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Servono norme chiare, non bastano più le interpretazioni

Ancora insufficienti appaiono i chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia nelle FAQ dello scorso 24 febbraio in tema di Albo dei Gestori della Crisi.

Il requisito della formazione iniziale, il tirocinio, il requisito alternativo ai fini del primo popolamento e l'aggiornamento biennale continuano ad essere temi aperti che impediscono completa ed efficace attivazione dell'Albo.

Nelle FAQ appare evidente il tentativo di allargare le maglie di una norma nata male, scritta con superficialità e che in tutto questo tempo non si è voluto modificare nonostante i ripetuti appelli delle associazioni sindacali che, con largo anticipo, avevano previsto le criticità che si sarebbero manifestate al momento dell'avvio dell'Albo.

Quanto al requisito della formazione le FAQ aprono ad una sorta di sanatoria per la frequentazione di corsi conformi alle Linee Guida generali emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura il 7 novembre 2019, con prot. n. 16218, escludendo comunque ancora una volta i corsi seguiti vertenti sulle materie di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), del d.m. n. 202/2014 per gestori della crisi da sovraindebitamento e vertenti sulle materie di cui al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 per esperti indipendenti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Tuttavia, soltanto in data 1° febbraio 2023 la SSM ha emanato l'aggiornamento delle Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione alle quali lo stesso Consiglio Nazionale si è dovuto uniformare per il proprio corso gratuito le cui iscrizioni partiranno il 6 marzo p.v.

Tutto ciò, tenuto conto che l'Albo entrerà in vigore il 1° aprile 2023, costringe ancora una volta i professionisti ad una corsa contro il tempo per adempiere ad obblighi formativi su contenuti sui quali ci si è già abbondantemente aggiornati in questi anni, anche mediante la frequentazione di corsi a pagamento. Abbiamo già espresso in maniera puntuale il nostro pensiero al riguardo, rimarcando ancora una volta la necessità di riconoscere l'equipollenza fra i requisiti richiesti dal CCII e la formazione già assolta dai commercialisti in ambiti del tutto analoghi.

Vi è poi la tematica surreale legata al tirocinio, frutto del mancato richiamo, all'art.362 del CCII, del comma 6 dell'art. 4 del d.m. n. 202/2014 che esonerava i professionisti da un obbligo inopportuno per gli stessi, considerata la loro formazione di base, l'abilitazione conseguita e l'iscrizione ad un albo professionale. Invece, per effetto di una mera svista del Legislatore, ci troviamo ancora oggi a barcamenarci in autodichiarazioni indicate nelle FAQ dal contenuto del tutto incerto e aleatorio. Sul punto auspichiamo quanto prima che il Governo tenga conto della Raccomandazione G/452/27/1 e 5 (già emendamento 12.0.6 al Decreto Milleproroghe), approvata in Parlamento nei giorni scorsi ed in forza della quale, su una proposta avanzata da UNGDCEC, si impegna il Governo a valutare la possibilità di uniformare il regime delle deroghe, per i soli professionisti ordinistici, per l'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese di cui all'articolo 356, del CCII, a quelle già previste per l'iscrizione al Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero quelle previste in tema di tirocinio, aggiornamento biennale e, anche, di formazione affidata agli ordini professionali).

Peraltro, del tutto irrazionale appare essere la possibilità di comprovare il requisito del tirocinio mediante la mera partecipazione alla elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, salvo poi non prevedere in sede di primo popolamento la possibilità di annoverare gli incarichi di advisor e/o attestatore fra quelli utili per la dimostrazione del requisito alternativo per l'iscrizione all'Albo ex art.362 CCII.

Si ricorda che dal 1° aprile per assumere l'incarico di professionista indipendente (attestatore), ai sensi della lett. O), comma 1, dell'art.2 del CCII, occorrerà essere iscritti ad un Albo, quello dei Gestori della Crisi, al quale non si accede (in sede di primo popolamento) pur avendo già svolto numerose volte il medesimo incarico. Sul punto riteniamo che sia stato errato prevedere l'iscrizione dell'attestatore all'Albo, incarico di natura esclusivamente privatistica con evidente compressione della possibilità di scelta per il Debitore di individuare il professionista ritenuto più adatto a svolgere quella funzione, ma che una volta inserito non poteva non essere considerato l'incarico di attestatore fra quelli utili per l'iscrizione in fase di primo popolamento dell'Albo.

Inoltre, ancora irrisolto nelle FAQ il problema legato all'arco temporale valevole per la verifica degli incarichi nel quadriennio valevole per il primo popolamento, confermando - nonostante la responsabilità dei rinvii dell'entrata in vigore dell'Albo non sia imputabile evidentemente ai professionisti - l'esclusione delle nomine conferite dopo il 16 marzo 2019, quindi proprio nel quadriennio antecedente l'entrata in vigore "effettiva" dell'Albo. Tale impostazione appare del tutto scollegata dalla ratio della norma che vorrebbe iscritti all'Albo professionisti di più recente nomina, avvenuta peraltro in vigenza del CCII, a discapito di una interpretazione burocratica e letterale della norma.

Per tutte le superiori ragioni riteniamo opportuno un ulteriore breve rinvio dell'entrata in vigore dell'Albo dei Gestori della Crisi, al fine di consentire ai professionisti tutt'ora esclusi dalla possibilità di iscriversi di assolvere agli obblighi formativi richiesti in maniera serena ed adeguata e al Legislatore di chiarire definitivamente le deroghe da prevedere per i professionisti in materia di tirocinio, aggiornamento biennale, nonché ampliare temporalmente il periodo di validità per la verifica degli incarichi utili in sede di primo popolamento e risolvere la tematica legata ai professionisti indipendenti (attestatori) quale incarichi utili per l'iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi.

Pertanto, l'auspicio è che i segnali di apertura - intravedibili nelle ultime FAQ pubblicate dal Ministero della Giustizia - ed una marcata nuova sensibilità nei confronti delle esigenze dei professionisti spingano verso una rimozione radicale dei predetti ostacoli attraverso una modifica normativa di cui l'Unione si è già fatta promotrice da tempo e che si traduca in una volontà di cambiamento che apra ad un tavolo di dialogo con chi ben conosce le problematiche della propria categoria, senza esclusiva alcuna ma nel solco del principio di rappresentatività che deve contraddistinguere il dialogo fra le istituzioni ed i soggetti interessati.

 https://www.knos.it/editoriale/news/2023/02/28/comunicato_28-02-2023_servono_norme_chiare%2c_non_bastano_pi%c3%b9_le_interpretazioni/14500

Roma, 28-02-2023

La Giunta UNGDCEC

Gentile Collega,

abbiamo il piacere di informarTi che l'UNGDCEC, in collaborazione con la sua Commissione di studio Esecuzioni mobiliari e immobiliari, ha organizzato per il giorno martedì 28 febbraio 2023, un seminario dal titolo:

SEMINARIO SULL'ESECUZIONE FORZATA 
LE NOVITA' DELLA RIFORMA E "VECCHIE" QUESTIONI

L'evento si svolgerà in presenza a Venezia, presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista - Sestiere di San Polo, 2454 - dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

Posti in presenza limitati, non è prevista la modalità Webinar.

Iscrizione obbligatoria entro il 20/02/2023 al link: https://forms.gle/XqAULcsWrrjSHXaX9

Evento gratuito in corso di accreditamento per la FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in corso di accreditamento dall'Ordine degli Avvocati di Venezia con riconoscimento di n. 7 crediti formativi.

Per info inviare una mail a esecuzioni.venezia28022023@gmail.com  

A seguire sarà possibile visitare la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista al costo di euro 10,00 a persona e previa prenotazione nel form di iscrizione all'evento.

Programma

Ti aspettiamo!

Un caro saluto
La Giunta UNGDCEC

Si è svolto oggi (ieri, ndr) un importante incontro presso la Camera dei Deputati con l'On. Ettore Rosato, avente ad oggetto il ruolo dell'Organo di controllo quale presidio di legalità.

Il Collegio Sindacale ha difatti assunto negli anni sempre maggiore centralità all'interno della vita societaria, attraverso un monitoraggio continuo sulla gestione, ma, purtroppo, senza trovare il giusto riscontro e riconoscimento da parte del sistema economico e legislativo.

Per questo motivo, abbiamo portato all'attenzione dell'Onorevole un primo focus riguardante la responsabilità professionale sottesa all'incarico, accresciuta anche in considerazione delle previsioni del Codice della Crisi in tema di segnalazioni "tempestive", proponendo la modifica del secondo comma dell'art. 25-octies come segue: "La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste dal predetto organo; la vigilanza sull'andamento delle trattative è valutata ai fini della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c".

Ci siamo poi soffermati sulla revisione della disciplina dei compensi e abbiamo avuto modo di condividere l'incomprensibile possibilità di scelta tra la nomina dell'Organo di controllo o del Revisore legale: oggi la congiunzione "o" lascia difatti all'Assemblea dei Soci la facoltà di scegliere se dotarsi di un Organo endosocietario, con funzione di controllo di legalità, o se nominare un soggetto esterno a cui affidare la sola revisione legale dei conti. I due ruoli a nostro giudizio non possono però essere considerati alternativi e per questo motivo abbiamo suggerito la modifica dell'art. 2477 c.c. come segue: "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo e di un revisore". Non di meno, considerando come l'art. 2477 c.c. preveda che l'attività di controllo possa essere affidata a un Sindaco unico indipendentemente dal volume del patrimonio o del fatturato, abbiamo ipotizzato la previsione di parametri dimensionali oltre i quali diventi obbligatorio (e non sia più prorogabile) dotarsi di un Organo di controllo in forma collegale, al posto del monocratico.

Potendo apprezzare la sincera disponibilità al dialogo concessa, le prossime settimane saranno occasione per un approfondimento sul tema, al fine di trovare una sintesi condivisa e comprovata da valori di riferimento, da presentare in Parlamento. Riteniamo questo un primo passo verso una riforma di sistema necessaria, ma ogni viaggio inizia con un primo passo.

L'incontro è stato propizio per accennare anche ai temi fondamentali della revisione enti locali e del ruolo del professionista nella rendicontazione dei Fondi PNRR, sicuramente cruciale nei prossimi anni.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/02/14/comunicato_14-02-23%3a_l%e2%80%99unione_incontra_l%e2%80%99on._rosato_alla_camera_dei_deputati/14494 

Roma 14 febbraio 2023

La Giunta UNGDCEC

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili esprime sincera gratitudine ed apprezzamento al Senatore Pietro Patton, per aver fatto propria la proposta dell'UNGDCEC in materia di crisi d'impresa, e presentato quale primo firmatario con l'emendamento 12.0.06, avente ad oggetto l'ampliamento delle deroghe previste per i professionisti ordinistici per l'accesso al nuovo Albo, ex art.356 CCII, dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.

L'eventuale approvazione del suddetto emendamento consentirebbe ai professionisti incaricati di assistere l'autorità giudiziaria nelle procedure di crisi d'impresa di accedere all'Albo in maniera semplificata, in ragione delle competenze specifiche già possedute dagli stessi e dall'esperienza maturata sul campo, differentemente da altre figure non soggette al rigoroso controllo degli ordini professionali.

Contestualmente, con riferimento alla lettera b) del predetto emendamento 12.0.6, contente una proposta non avanzata dalla nostra Associazione, abbiamo condiviso con il Senatore Patton le seguenti riflessioni.

In particolare, la lettera b) prevede un nuovo slittamento dei termini per la nomina degli organi di controllo nelle società di capitali. La nostra Associazione da sempre è contraria a tali proroghe, oramai proposte da diversi anni, in quanto fermamente convinta della necessità ed utilità della nomina degli organi di controllo quali uniche sentinelle capaci di allertare tempestivamente gli imprenditori e prevenire davvero le crisi aziendali. Principio cardine sul quale è stato impostato l'intero Codice della Crisi, ovvero far emergere tempestivamente le situazioni di crisi affinché le stesse non diventino vere e proprie insolvenze.

Ci auguriamo che la predetta osservazione possa essere accolta e rinnoviamo il ringraziamento al Senatore Patton per l'accoglimento della nostra istanza inerente all'Albo ex art.356 CCII, con l'auspicio che la collaborazione con la nostra Associazione possa continuare anche in futuro, con lo stesso spirito costruttivo.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/02/06/comunicato_6-02-2023%3a_non_si_pu%c3%b2_pi%c3%b9_attendere/14486 

Roma, 6 febbraio 2023

La Giunta UNGDCEC

Gentile Collega,

Ti invitiamo a partecipare al prossimo Webinar UNGDCEC:

LA TUTELA PENALE DEI BENI CULTURALI: L'IMPATTO ECONOMICO E LA FUNZIONE DEL COMMERCIALISTA 

che si terrà, su piattaforma OPEN Dot Com, il giorno lunedì 13 febbraio 2023 dalle 15.00 alle 18.00.

Al seguente link potrai effettuare la registrazione:
https://www.opendotcom.it/formazione-a-distanza/commercialisti/acquista.aspx?CodProdotto=OPWINC2345

Il Webinar è gratuito e in corso di accreditamento presso l'ODCEC di Roma e consentirà di maturare fino a n. 3 crediti validi ai fini della FPC (codice materie: D.9.1 - I principi generali di diritto penale; D.9.3 - I complessi organizzati e la rilevanza penale della delega di funzioni).

La procedura per l'assegnazione dei crediti formativi è a cura dell'Organizzatore. Non è richiesta autocertificazione.

La registrazione del webinar sarà disponibile nei giorni successivi all'evento, oltre che nella stessa area riservata Open Dot Com, anche sul canale YouTube dell'UNGDCEC https://www.youtube.com/channel/UCR7raBF6csX1qbi0sPoVJNg/videos al quale con piacere Ti invitiamo ad iscriverTi!

La replica non dà diritto al riconoscimento di alcun credito FPC.

Al seguente link puoi trovare la locandina dell'evento:

Webinar 13-02-2023

Ti aspettiamo!

Un caro saluto
La Giunta UNGDCEC

Mercoledì 1° febbraio 2023, presso il Senato della Repubblica - Sala Zuccari - Palazzo Giustiniani, si è tenuto il convegno dal titolo "Le pari opportunità nel mondo professionale oggi e domani!" , organizzato dall'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in collaborazione con la Commissione di Studio UNGDCEC Pari Opportunità e patrocinato dall'ODCEC di Roma.

L'evento, che ha visto una folta partecipazione da parte dei colleghi e di altri professionisti (è andato sold out dopo un paio d'ore dall'uscita della locandina), è stata un'importante occasione di confronto con le istituzioni e le rappresentanze politiche intervenute numerose e ha permesso di aprire un ulteriore canale di dialogo con la politica per poter portare delle proposte d'intervento da parte dell'Unione. 

//www.youtube.com/@ungdcecunionenazionale2892/videos">Clicca qui per guardare il video del Convegno

Desideriamo ringraziare OPEN DOT COM per aver supportato l'organizzazione dell'evento, e per aver consentito la realizzazione - da parte della Commissione Pari Opportunità - del "video-manifesto" della Commissione stessa, che trovate al seguente link https://www. knos.it/editoriale/video?gruppo=411 .

Le immagini dell'evento saranno presto disponibili nell'area dedicata del nostro sito al link:
https://www.knos.it/galleria/

Un caro saluto

La Giunta UNGDCEC

Roma, 31 gennaio 2023

Esprimiamo soddisfazione per le recenti posizioni assunte da tutti i rappresentanti della nostra categoria, e da ultimo anche dal CN - con la nota contenente le osservazioni critiche alla circolare del Ministero della Giustizia del 20 gennaio - su temi per i quali gli scriventi sindacati da anni ormai si battono senza avere mai ricevuto adeguate risposte dalle Istituzioni.

Le storture del nuovo Albo dei gestori ex art.356 CCII istituito presso il Ministero della Giustizia, a nostro avviso, sono soltanto l'ultima tappa di un processo temiamo inesorabile in campo da anni, volto a svuotare di contenuto le professioni ordinistiche e, in particolare, quella dei commercialisti.

La proliferazione di albi, registri, elenchi non è assolutamente una novità.

Abbiamo già iniziato ad occuparci, ad esempio, di quello che accadrà a breve in materia di esecuzioni mobiliari e immobiliari, con la previsione di nuovi Elenchi dei professionisti ex art. 179-ter disp. att. Cpc., nuova formazione obbligatoria ed ammissione governata da soggetti esterni agli ordini con dimostrazione di requisiti improponibili specie per i giovani colleghi (si discute di dieci incarichi negli ultimi cinque anni).

Tra la fine del 2021 e 2022 ci siamo "appassionati" alla querelle che ha accompagnato la nascita dell'Elenco degli esperti nella CNC. Ancora una volta requisiti schizofrenici, nuova formazione obbligatoria ed elenco stavolta tenuto addirittura dalle CCIAA (praticamente tutti tranne gli ordini professionali).

Tornando un po' indietro, appena prima della pandemia, eravamo tutti indaffarati ad iscriverci agli Elenchi dei gestori delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L.3/2012. Albo degli Organismi (OCC) tenuto dal Ministero di Giustizia e professionisti iscritti ai singoli organismi, nuova formazione ed aggiornamento biennale.

Sempre il Ministero di Giustizia deteneva già il farraginoso Albo degli Amministratori Giudiziari di cui alla L.159/2011 (CAM). Diviso in due sezioni, quella ordinaria e quella degli esperti in gestione di aziende.

A qualcuno poi magari sarà sfuggito ma nell'imminente attesa dell'avvio dell'Albo previsto dal CCII, con provvedimento direttoriale del 1 agosto 2022, è stata istituita (addirittura) la Banca dati dei professionisti interessati a svolgere, incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi su mandato del Ministero dello sviluppo economico

Il paradosso è che sono stati creati 5 elenchi/albi ed una banca dati per attività già svolte comunemente dai commercialisti o evoluzioni di attività già nel patrimonio professionale della categoria.

Siamo assolutamente favorevoli ai percorsi formativi qualificanti sulle singole novità legislative, ma le competenze giuridico economiche vanno riconosciute una volta per tutte.

A questo punto allora, in un rinnovato spirito di unità della nostra categoria, probabilmente il primo punto da mettere al centro della riforma D.Lgs.139 dovrebbe essere qualcosa capace di porre un argine, una vera e propria diga, a questa continua slavina di competenze, prerogative e professionalità generante una emorragia di competenze al di fuori del perimetro ordinistico.

Forse, come "ultima spiaggia", riprendere il ragionamento sulle specializzazioni - per quanto malfatte e mal-concepite nella loro formulazione originaria - potrebbe essere la chiave di volta. Creare delle sezioni di commercialisti specializzati, dentro il nostro Albo e non fuori, consentirebbe di poter dire al Legislatore che, per svolgere tutte le funzioni prima citate, basterà essere COMMERCIALISTA e poi saranno gli Ordini (sotto la regia del CN) a curare l'iscrizione alla sezione specialistica dell'Albo, a verificarne i requisiti, ad erogare la formazione o a verificare l'esperienza. Da non sottovalutare peraltro che la sommatoria di tutti i contributi richiesti agli iscritti per l'adesione ai vari Albi, Elenchi o Registri, oramai supera enormemente quanto versato dai commercialisti al proprio ordine. Pertanto, anche le risorse economiche per gestire tutte queste nuove incombenze non dovrebbero mancare.

Di fatto le specializzazioni potrebbero supplire anche alle tanto agognate "esclusive" che sappiamo benissimo (purtroppo) non arriveranno *certo a breve.*

Per fare ciò, però, è necessario che la categoria sia compatta nel far presente come non sia sostenibile e sensato tale carico formativo, ed è necessario che chi può davvero incidere sia disponibile ad ascoltare le proposte della base, a cominciare dalle associazioni sindacali.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte e vogliamo ribadirlo con questo comunicato.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/01/31/comunicato_stampa_congiunto_31-01-2023/14475 

ADC - AIDC - ANC - ANDOC - FIDDOC - UNAGRACO - SIC - UNGDCEC - UNICO Comunicazione

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Cordiali saluti.

Segreteria UNGDCEC

Chi siamo

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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