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Gentile Collega,

in un mercato del lavoro in continua evoluzione è fondamentale conoscere i propri punti di forza e soprattutto di debolezza per poter individuare le opportunità e definire le strategie più efficaci.

L'UNGDCEC lancia questo breve sondaggio per capire come viene percepita la professione e quali sono le minacce che il commercialista teme. Puoi partecipare al sondaggio (che richiede solo pochi minuti) cliccando al seguente link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAARSgKApUN1FGQkM4WFJKMlFTOE00QTlUMTExNVBCRy4u

Ti ringraziamo per la collaborazione!

È stato siglato un accordo di collaborazione tra Ecocerved e la Fondazione Centro Studi UNGDCEC per accompagnare le imprese nel percorso di misurazione e rendicontazione della sostenibilità di impresa, attraverso adeguati strumenti informativi e con un supporto tecnico specialistico in materia.

Ecocerved è la società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio operativa nel campo dei sistemi informativi per l'ambiente e nell'analisi di impatto ambientale delle attività economiche. La Fondazione Centro Studi è l'organo scientifico di ricerca, studi e formazione dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Queste le parole del Presidente della Fondazione Centro Studi dell'UNGDCEC, Dott. Francesco Puccio: "L'acquisizione di competenze specifiche nell'ambito della sostenibilità e della relativa rendicontazione è imprescindibile per le imprese e per noi professionisti in un contesto in continua evoluzione come quello attuale. L'accordo con Ecocerved ci permette di sviluppare gradualmente esperienze e consapevolezza al fianco del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, costituito prevalentemente da PMI".

Soddisfazione espressa anche da parte del Presidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: "Il nostro ruolo è centrale nel sistema Paese, soprattutto nella fase storica in cui viviamo, in cui le risorse messe a disposizione dal PNRR saranno in gran parte veicolate attraverso un sistema premiante per le imprese maggiormente virtuose."

La partnership è nata in seguito alle attività sviluppate in questi mesi dalla Commissione di Studio in materia dell'UNGDCEC, presieduta dalla Dott.ssa Sara Pelucchi che sottolinea: "E' assolutamente importante condividere best practices e coinvolgere le imprese nel percorso da intraprendere verso la rendicontazione di sostenibilità, percorso che richiede un cambio di paradigma e un'analisi specifica per individuare, misurare e rappresentare concretamente la strategia e il valore generato dall'impresa, non solo dal punto di vista economico e finanziario, ma anche secondo parametri ambientali, sociali, legati alla governance di impresa e ai capitali intangibili".

"Il bilancio di sostenibilità rappresenta per le imprese uno strumento per ampliare o consolidare la propria rete di clienti o ancora per accedere, in via preferenziale, a fondi e finanziamenti" spiega Dott. Andrea Acquaviva, Direttore Generale di Ecocerved, società del sistema camerale che da oltre 20 anni opera, a fianco delle Camere di commercio, per assistere imprese e nell'espletamento dei principali adempimenti amministrativi di tipo ambientale.

"Il progetto che stiamo avviando in partnership con le Camere di commercio, ha l'obiettivo di supportare le imprese, in particolare le piccole e medie, che spesso non hanno accesso a proposte calibrate sulle loro dimensioni e capacità. La nostra iniziativa combina insieme sessioni formative e laboratoriali ad una soluzione digitale, come la piattaforma ESG sviluppata dalla start-up Ecomate".

Il Dott. Acquaviva aggiunge inoltre: "Per l'attività divulgativa e formativa abbiamo avviato la collaborazione con la Fondazione Centro Studi dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che da tempo promuove i principi della sostenibilità presso le imprese attraverso la figura professionale del commercialista".

https://www.knos.it/editoriale/news/2022/05/31/comunicato_stampa_ungdcec_ed_ecocerved_31-05-2022/14281 

Roma, 31 maggio 2022

La Giunta UNGDCEC

30 Giugno 2022, Quale futuro per le assunzioni agevolate? 

Come la mancata programmazione rischia di vanificare le norme di politica attiva del lavoro

Allo scoccare della mezzanotte del 30/06/2022 scompariranno le agevolazioni contributive, introdotte dalla legge 178/2020, per favorire l'inserimento l'occupazione giovanile e delle donne, per gli anni 2021 e 2022 così come la decontribuzione prevista inizialmente per il Mezzogiorno fino al 2029.

Contrariamente alla favola di Cenerentola questi strumenti di politica attiva non sembrano avere un lieto fine e cesseranno in maniera anticipata rispetto al termine previsto dalla legge di Bilancio. L'autorizzazione europea prevista fino al 30/06/2022, ad oggi non risulta prorogata.

Già guardandoci indietro l'iter per il 2021 è stato estremamente lento e si è potuti usufruire del beneficio in maniera concreta solo a fine anno (donne richiedibile dall'11 novembre 2021 messaggio Inps 3809 del 05/11/2021 e under36 con messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021).

Ad oggi, dunque, tali agevolazioni si fermerebbero senza alcuna alternativa adeguata.

Ricordiamo brevemente cosa prevedono questi incentivi:

Incentivo occupazione giovani Under 36 per il biennio 2021-2022

L'incentivo Giovani under 36 promuove l'occupazione giovanile stabile.

Consiste in uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 36 anni, valido sia per nuove assunzioni a tempo indeterminato che per trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Le assunzioni riguardano giovani che non hanno compiuto 36 anni al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro e che nella loro vita non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.    

I rapporti di lavoro incentivati sono:

  • Nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato;
  • Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
  • Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione

L'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un importo massimo pari a 6 mila euro l'anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 

Sgravio donne del 100% per il biennio 2021 - 2022

Incentivo occupazionale che sostiene l'occupazione stabile e di qualità per le lavoratrici svantaggiate dove per lavoratrici svantaggiate si intendono:

  • donne con almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

La condizione di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio; si rivolge a tutti i datori di lavoro privati e i rapporti di lavoro incentivati sono sia le assunzioni a tempo determinato che le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un importo massimo pari a 6 mila euro l'anno e per un periodo massimo di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazioni di contratti a termine precedentemente agevolati).

L'incentivo spetta anche per proroga del rapporto (effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato), fino al limite complessivo di 12 mesi.

Decontribuzione Sud

È uno sgravio contributivo per le aziende del Sud, introdotto per contenere gli effetti dell'epidemia Covid-19 sull'occupazione e a tutelare i livelli occupazionali in aree con gravi situazioni di disagio socioeconomico.

Valido per i datori di lavoro privati con sede in determinate regioni quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (in caso di rapporti di somministrazione la sede di lavoro rileva il luogo dove si svolge la prestazione). Sono incentivati dunque tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che da instaurare.

Ai datori di lavoro privati è riconosciuta un'agevolazione le cui percentuali variano a seconda delle annualità delle contribuzioni (esclusi premi e contributi dovuti all'Inail):

-    sino al 31 dicembre 2025: esonero del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;
-    per gli anni 2026 e 2027: esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;
-    per gli anni 2028 e 2029: esonero del 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.

Questo esonero non prevede un massimale nell'importo per singolo lavoratore/lavoratrice.

L'esonero è al momento concesso dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022 mentre per il periodo successivo (1° luglio 2022 - 31 dicembre 2029), le istruzioni dovrebbero essere fornite con l'autorizzazione della Commissione europea (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato).

Al momento il 12 maggio 2022 un comunicato stampa, pubblicato sul sito internet della Commissione europea, ha ufficializzato la dismissione del Temporary framework pandemico, le cui misure di sostegno, prima di estinguersi, si ridurranno gradualmente tra il 2022 e il 2023, al fine di permettere alle imprese di abituarsi al ritorno a una situazione di pregressa normalità.

Il comunicato stampa puntualizza infatti che "il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato legato all'emergenza Covid non sarà prorogato oltre l'attuale scadenza, che per la maggior parte degli strumenti è il 30 giugno 2022. L'attuale piano di transizione ed eliminazione graduale non subirà modifiche, compresa la possibilità per gli Stati membri di attuare misure di sostegno agli investimenti e alla solvibilità rispettivamente fino al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023".

Il quadro che va definendosi quindi rappresenta un grande ostacolo alla programmazione aziendale in quanto gli imprenditori da Luglio 2022 si vedranno costretti a rimodulare l'intero programma occupazionale interno così come eventuali piani finanziari tenuti in considerazione fino ad oggi e per di più il tutto a ridosso di una delle scadenze di pagamenti cruciali e più sanguinose per l'impresa ovvero il 20 agosto. A nostro avviso tali agevolazioni, visto anche il periodo di grande difficoltà vissuto recentemente e non ancora conclusosi per la maggior parte dei settori, dovrebbero quanto meno essere stabilizzate nel medio periodo perché gli imprenditori necessitano di un sostegno concreto teso al recupero di quanto perso e al rilancio dell'occupazione giovanile e femminile in primis. Questa situazione alquanto sconcertante vede l'ennesima situazione incerta in cui il Ministero del Lavoro non comunica con trasparenza gli iter autorizzativi previsti dalla normativa europea impedendo agli operatori economici di comprendere tempistiche ed eventuali prospettive di organizzazione aziendale.

Non vogliamo vivere nelle favole, ma vogliamo esser liberi di impegnarci per creare il nostro lieto fine con tutti gli strumenti possibili. Invitiamo pertanto il Ministero del Lavoro ad avviare un dialogo per la creazione di uno strumento di comunicazione bidirezionale idoneo a supportare Pubblica Amministrazione, Imprese e Dottori Commercialisti nella gestione delle politiche attive del lavoro.

https://www.knos.it/editoriale/news/2022/05/27/comunicato_27-05-2022_assunzioni_agevolate/14277 

Roma, 27 maggio 2022

La Giunta UNGDCEC

Le modifiche all'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, relative alle semplificazioni della disciplina per il deposito dei bilanci, minano il lavoro dei dottori commercialisti. Inserire i consulenti del lavoro tra i soggetti che possono effettuare il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile, mediante trasmissione telematica o su supporto informatico, è un grave errore.

È l'ennesimo schiaffo ad una professione che, "forse", ne ha già presi abbastanza; il nostro assoluto dissenso non si basa su di uno stupido capriccio, ma sulla pretesa che anni di studio specifico siano tutelati. La stessa tutela deve essere garantita alla collettività, alle imprese, ai contribuenti. Gli adempimenti devono essere effettuati da coloro che hanno sostenuto un percorso formativo all'uopo destinato e non affidati a chiunque ne faccia richiesta.

Abbiamo assistito in questi anni ad una continua perdita di posizione della nostra professione, basata per lo più su pretese di altri, su errori di interpretazione del nostro ruolo e mancanza di posizionamento strategico dei nostri rappresentanti, questa volta non permetteremo a nessuno di minare ancora di più la nostra attività lavorativa.

Il lavoro necessario alla costruzione del bilancio ed al successivo deposito è proprio del commercialista in virtù di quanto questi abbia studiato dall'inizio della sua formazione fino ad oggi.

Andiamo incontro ad un mondo di specializzati ma non si può trascendere dal mantenimento delle differenze e le esclusive tipiche della nostra categoria.

È giusto volare alto e guardare altrove, ma non si può lasciare ad altri quello che è tipicamente nostro.

Il pensiero dell'Unione giovani dottori commercialisti è stato già rappresentato al Presidente del Cndcec Elbano De Nuccio, siamo pronti a batterci affinché le istituzioni facciano un passo indietro.

Troviamo assurdo, quindi, che i consulenti del lavoro, se muniti di firma digitale e incaricati dai legali rappresentanti della società, possano richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari. In questo modo si va completamente a svilire, di nuovo, il ruolo dei commercialisti, che hanno competenze in materia contabile, societaria, fiscale e di bilancio.

https://www.knos.it/editoriale/news/2022/05/26/comunicato_stampa_26-05-2022_not_today/14275 

Roma, 26 maggio 2022

La Giunta UNGDCEC

Pace Fiscale

Il D.L. 23/10/2018 n. 119 convertito dalla Legge 17/12/2018 n. 136 negli articoli dal n. 1 al n. 9 ha disciplinato le diverse definizioni agevolate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, della Riscossione e delle Dogane. In particolare, l'art. 6 del detto provvedimento ha disciplinato la "definizione agevolata delle controversie tributarie" pendenti in ogni stato e grado di giudizio prevedendo la corresponsione di un quantum graduato in funzione dei diversi gradi di giudizio e dell'esito favorevole o meno al contribuente o all'Agenzia delle Entrate della controversia. Le somme dovute potevano essere pagate in unica soluzione entro il 31 maggio 2019 o in venti rate trimestrali scadenti la prima il 31/5/2019 e le successive il 31/8, il 30/11, il 28/2 ed il 31/5 di ogni anno a partire dal 2019. Le rate successive alla prima andavano maggiorate degli interessi legali decorrenti dal 1° giugno 2019 alla data di pagamento delle singole rate.

L'art. 149 comma 4 del D.L. 15/5/2020 n. 34 convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha disposto la sospensione dei pagamenti, anche rateali, derivanti dall'applicazione degli artt. 1,2,6 e 7 del D.L. 23/10/2018 n. 119 convertito dalla Legge 17/12/18 n. 136, scadenti nel periodo ricompreso tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020, mentre il comma 5 ha disposto che i suddetti pagamenti sospesi, andavano effettuati entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o rateizzati in massimo quattro rate con scadenza il 16 di ogni mese a decorrere da settembre 2020.

Al detto provvedimento di sospensione ne sono seguiti numerosi altri (D.L. 104/2020, D.L. 125/2020, D.L. 137/2020, D.L. 183/2021, D.L. 41/2021, D.L. 73/2021, D.L. 146/2021 ed ultimo il D.L. 4/2022) che, sebbene annunciati come Decreti che sospendevano ogni tipo di pagamento, addirittura rimettendo nei termini i contribuenti che precedentemente erano stati dichiarati decaduti dalle definizioni, di fatto sospendevano solo i pagamenti dovuti in base agli articoli 3 e 5 del D.L. 23/10/2018 n. 119 convertito dalla Legge 17/12/2018 n. 136   e non anche quelli dovuti in base all'art. 6 e 7 del detto provvedimento. Questa errata comunicazione ha comportato che i contribuenti che si erano avvalsi di dette norme sono stati indotti in errore e destinatari, oltre che della decadenza dal pagamento rateale, di sanzioni pari al 45% dell'importo residuo dovuto (Art. 13 del D.Lgs n. 471 del 1977).

Il mancato inserimento anche degli articoli 6 e 7 nei numerosi provvedimenti di sospensione e proroga ha comportato una indubbia disparità di trattamento tra i contribuenti che avevano un debito nei confronti dell'Agenzia della Riscossione per carichi il più delle volte divenuti definitivi, e quelli che avevano un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Infatti, chi aveva un debito erariale ha usufruito di tutte le proroghe e remissione nei termini che ancora oggi sono in vigore (ultimo D.L. 4 del 27/1/2022) mentre chi doveva le imposte derivanti dalla definizione agevolata non ha potuto usufruire di alcuna sospensione se non quella limitata prevista dal comma 4 dell'art. 149 del D.L. 34/2020 e per un periodo limitatissimo (dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020). Tale disparità appare ancor più palese allorquando si constata che la definizione agevolata dei processi verbali (art. 1), degli accertamenti (art. 2), dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 3), dello stralcio dei debiti fino a mille euro (art. 4), dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea (Art.5), delle controversie tributarie (art. 6) e altre "sanatorie e/o rottamazioni "sono state disciplinate da un unico Decreto Legge (D.L. 23/10/2018 n. 119).

https://www.knos.it/editoriale/news/2022/05/25/comunicato_stampa_25-05-2022_pace_fiscale/14273 

Roma, 25 maggio 2022

La Giunta UNGDCEC

L'Unione incontra la Commissione Crisi d'Impresa del Ministero della Giustizia

Si è tenuta ieri la seconda audizione di UNGDCEC con la Commissione Crisi d'Impresa del Ministero della Giustizia, presieduta dalla Prof. Pagni. Presenti i nostri delegati di Giunta in materia, il Vicepresidente Sonia Mazzucco, e i consiglieri Federico Giotti ed Enrico Lombardo, assieme ai rappresentanti del CN. L'oggetto del confronto ha riguardato in particolare la bozza del Decreto Correttivo sul CCII, per il quale l'Unione ha avanzato proposte concrete, tra le quali anche quella di prevedere maggiore facilità di accesso alle nomine del giovane formato in materia, ovvero più opportunità nelle nomine dei Tribunali. Si è inoltre discusso della proliferazione di albi, elenchi e registri, per i quali "al minimo" si renderebbe opportuno un raccordo per dare armonia alla gestione e tenuta degli stessi. L'Unione concretamente continua il suo lavoro sperando di poter migliore l'attuale sistema che la normativa prevede.

https://www.knos.it/editoriale/news/2022/05/24/comunicato_stampa_24-05-2022_l%e2%80%99unione_incontra_la_commissione_crisi_d%27impresa_del_ministero_della_giustizia/14271 

Roma, 24 maggio 2022

La Giunta UNGDCEC

Gentile Collega,

Ti invitiamo a prendere visione della quinta edizione del Massimario periodico della giurisprudenza di merito elaborato dalla commissione di Studio UNGDCEC "Processo tributario". 

A cura di:

Anatriello Fabio - Componente Commissione Processo Tributario

Bartoli Giulio - Componente Commissione Processo Tributario

Chiumiento Raffaela - Componente Commissione Processo Tributario

De Pisapia Attilio - Componente Commissione Processo Tributario

Forino Paolo - Componente Commissione Processo Tributario

La Manna Mario - Componente Commissione Processo Tributario

Modica Concetto - Componente Commissione Processo Tributario

Con il contributo di:

Giotti Federico - Giunta Nazionale Ungdcec

Cataldi Francesco  - Giunta Nazionale Ungdcec

Ciabatti Cristiana - Presidente Commissione Processo Tributario

Bertagnin Jacopo - Componente Commissione Processo Tributario

Contarino Mauro - Componente Commissione Processo Tributario

Della Santina Nicola - Componente Commissione Processo Tributario

Ferrucci Alessandra - Componente Commissione Processo Tributario

Franco Giuseppe - Componente Commissione Processo Tributario

Gandolfo Cristina - Componente Commissione Processo Tributario

Gerundino Maria Consuelo - Componente Commissione Processo Tributario

Gusmano Fabio Antonio - Componente Commissione Processo Tributario

Iannitelli Alfredo - Componente Commissione Processo Tributario

La Regina Alessandro - Componente Commissione Processo Tributario

Musso Salvatore - Componente Commissione Processo Tributario

Simonetti Vincenzo - Componente Commissione Processo Tributario

Puoi trovare il documento sul sito dell'UNGDCEC al seguente link:

Massimario giurisprudenza di merito - quinta edizione

Chi siamo

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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