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   Gli adempimenti e le scadenze di fine anno: siamo alle solite

Ci risiamo: altro anno ma soliti problemi, almeno in termini di adempimenti.

La chiusura del periodo d'imposta rappresenta, da sempre, un momento di ingorgo non solamente per gli acquisti dei regali natalizi, bensì anche per le scadenze che si accavallano per dichiarazioni, comunicazioni, versamenti e chi più ne ha più ne metta. Anzi, si faccia avanti chi meno ne ha...

A partire dal 30 novembre e fino al termine dell'anno vi sono infatti non meno di 8 adempimenti "generici", riguardanti la stragrande maggioranza degli operatori economici e dei contribuenti in generale, che fanno riferimento:

1) ai modelli dichiarativi;

2) alle c.d. LIPE;

3) ai pagamenti

- degli acconti ai fini delle imposte sui redditi,

- del saldo IMU,

- delle ritenute,

- dell'IVA (periodica e in acconto);

4) agli elenchi Intrastat;

senza poi considerare le disposizioni "straordinarie", come quella per l'assegnazione dei beni ai soci, per la comunicazione titolare effettivo e per il c.d. ravvedimento speciale, che si aggiungono ad al già folto gruppo di incombenze.

Più in generale, come viene periodicamente fatto notare - sostanzialmente da parte di tutti coloro che operano in ambito fiscale - la questione degli adempimenti che si concentrano in periodi di tempo ristretti non si presenta solamente negli ultimi mesi dell'anno (sebbene novembre e dicembre probabilmente raggiungano il podio senza grandi fatiche), ma configura una criticità rilevante e presente senza soluzione di continuità. Criticità causata dalle innumerevoli e sempre crescenti scadenze, che non sembrano andare di pari passo con il termine "semplificazione" che si sente spesso nominare. Si tratta di un ingorgo evidentemente in grado di creare problemi non solamente ai professionisti contabili e fiscali - Commercialisti in primis - i quali sono tenuti a darvi corso a favore dei propri clienti, bensì anche ai contribuenti stessi, che vedono la propria attenzione distolta dal reale business di competenza: in definitiva, la situazione risulta complessa da gestire per tutti, senza però creare benefici per nessuno.

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ha già avuto modo di far rilevare le opportunità derivanti da una (reale) semplificazione degli adempimenti oltre che da una migliore distribuzione degli stessi nel corso dell'anno, che si tradurrebbe anche nella possibilità di accorciare i termini che fanno capo a diverse scadenze; in questo caso, diversamente da quanto appena visto, con un vantaggio in primo luogo per lo Stato - dal momento che l'autorità fiscale potrebbe disporre in anticipo di informazioni rilevanti per l'espletamento delle proprie attività di controllo - oltre che per i Commercialisti stessi - che potrebbero tornare a svolgere (anche) la funzione di consulente fiscale, ma in presenza di un'adeguata programmazione priva di improvvise nuove scadenze che fanno spesso invocare Santa Proroga.

Altro tema è quello per cui le semplificazioni potrebbero (dovrebbero?) portare ad un'organica rivisitazione delle informazioni che l'autorità fiscale richiede a tutti i contribuenti che esercitano l'attività economica, in quanto di molti di tali dati essa spesso e volentieri già dispone. Sarebbe dunque forse più opportuno, a livello complessivo, che fosse la stessa Agenzia delle Entrate, ove possibile, a fornire il riepilogo di quanto in suo possesso agli operatori (anche solamente "in bozza", come accade ad esempio con le dichiarazioni fiscali precompilate), al solo fine della relativa integrazione in caso di necessità.

In linea generale, comunque, l'urgenza che i giovani commercialisti rappresentano è quella di sfruttare a pieno i decreti delegati per la riforma fiscale - alcuni dei quali sono già stati resi noti nella versione precedente all'approvazione - con cui si potrà definitivamente addivenire anche ad un'effettiva razionalizzazione dei termini. Quanto detto, però, ad una sola condizione: che coloro che conoscono le problematiche, specialmente operative, in quanto le incontrano nella propria ordinaria attività, possano essere inclusi nel "processo normativo" in modo da dare il proprio contributo ad una causa a loro nota. Anche in questo caso, come si è già visto, in modo da creare utilità per diversi soggetti del sistema fiscale.

Senza questa apertura degli "addetti ai lavori" ai tavoli sarà impossibile arrivare ad una davvero efficace ed efficiente riforma fiscale.

Un'opportunità senz'altro da cogliere...finché si è in tempo!

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/11/29/comunicato_stampa_29-11-2023/14645 

Roma, 29-11-2023

La Giunta UNGDCEC

L'equipollenza (im)possibile!

Si apprende con profondo rammarico che il Ministero della Giustizia, con nota del 9 novembre 2023 (prot. DAG n. 0225876.U), ha inteso negare ogni equipollenza tra la formazione acquisita ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'art. 356 del DLgs. 14/2019 e quella acquisita ai fini dell'iscrizione al Registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento di cui al DM 202/2014.

La nota, in particolare, non solo si pone in netta contrapposizione con la posizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, espressa con i PP.OO. n. 62 del 12.6.2023 e n. 27 del 9.3.2023 ma, soprattutto, appare scarsamente condivisibile circa le ragioni addotte.

Queste, infatti, generano un profondo sconforto in quanto, da un lato, sembrano trascurare il dato sostanziale e concreto e, dall'altro, allontanano ogni ipotesi e tentativo di approdare ad una sintesi organica e coerente del "sistema degli albi, registri ed elenchi" che ne argini il loro proliferare, eliminando inutili duplicazioni, evitando la dispersione di energie e risorse e, non ultimo, che metta al centro la figura del professionista, terzo, esperto, competente nella specifica materia della crisi e dell'insolvenza e, quindi, anche del sovraindebitamento, sebbene nella qualità dei diversi ruoli assunti.

Appaiono davvero incomprensibili le ragioni di una tale chiusura se questa trae le proprie basi dalle apparenti diversità delle materie approfondite, anziché premiare i punti di comunanza dei due percorsi formativi; del resto, è inaccettabile apprendere che la mancata equipollenza la si debba ascrivere alla ragione (così rappresentata) per cui il percorso formativo del curatore, del commissario e del liquidatore, diversamente dal gestore della crisi, non approfondisce la materia, ad esempio, del diritto commerciale, dell'economia aziendale, del diritto tributario e previdenziale, limitandosi allo "specifico approfondimento della materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

La nota del Ministero, peraltro, muove dalle presunte diversità senza rammentare che ai sensi dell'art. 356 co. 2 del DLgs. 14/2019, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, vi è l'espresso richiamo (per rimando) agli obblighi formativi di cui all'art. 4 co. 5 lettere b), c) e d) del DM 202/2014, arrivando ad affermare che nessun corso "unico di 40 ore può coprire, in modo serio e idoneo, tutti gli aspetti necessari" per l'iscrizione all'Albo e al registro.

Poco aderente alla realtà, inoltre, è negare l'equipollenza sulla base della considerazione che saper gestire la crisi e l'insolvenza delle imprese di grandi dimensioni non significhi, necessariamente, esser capace di gestire anche la crisi da sovraindebitamento.

Sembra alquanto evidente, dunque, che la nota ministeriale non solo trascuri completamente gli aspetti sopra citati, ma, soprattutto, non tenga conto delle competenze e della preparazione ed esperienza del professionista incaricato che, ancora una volta, con pregiudizio, sembrano accantonarsi.

Si tratta, infatti, di una valutazione a compartimenti stagni che pare essere del tutto iniqua ed irragionevole, non considerando che i commercialisti chiamati a cimentarsi nelle attività di cui qui trattasi sono professionisti già ampiamente formati.

Basti pensare, ad esempio, che la disciplina del sovraindebitamento è compresa negli strumenti di regolazione della crisi e che la ragione di un albo e un registro (ed anche un elenco) sembra derivare più dalla consecuzione temporale di norme (L. 3/2012 e DL 118/2021) oggi riunite nello stesso codice, piuttosto che da una concreta differenziazione formativa di percorsi.

Impensabile, inoltre, che il curatore, il commissario e il liquidatore non abbiano conoscenza ed esigenza di approfondimento delle materie sopra indicate, dai principi di economia aziendale a quelli di diritto commerciale, civile piuttosto che tributarie; basti guardare alle funzioni che ciascun professionista, nel diverso ruolo di cui è investito, è chiamato ad esercitare.

Ancor più, a riprova di quanto la differenziazione non trovi riscontro nella realtà, deve rammentarsi l'orientamento che va consolidandosi presso numerosi Tribunali circa la nomina, nell'ambito della liquidazione controllata di soggetti attratti alla normativa sul sovraindebitamento, di un liquidatore che sia iscritto anche all'Albo nazionale di cui all'art. 356 del DLgs. 14/2019.

Il Ministero, di fatto, trascura che la materia del sovraindebitamento è oggi ricompresa, a pieno, nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e, conseguentemente, che la formazione richiesta per l'iscrizione all'Albo ex art. 356 del Dlgs. 14/2019, inevitabilmente la ricomprende.

Ne consegue che, a rigor di logica, il percorso formativo del gestore della crisi da sovraindebitamento si configuri come una duplicazione di quello previsto per l'iscrizione all'Albo nazionale, oltre che fonte di una duplicazione di costi e tempi a carico dei professionisti.

Si auspica, pertanto, che il Ministero ponendo il professionista al centro di ogni scelta, tenuto conto della debolezza delle ragioni addotte, ravveda la propria posizione, ammettendo l'equipollenza dei percorsi formativi.

Allo stesso tempo si chiede al nostro Consiglio Nazionale di esercitare in pieno la facoltà attribuitagli dalla normativa regolamentare in materia di sovraindebitamento, adoperandosi per favorire l'integrare dei vari percorsi formativi in un unico obbligo formativo, modulato in base ai ruoli ed agli incarichi che il professionista intenda assumere.

L'Unione da tempo ha avanzato delle proprie proposte di modifica degli obblighi formativi che, unitamente a quelle sulla armonizzazione dei vari Albi, Registri ed Elenchi, verranno nuovamente a breve sottoposti al Legislatore, affinché l'auspicato obiettivo della specializzazione diventi effettivamente compatibile con l'esercizio in concreto della professione, evitando dispendiosi, ridondanti e ripetitivi aggravi di obblighi ed adempimenti in capo ai professionisti.

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/11/16/comunicato_stampa_16-11-2023_l%27equipollenza_negata/14642 

Roma, 16-11-2023

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Roma, 20-09-2023. "Uniti per la legalità 2023" al Ministro della Giustizia Carlo Nordio è un segnale importante che la categoria dei dottori commercialisti ha voluto lanciare al Paese. Il premio istituito dall'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nasce, infatti, dalla necessità di porre chiarezza rispetto ad un punto: che i commercialisti sono sinonimo di legalità e non permettono a nessuno di insinuare il contrario. 

Il riconoscimento al Ministro Nordio, che sta portando avanti un grosso lavoro per un maggiore garantismo rispetto alla riforma della Giustizia, è un atto dovuto da parte di professionisti che troppo spesso vedono le loro carriere finire "a mezzo stampa", per inchieste inconcludenti. Grazie, dunque, al Ministro per questa opportunità e per gli impegni presi. Insieme, ci impegneremo per tenere accesi i riflettori verso una categoria che è baluardo di giustizia e legalità, ma che ha bisogno di maggiori garanzie per operare in un contesto sempre più complicato". 

Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente dell'UNGDCEC, a margine della consegna del premio "Uniti per la legalità 2023" al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Il Ministro Nordio ha dichiarato: "Ringrazio l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per il gradito riconoscimento: ogni progetto di riforma ed ogni quotidiano impegno è finalizzato ad assicurare ai cittadini una risposta di giustizia sempre più vicina alle richieste".

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/09/21/comunicato_stampa%3a_giustizia%3a_uniti_per_la_legalit%c3%a0_2023%2c_consegnato_al_ministro_nordio__il_premio_dei_giovani_commercialisti/14613

La Giunta UNGDCEC

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Cordiali saluti.

Segreteria UNGDCEC

"L'avvio dei controlli sui dati del quadro RS (dichiarazione dei redditi 2022) per i titolari di partita IVA con regime forfettario, messo in pratica dall'Agenzia delle Entrate, lascia stupefatti. Viene infatti chiesto, in caso di omissioni, di mettersi in regola presentando una dichiarazione integrativa e versando le sanzioni ridotte mediante il ravvedimento operoso. Peccato che chi applica il regime forfettario non determini la base imponibile con il sistema "tradizionale" (differenza tra ricavi e costi), ma attraverso un coefficiente applicato al fatturato, indipendentemente dai costi, che sono, quindi, ininfluenti.

Ora l'AdE afferma, inviando queste lettere, che i contribuenti che hanno barrato il campo <<assenza di dati da dichiarare>> abbiano compiuto un'omissione rilevante. Ci domandiamo: cosa c'è di strano se un contribuente che non deduce costi dall'attività e, pertanto, che non ha interesse a sostenere costi, non abbia effettivamente nessun dato da dichiarare? Stiamo parlando del 90 per cento dei forfettari raggiunti da queste lettere che per stare tranquilli, chiameranno il loro Commercialista, ricontrolleranno la documentazione e molto probabilmente andranno a pagare la sanzione prevista indicando, con molta probabilità, un valore/importo/dato insignificante". Lo denuncia Matteo De Lise, presidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

De Lise rimarca come "l'unica funzione è quella di fornire un dato statistico, una mera informazione riguardo costi dell'attività (fiscalmente irrilevanti). A che scopo inviare l'invito alla compliance a tutti i contribuenti forfettari che hanno flaggato la casella «Assenza di dati da dichiarare»? Un invio massivo di inviti alla compliance che senso ha? Senza considerare che gli uffici dell'Agenzia, con un organico sottodimensionato, come evidenziato dal direttore Ruffini, saranno sommersi da richieste di chiarimento".

Per il presidente dei giovani commercialisti, "non è corretto neppure che l'Agenzia delle Entrate chieda notizia di dati già in suo possesso, come peraltro prevede sia la norma istitutiva del regime forfettario che lo Statuto del Contribuente. Lo stesso Ente sul proprio sito, a proposito delle semplificazioni per i forfettari si esprime come segue: i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. L'inutilità fiscale del dato è conclamata, quasi ridondante sottolinearla, a noi preme evidenziare come questi provvedimenti siano inutili se l'obiettivo è quello di accertare un ipotetico maggior ricavo non dichiarato dal forfettario e addirittura illegittimi se inviati a pioggia a tutti quei contribuenti forfettari che (anche a ragione) non hanno indicato costi in quel quadro. 

Se la risposta del Direttore dell'AdE si poggia sul dettato della normativa relativa al regime "forfettario", forse è opportuno ricordare che un punto cardine della riforma fiscale sarà la semplificazione degli adempimenti e certamente l'evoluzione del sistema tributario nazionale (fatturazione elettronica, dichiarazioni precompilate, aumento del limite di fuoriuscita dal regime forfettario) comporta anche una revisione dei dati che i modelli dichiarativi richiedono, se non proprio una rivisitazione della disposizioni normative ove il rischio di evasione e/o utilizzo abusivo di regimi speciali sia bassissimo".

https://www.knos.it/editoriale/news/2023/09/21/comunicato_stampa_21-09-2023%3a_fisco%2c_de_lise%3a_agenzia_delle_entrate_chiarisca_su_forfettari_con_quadro_rs_incompleto/14615 

Roma, 21 settembre 2023

La Giunta UNGDCEC

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Cordiali saluti.

Segreteria UNGDCEC

Care colleghe,
Cari colleghi,
la presente per invitarVi a partecipare all’evento in oggetto, promosso da Confprofessioni Lombardia, in programma per lunedì 26 giugno 2023, h. 16,00 - 19,30, presso il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, Via Francesco Petrarca, 10, Bergamo (locandina allegata).

Seguirà aperitivo. Se interessati, trovate di seguito il link per l’iscrizione.

https://eventi.beprof.it/event/138-liberi-professionisti-tutta-la-verit-

Un caro saluto.

La segreteria.

PROGRAMMA

Chi siamo

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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