L'art. 25 del D.L. 34/2020 (cosiddetto "Decreto Rilancio") ha introdotto un contributo a fondo perduto a beneficio delle attività che abbiano registrato un significativo calo di fatturato nel mese di aprile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Anche in assenza del citato calo di fatturato, l'agevolazione spetta anche ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (ossia la data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19).
La scadenza per l'invio telematico delle domande è fissata al 13 agosto 2020, il che già di per sé suscita perplessità stante l'enorme carico di lavoro che si è registrato nelle ultime settimane, in primis per gli studi professionali ma anche nelle aziende.
Vogliamo ricordare che in queste ore si sta scrivendo l'ultima pagina di una normativa che dal punto di vista tecnico ha registrato:
- la stesura originaria
- il provvedimento del 10 giugno 2020 per definire il contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza
- l'emanazione di una prima circolare di chiarimenti, la n. 15/E del 23 giugno 2020
- la risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020 per istituire i codici tributo per la restituzione spontanea
- una modifica a livello europeo che impatta sulla platea di soggetti interessati, a seguito della comunicazione della Commissione C (2020) 4509 final del 29 giugno 2020
- la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del "decreto Rilancio"
- una seconda circolare di chiarimenti, la n. 22/E del 21 luglio 2020
non senza ricordare che la norma presentava numerosi profili critici già più volte segnalati, tra cui si ricorda l'incertezza legata alla nozione di "fatturato" che - in assenza di posizioni ufficiali - aveva spinto Assosoftware a fornire una propria interpretazione con alcune risposte a quesiti, per non parlare della contestatissima esclusione dei professionisti dalla platea dei beneficiari della normativa, su cui l'UNGDCEC ha recentemente preso posizione - unitamente ad altri sindacati di categoria - presentando un ricorso al TAR.
E dopo tutto ciò, ancora non c'è la lista dei comuni interessati? O quanto meno si ha a che fare ancora con un elenco solo indicativo ma non esaustivo? Non c'è un elenco definitivo che dovrebbe fotografare una situazione alla data del 31 gennaio 2020? Veramente in oltre sette mesi lo Stato non è riuscito a produrre questo tipo di documento? Siamo esterrefatti! Il problema era noto, tanto è vero che a pagina 1 delle istruzioni di compilazione si legge che <<la lista dei comuni è riportata in allegato alle presenti istruzioni>>, ma l'allegato in questione recitava <<A titolo indicativo e non esaustivo, di seguito è riportata la lista dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus)>>.
E dunque, ci si pone la domanda: se è vero che l'Agenzia delle Entrate non ha l'elenco dei comuni a livello centrale perché non lo ha pubblicato, che le direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate interpellate non hanno fornito gli elenchi, che le Regioni sui propri siti non hanno pubblicato gli elenchi, che i Comuni sui propri siti non hanno inserito informazioni in proposito, allora chi è che dovrebbe predisporre questo elenco?!?
La richiesta del contributo in assenza delle condizioni per fruirne determina l'applicazione di sanzioni amministrative ed anche penali. Professionisti e contribuenti sono lasciati - ancora una volta - nella più totale incertezza! Ma soprattutto: se è vero che lo Stato non ha idea di quali comuni siano interessati, ne consegue inequivocabilmente che lo Stato non può avere idea nemmeno di quanti contribuenti chiederanno il contributo in questione (tema che è poi replicato ad esempio anche sul credito di imposta per le locazioni, altra agevolazione che è collegata al famigerato "elenco fantasma" dei comuni).
Per uscire da questa situazione a dir poco imbarazzante, il minimo che il Governo dovrebbe fare con immediatezza è modificare la scadenza dell'adempimento. Una proroga? Ah già, stiamo ancora aspettando quella sulle imposte i cui termini sono già scaduti, per cui forse il mondo politico considera ancora prematuro parlarne. Per non parlare della scadenza del 7 settembre per il credito sanificazione. Altra data evidentemente di facile gestione operativa. Al 5 agosto viaggiamo ancora a fari spenti.
Su tutto.
Roma, 5 agosto 2020
La Giunta UNGDCEC
Sito UNGDCEC: http://www.knos.it/editoriale/news/2020/08/05/comunicato_stampa_ungdcec_5-08-2020/13437