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Gentile Collega,

Ti invitiamo a prendere visione della sesta edizione del Massimario periodico della giurisprudenza di merito elaborato dalla commissione di Studio UNGDCEC "Processo tributario".

A cura di:

Anatriello Fabio
Bartoli Giulio
Chiumiento Raffaela
De Pisapia Attilio
Forino Paolo
La Manna Mario
Modica Concetto  

Con il contributo di:

Federico Giotti
Francesco Cataldi
Cristiana Ciabatti
Bertagnin Jacopo
Contarino Mauro
Della Santina Nicola
Ferrucci Alessandra
Franco Giuseppe
Gandolfo Cristina
Gerundino Maria Consuelo
Gusmano Fabio Antonio
Iannitelli Alfredo
La Regina Alessandro
Musso Salvatore
Simonetti Vincenzo

Puoi trovare il documento sul sito dell'UNGDCEC al seguente link:

Massimario giurisprudenza di merito - sesta edizione

Cordiali saluti.

Segreteria UNGDCEC

La legge n. 197/2022 con l'art. 1 comma 380 ha sostituito integralmente l'art. 35 D.Lgs. n. 149/2022 recante la disciplina transitoria della riforma del processo civile, di fatto anticipandone l'entrata in vigore al 28 febbraio 2023.

A brevissimo, dunque, saranno creati i nuovi elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, in ossequio al nuovo art. 179-ter disp. att. Cpc.

L'ennesimo elenco, un altro albo - nemmeno nazionale, altra formazione obbligatoria richiesta!

La domanda di iscrizione nell'elenco non va più inoltrata agli Ordini Professionali di appartenenza ma indirizzata al Presidente del Tribunale; l'ammissione all'elenco sarà vagliata da un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale, un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e un professionista iscritto all'albo professionale e designato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto.

Oltre ai requisiti personali (aggiornamento del casellario giudiziario, autocertificazioni di nascita, residenza nel circondario del Tribunale, iscrizione all'ordine) è necessario provare di essere in possesso di titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente e cioè:

a)     aver svolto nei cinque anni antecedenti non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle vendite,

b)     essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata (D.M. 144/2015),

c)     aver partecipato - e superato la prova finale - a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dai Consigli Nazionali di Avvocati, Dottori Commercialisti e Notaio ovvero da Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative (art. 35 co. 1 lett. s) L. 247/2012), o analoghi corsi organizzati da università pubbliche o private.

È anche precisato che la Scuola Superiore della Magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti i suddetti Consigli.

Non è chiaro, dunque, quando sarà possibile seguire il primo corso abilitante (non certo prima del 28/2/2023!) e quindi l'effetto sarà che un primo popolamento accoglierà solamente i professionisti che hanno svolto dieci incarichi negli ultimi cinque anni, considerato che il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata è previsto ma non ancora acquisibile.

Ancora una volta, analogamente a quanto recentemente è stato confermato dal Ministero della Giustizia in tema di requisiti per il primo popolamento dell'albo ex art. 356 CCII (un altro elenco, un altro albo, un'altra lista d'attesa!), la componente giovanile è la più penalizzata. Perché non inserire come requisito l'esperienza sul campo a fianco del proprio dominus che potrebbe certificare la circostanza?

Ancora. L'iscrizione nell'elenco ha necessità di una conferma, occorre, infatti, presentare nuova domanda nella quale si dimostra di aver maturato crediti formativi non inferiori a 60 nel triennio e comunque a 15 per ciascun anno presso gli stessi soggetti sopra indicati. Quindi non basterà l'aggiornamento continuo naturalmente previsto dall'attribuzione degli incarichi ma i professionisti saranno obbligati a seguire ulteriori corsi formativi specifici. A pagamento? Questo è da vedere.

La norma, infine, prevede un tetto massimo di incarichi attribuiti al singolo professionista che non può superare il 10% di quelli affidati dall'Ufficio e dal singolo giudice. Posto che è vietato ai professionisti di iscriversi in più di un elenco (e precisamente in quelli diversi da quello in cui vi è la residenza - e non domicilio professionale), come si garantisce la specializzazione necessaria per garantire la speditezza delle procedure?

Ma soprattutto, perché l'iscrizione a più di un elenco dovrebbe essere una pratica da ostacolare addirittura con previsione normativa? Non si comprende quale pregiudizio arrecherebbe alla giustizia.

Ci si chiede alla fine, data l'obbligatorietà dell'iscrizione a tanti elenchi quante sono le materie, cosa è diventato l'albo di appartenenza e cosa ne è del professionista delegato che opera in tribunali più piccoli che non può, anche volendo, avere 10 incarichi in un quinquennio.

Non possiamo non vedere che ancora una volta in una realtà concorrenziale aperta ai professionisti specializzati vi è disparità nelle tutele, dovuta probabilmente alla forza dei rappresentanti di categoria: esiste la figura dell'avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ma non vi è un equivalente per gli altri ordini professionali.

Pare che tutto sia nella direzionale di rendere sempre più complessa l'opera dei professionisti deputati a migliorare il servizio alla funzione pubblica.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/01/27/comunicato_stampa_27-01-2023%3a_giovani_in_lista_d%27attesa/14472 

Roma, 27 gennaio 2023

La Giunta UNGDCEC

In questi giorni in cui molti dottori commercialisti, oltre a doversi occupare dei propri clienti, sono alle prese con l'iscrizione ad un nuovo - l'ennesimo! - albo istituito dal C.C.I.I., che interviene a svuotare ulteriormente le competenze della nostra professione, nonché in attesa dell'ormai prossima entrata in vigore del nuovo elenco dei professionisti delegati alla vendita nelle esecuzioni forzate - che imporrà anch'esso, pena l'esclusione, una formazione ad hoc a tutti coloro che non avranno l'irrealistico numero di dieci incarichi nell'ultimo quinquennio - ci vogliamo soffermare su un aspetto, solo apparentemente di importanza secondaria, ovvero: chi è legittimato ad erogare/organizzare la formazione?

I problemi legati al nuovo Albo ex art.356 C.C.I.I. non si limitano certo ai soggetti titolati ad effettuare la formazione. Vi sono altre questioni, quali il tirocinio e l'aggiornamento biennale di 40 ore (tante quante quelle previste per il corso iniziale), per le quali la nostra associazione si è fatta carico nei giorni scorsi di proporre apposito emendamento alle forze politiche affinché la norma venga corretta. La formazione, tuttavia, ha la sua importanza.

Fino a ieri, cioè fino a quando non era ancora partito lo smantellamento progressivo del nostro ambito di competenza professionale, ma era sufficiente sostenere un tirocinio post laurea ed un esame di stato (invero piuttosto complesso), avevamo si un obbligo formativo, ma ci era quantomeno "concessa" autonomia nella scelta dell'ente erogatore di tale formazione, qualificante e valida ai fini dell'aggiornamento professionale.

Vi era così chi preferiva affidarsi alla formazione del proprio Ordine o di altri Ordini locali, chi si affidava alla formazione di società specializzate, chi alla formazione universitaria: in genere ci si affidava ad un mix di questi, in base all'evento, sulla base della valutazione autonoma del livello qualitativo, dell'utilità pratica, delle proprie preferenze e ovviamente anche dei costi che ciascuna soluzione offriva.

Oggi ci sembra di assistere a una tendenza per cui anche questa piccola libertà di scegliere dove attingere la nostra formazione stia venendo meno.

Vediamo, ad esempio, che l'art. 356 C.C.I.I. in tema di albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione delle procedure ivi regolate rimanda al D.M. 202/2014. Sulla base di tale previsione anche la recente Circolare interpretativa emanata dal Ministero della Giustizia in data 19 gennaio 2023 conferma che: ". ai fini dell'iscrizione nell'albo, è necessario che l'interessato abbia frequentato un corso di perfezionamento erogato da una università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202."

Non certo per preconcetto verso il mondo accademico, ma questa sorta di "tutela" che ci viene imposta per cui, ai fini dell'iscrizione all'albo nato per curatori, commissari e liquidatori giudiziali, sia necessario passare da una convenzione con le università non ci vede affatto d'accordo.

Decenni di storia dimostrano che, come categoria professionale, siamo stati ampiamente in grado di provvedere in autonomia alla nostra formazione, e che questa non può certo essere considerata una formazione "di serie B".

È peraltro un dato esperienziale comune a molti che spesso l'occasione di sviscerare problematiche operative si ha proprio in occasione di quella formazione organizzata da professionisti, beneficiando di chi ha già esperienza pregressa in un determinato ambito e la mette a disposizione dei colleghi in occasione di eventi formativi. Peraltro, la formazione pensata per costituire il requisito di accesso ad un albo altamente specialistico riteniamo non possa essere basata su concetti prevalentemente teorici, sui quali i commercialisti sappiamo essere già altamente formati, ma deve necessariamente contenere elementi tecnici ed operativi noti a chi concretamente esercita le funzioni previste dal medesimo albo.

Rivendichiamo e rivendicheremo sempre questa autonomia, sia su questo particolare ambito che in tutte le occasioni in cui - facendo i debiti scongiuri - dovessero continuarsi ad imporre ai commercialisti obblighi formativi ultronei rispetto a quanto è veramente necessario per l'esercizio della nostra professione.

Auspichiamo una presa di posizione sul tema anche da parte del Consiglio Nazionale, in difesa dell'interesse di tutti i colleghi oltre che della capacità che ha sempre avuto questa categoria di innovare, rinnovarsi e formare se stessa.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/01/25/comunicato_stampa_25-01-2023%3a_autonomia_nella_formazione/14470 

Roma, 25/01/2023

La Giunta UNGDCEC

È del 21 gennaio l'ultima pubblicazione sul quotidiano "Italia Oggi" in cui Uncat, Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi, rivendica - per l'ennesima volta - il ruolo di esclusiva degli avvocati o, meglio, la "riserva per laurea in legge" per l'accesso alla Magistratura Tributaria nel nome della presunta parità di dignità, con gli altri ordinamenti, del processo tributario.

Resti inteso: riteniamo che una Magistratura Tributaria professionalmente intesa ed indipendente dal ministero dell'Economia sia un punto fondamentale per l'attuazione piena e giusta della riforma del processo tributario.

In quest'ottica, tuttavia, non si comprende come la "riserva per laureati in legge" e la "modifica della disciplina dei difensori abilitati" si innesti nella richiesta di attuazione e compimento della riforma tributaria nel nome del giusto processo tributario.

Un discapito di chi? Forse di una categoria, quella dei commercialisti, capace di rappresentare al meglio l'incarnazione della figura professionale di riferimento nella fase di difesa del contributo all'interno di una fase processuale ed extraprocessuale? Capace di apportare alla giustizia tributaria un complesso di competenze tecnico-professionali imprescindibili, di carattere economico, contabile processuale e tributario che fanno parte del bagaglio formativo dei soli laureati in economia e dei commercialisti in modo particolare?

La dichiarazione del Presidente Uncat Damascelli, secondo il quale la richiesta della sua associazione "non vuole e non è contro qualcuno", stride con la realtà dei fatti: le richieste finalizzate alla preclusione dei laureati in Economia all'accesso alla magistratura tributaria e alla modifica della disciplina dei difensori abilitati mirano infatti, da un lato, a avere un privilegio di legge per alcune figure professionali a scapito di altre altrettanto legittimate e professionalmente adeguate, così come, dall'altro, costituiscono un vulnus al principio del giusto processo tributario nel nome del quale le richieste stesse sono formulate.

I commercialisti, infatti, grazie al bagaglio culturale acquisito con il percorso di studi e professionale, rappresentano il principale pilastro necessario al funzionamento della macchina tributaria italiana, non soltanto nella fase "patologica" del processo tributario, ma anche nella fase preliminare, di instaurazione e gestione del rapporto fisco-contribuente.

Non solo. Grazie alle competenze distintive ed alle approfondite conoscenze in ambito di tematiche economico-sostanziale, la categoria dei commercialisti è l'unica figura professionale in grado di fornire al processo tributario gli elementi sostanziali e di merito che fanno parte del patrimonio culturale proprio dei commercialisti. Le competenze professionali in ambito aziendale (prima che fiscale) nulla tolgono all'approfondimento della materia processuale tributaria da parte del mondo dei commercialisti: una recente indagine statistica della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pubblicata nel mese di agosto 2022, evidenzia difatti che una percentuale pari a circa il 40% della popolazione di professionisti intervistata - intesa come media nazionale, facendo quindi salve le differenze territoriali e di genere/età - ha indicato l'attività di contenzioso tributario tra quelle oggetto di specializzazione. Circostanza che manifesta chiaramente che quello delle liti fiscali è un ambito professionale di effettivo esercizio ed approfondimento da parte dei commercialisti.

Non solo. La "Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle commissioni tributarie" elaborata dal Mef ha evidenziato che nel corso dell'anno 2021 (dato consuntivo), 21.425 difensori tributari appartenenti all'Ordine gli Avvocati hanno effettuato invii telematici, contro 10.119 difensori appartenenti alla categoria professionale riconducibile al mondo dei Commercialisti.

Il dato assoluto, relativizzato rispetto al numero complessivo di professionisti iscritti alle due categorie professionali (circa 242.000 avvocati iscritti nell'anno 2021 - fonte Cassa Forense - contro circa 120.000 Commercialisti iscritti nell'anno 2021 - fonte CNDCEC) , evidenzia la circostanza che "solo" il 9% circa degli avvocati in Italia esercita attività in materia tributaria, contro circa il 12% dei commercialisti, a riprova che la materia tributaria costituisce senza ombra di dubbio alcuno un core business del mondo professionale dei commercialisti, che in quanto tale dovrebbe (deve!) essere tutelato, nell'interesse della categoria professionale e della qualità del processo tributario.

Quanto sopra riportato rende senz'altro evidente che l'esclusione dei laureati in Economia dall'accesso al mondo della magistratura tributaria rappresenterebbe una sicura involuzione della qualità del processo tributario.

Pertanto, noi Giovani Commercialisti siamo disponibili a discutere ed a portare avanti le proposte serie per una giustizia tributaria più giusta, equa e sostenibile, che non guardi agli interessi di casta o di specifiche categorie professionali, ma all'interesse della giustizia.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/01/24/comunicato_stampa_24-01-2023%3a_processo_tributario/14468 

Roma, 24 gennaio 2023

La Giunta UNGDCEC

Gentile Collega,

Ti proponiamo un breve sondaggio sui Corsi di Inglese in modo da predisporre il programma per il primo semestre 2023.

Puoi partecipare al sondaggio cliccando sul seguente link: https://forms.gle/LjD7LqaWLipbKN1h7  

Ti ringraziamo in anticipo per la Tua collaborazione.

Team IUYA

Unione,

abbiamo il piacere di informarTi che l'Unione Nazionale ha presentato in data odierna le seguenti proposte di Emendamento:

-        Proposte di Emendamento dello Schema di Norma del Codice della Crisi d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 con le modifiche introdotte, da ultimo, dalla l. n. 79/2022, con particolare riferimento all'art.356 - albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure, allo scopo di uniformare il regime delle deroghe, per i soli professionisti ordinistici, per l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese di cui all'art. 356 del CCII a quelle già previste per l'iscrizione al Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

-        Proposta di Emendamento Decreto Milleproroghe D.L. 29 dicembre 2022, n. 198,  con particolare riferimento all'ARTICOLO 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria, allo scopo di prolungare il termine entro il quale completare gli investimenti rientranti nella disciplina del credito di imposta riconosciuto dall'articolo 1, comma 1057 L.178 del 2020, in virtù delle conseguenze che l'attuale scenario macroeconomiche ha avuto e continua ad avere sulle condizioni e tempistiche di approvvigionamento.

Scarica i documenti

Un caro saluto

La Giunta UNGDCEC

 Un articolo comparso il 2 Gennaio nella pagina dedicata alle professioni di "Italia Oggi" ci ha spinto, una volta di più, ad una riflessione sul rapporto tra professioni ordinistiche e non ordinistiche.

Come noto, queste ultime hanno trovato un riferimento normativo nella L. 4/2013, che raggruppa le più disparate "professioni non organizzate in ordini o collegi".

Si deve premettere che la normativa comunitaria (direttiva 2018/958) è intervenuta a regolare la materia, stabilendo il principio per cui, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato e contestualmente di evitare restrizioni sproporzionate nell'accesso alle professioni regolamentate, deve essere effettuato un "test di proporzionalità" che permetta di verificare se le ragioni sociali di tutela del sistema economico giustifichino lo "svantaggio" che rappresenterebbero le riserve professionali e i limiti di accesso alla professione.

Ebbene, questo principio nel tempo nel nostro Paese si è declinato in maniera tale da sovvertire l'intento originario, arrivando a volte al paradosso, come nel caso del dottore commercialista ed esperto contabile, di penalizzare il professionista iscritto all'Ordine rispetto a quello che, pur facendo di fatto un lavoro pressoché totalmente sovrapponibile, non è iscritto all'Ordine.

Non dimentichiamo che il primo è soggetto ad un obbligo di formazione continua, peraltro crescente negli anni, all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale a beneficio dei propri clienti, ed in generale al quotidiano rispetto del Codice Deontologico cui è sottoposto, a pena di sanzioni disciplinari; il secondo non ha alcuno di questi obblighi, nulla, se non il rispetto della normativa. E ci mancherebbe, aggiungiamo noi.

Il rispetto di tutti questi obblighi saranno compensati da indubbi vantaggi come avere tariffe minime o esclusive di legge garantite ... ebbene NO. Nonostante la normativa comunitaria non precluda di attribuire riserve di legge a patto che non siano ingiustificate e sproporzionate, secondo quanto detto sopra, le attività riservate significative sono ormai solo rappresentate dagli incarichi attribuiti dal Tribunale, attività peraltro svolta solo da una piccola parte della categoria professionale.

Si arriva così al paradosso di cui sopra. A costo di passare probabilmente per novelli "Tafazzi", ce lo diciamo da soli, ci sentiamo ORGOGLIOSI di essere Dottori Commercialisti, orgogliosi di far parte di una categoria che richiede per accedervi delle competenze, maturate con un percorso di studio, poi un tirocinio, quindi certificate da un esame di stato e dalla formazione continua, il tutto sotto il "cappello" del rispetto di un Codice Deontologico, il che si traduce in una maggiore tutela per il mercato. È questo l'aspetto fondamentale, essere una garanzia, a pena di responsabilità, per la collettività.  

Siamo quindi sì orgogliosi, ma allo stesso tempo rivendichiamo, in primis dal Legislatore, un'attenzione ed apertura rispetto a quanto sopra, perché troviamo paradossale essere discriminati nonostante il contributo che diamo alla società ed al sistema Paese!

 https://www.knos.it/editoriale/news/2023/01/20/comunicato_20-01-2023_orgogliosamente_iscritti_all%27ordine/14466

Roma, 20 gennaio 2023

La Giunta UNGDCEC

Chi siamo

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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