione obbligatoria richiesta!
La domanda di iscrizione nell'elenco non va più inoltrata agli Ordini Professionali di appartenenza ma indirizzata al Presidente del Tribunale; l'ammissione all'elenco sarà vagliata da un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale, un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e un professionista iscritto all'albo professionale e designato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto.
Oltre ai requisiti personali (aggiornamento del casellario giudiziario, autocertificazioni di nascita, residenza nel circondario del Tribunale, iscrizione all'ordine) è necessario provare di essere in possesso di titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente e cioè:
a) aver svolto nei cinque anni antecedenti non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle vendite,
b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata (D.M. 144/2015),
c) aver partecipato - e superato la prova finale - a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dai Consigli Nazionali di Avvocati, Dottori Commercialisti e Notaio ovvero da Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative (art. 35 co. 1 lett. s) L. 247/2012), o analoghi corsi organizzati da università pubbliche o private.
È anche precisato che la Scuola Superiore della Magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti i suddetti Consigli.
Non è chiaro, dunque, quando sarà possibile seguire il primo corso abilitante (non certo prima del 28/2/2023!) e quindi l'effetto sarà che un primo popolamento accoglierà solamente i professionisti che hanno svolto dieci incarichi negli ultimi cinque anni, considerato che il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata è previsto ma non ancora acquisibile.
Ancora una volta, analogamente a quanto recentemente è stato confermato dal Ministero della Giustizia in tema di requisiti per il primo popolamento dell'albo ex art. 356 CCII (un altro elenco, un altro albo, un'altra lista d'attesa!), la componente giovanile è la più penalizzata. Perché non inserire come requisito l'esperienza sul campo a fianco del proprio dominus che potrebbe certificare la circostanza?
Ancora. L'iscrizione nell'elenco ha necessità di una conferma, occorre, infatti, presentare nuova domanda nella quale si dimostra di aver maturato crediti formativi non inferiori a 60 nel triennio e comunque a 15 per ciascun anno presso gli stessi soggetti sopra indicati. Quindi non basterà l'aggiornamento continuo naturalmente previsto dall'attribuzione degli incarichi ma i professionisti saranno obbligati a seguire ulteriori corsi formativi specifici. A pagamento? Questo è da vedere.
La norma, infine, prevede un tetto massimo di incarichi attribuiti al singolo professionista che non può superare il 10% di quelli affidati dall'Ufficio e dal singolo giudice. Posto che è vietato ai professionisti di iscriversi in più di un elenco (e precisamente in quelli diversi da quello in cui vi è la residenza - e non domicilio professionale), come si garantisce la specializzazione necessaria per garantire la speditezza delle procedure?
Ma soprattutto, perché l'iscrizione a più di un elenco dovrebbe essere una pratica da ostacolare addirittura con previsione normativa? Non si comprende quale pregiudizio arrecherebbe alla giustizia.
Ci si chiede alla fine, data l'obbligatorietà dell'iscrizione a tanti elenchi quante sono le materie, cosa è diventato l'albo di appartenenza e cosa ne è del professionista delegato che opera in tribunali più piccoli che non può, anche volendo, avere 10 incarichi in un quinquennio.
Non possiamo non vedere che ancora una volta in una realtà concorrenziale aperta ai professionisti specializzati vi è disparità nelle tutele, dovuta probabilmente alla forza dei rappresentanti di categoria: esiste la figura dell'avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ma non vi è un equivalente per gli altri ordini professionali.
Pare che tutto sia nella direzionale di rendere sempre più complessa l'opera dei professionisti deputati a migliorare il servizio alla funzione pubblica.
https://www.knos.it/editoriale/news/2023/01/27/comunicato_stampa_27-01-2023%3a_giovani_in_lista_d%27attesa/14472
Roma, 27 gennaio 2023
La Giunta UNGDCEC