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Cari Unionisti,

Vi informiamo che, a fronte della nostra iniziativa sulle problematiche collegate al "CIVIS" (v. vademecum), abbiamo già ricevuto i primi riscontri positivi.

Alcuni colleghi infatti sono stati ricontattati dagli Uffici competenti e/o hanno ottenuto una corretta lavorazione dell'avviso bonario oggetto di CIVIS successivamente all'invio della comunicazione di reclamo/sollecito.

In tal senso, Vi rinnoviamo l'invito a percorrere tale strada, soprattutto nel caso in cui non otteniate pronta risposta, ovvero non Vi venga fissato l'appuntamento come previsto dalla Risoluzione n. 72/2021.

Purtroppo, però, scontiamo quella deformazione professionale che ci impone di fare "bilanci" sempre e comunque. La ratio è quella di misurare, costantemente, le nostre azioni e, soprattutto, monitorare e quindi incidere nelle problematiche quotidiane dei Professionisti (siano essi giovani o meno giovani).

Vi invitiamo, quindi, a segnalare tramite e-mail all'indirizzo segreteria@ungdc.it i risultati ottenuti seguendo la strada suggerita, sia che questa abbia portato ad un risultato utile ovvero ad un nulla di fatto.

Certi di una Vostra collaborazione fattiva e sicuri che solo Uniti possiamo fare la differenza, aspettiamo le Vostre segnalazioni per provare ad essere, ancora una volta, "megafono" delle Vostre problematiche e possibile "strumento" di risoluzione.

L'Unione fa la forza. Sempre.

La Giunta UNGDCEC

https://www.knos.it/editoriale/news/2022/01/10/iniziativa_reclami_civis_-_lettera_agli_iscritti_ungdcec/14063

Con le linee di indirizzo inviate dal Ministero della Giustizia ai Consigli Nazionali degli Ordini professionali di Avvocati, Consulenti del lavoro e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, oltre che a Unioncamere, via Arenula ha precisato la portata della norma per quanto concerne i requisiti che devono essere considerati per la formazione degli elenchi di esperti nella Composizione Negoziata della Crisi d'impresa di cui al D.L. n. 118/2021 convertito dalla L. n. 147/2021.

Nel documento citato vengono, in buona sostanza, esplicitati i requisiti - di anzianità professionale ed esperienziali - che erano già stati anticipati dai vertici delle singole professioni nei giorni successivi all'entrata in vigore della norma. Se già in quel frangente destò una certa perplessità leggere i requisiti necessari per accedere all'elenco e poter aspirare a ricoprire la nuova carica di "esperto" nella composizione della crisi d'impresa, sia per la portata molto restrittiva degli stessi sia per la - ci sia consentito - non adeguata tempistica (molti colleghi scoprirono di non avere i requisiti avendo già investito tempo e denaro nel corso di formazione specifico di 55 ore richiesto dalla normativa di riferimento), la novità delle citate linee di indirizzo del 29 dicembre è rappresentata dall'ulteriore precisazione che per integrare il requisito di esperienza e poter accedere all'elenco degli esperti, si debba aver ricoperto in almeno due occasioni uno degli incarichi di commissario giudiziale, attestatore, advisor, etc.

Nel ribadire, a fortiori, la tardività di una simile precisazione, con l'occasione riteniamo importante una puntualizzazione circa i requisiti previsti qui citati, che appaiono oggi eccessivamente restrittivi e non pienamente adeguati alle finalità del D.L. n. 118/2021.

Senza voler sminuire l'importanza del ruolo e della necessità di adeguate competenze per ricoprire un incarico che già dal nome sottende la necessità di esperienza pregressa, troviamo che dovrebbe esserci spazio per ampliare la portata dei requisiti richiesti, dato che la portata restrittiva degli stessi e il limite posto dalla norma al numero massimo (due) di incarichi da esperto che possono essere simultaneamente ricoperti, a nostro avviso minerà la possibilità di una adeguata applicazione della disciplina.

Non si comprende quindi perché precludere la possibilità di ricoprire il ruolo di esperto a chi abbia magari acquisito esperienza quale Curatore fallimentare e perché tale perizia acquisita non debba aver peso, considerata la specifica competenza sulla normativa e la professionalità che il Curatore acquisisce nell'analizzare e trattare le crisi aziendali e le possibili soluzioni per conservare il valore aziendale (si pensi ad esempio ad esercizio provvisorio, affitto d'azienda, all'interlocuzione con sindacati, fornitori, etc). Né si capisce perché l'esperienza da advisor risalente magari a due incarichi ricoperti dieci anni prima sia valida e quella da Curatore ricoperta con più frequenza e più di recente no.

Ricordiamo che siamo passati da una prima impostazione in cui ai Dottori commercialisti in quanto tali era riconosciuta la possibilità di ricoprire l'incarico di esperto in virtù del percorso formativo compiuto e quindi anche senza esperienze specifiche, alla richiesta di determinate (e più limitate) esperienze, alla precisazione che le esperienze richieste debbano essere almeno due.

Come detto non vogliamo sminuire l'importanza dell'esperienza, del resto già certificata dal percorso formativo, abilitante, e dagli obblighi formativi cui la nostra categoria è soggetta, ma limitare i requisiti di accesso in tal modo costituisce non solo l'ennesima penalizzazione per tanti professionisti ed in particolare per tanti giovani professionisti, ma ancor prima mina alle fondamenta l'applicabilità e gli intenti che il Legislatore ha inteso realizzare per la salvaguardia del tessuto economico del Paese.

In ultimo, appare grave l'introduzione dell'articolo 30-sexies del medesimo D.L 152/2021 che, di fatto, anticipa una parte del "Codice della crisi", abbassando le soglie per segnalare i debiti da parte dei creditori qualificati, pena il venir meno del privilegio, senza che siano in atto tutti gli strumenti a corollario del maccanismo come originariamente concepito, snaturando quindi il procedimento pensato per risanare che per come in ultimo modificato non è invece più ancorato agli altri parametri aziendali previsti dal "Codice della crisi (quali, ad esempio: volume d'affari, percentuali dei debiti dell'anno precedente.)

Dette modifiche smembrano l'applicazione del Codice sovvertendone la struttura, le finalità e portando a risultati potenzialmente contrapposti rispetto alla ratio della norma, volta a prevenire stati di crisi e non certo ad acuirli.

Roma, 07/01/2022

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Gentile Collega,

siamo lieti di invitarTi al prossimo Webinar organizzato dall'UNGDCEC, in collaborazione con la Commissione UNGDCEC "Professionista e studi professionali: digitalizzazione, organizzazione, responsabilità e riforma delle professioni", per il giorno lunedì 10 gennaio 2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.30, che avrà per titolo:

Cultura digitale: Digitalizzazione dei processi negli studi professionali

L'evento sarà trasmesso sulla piattaforma OPEN Dot Com.

È possibile assistere al webinar registrandosi al seguente link:

https://www.opendotcom.it/formazione-a-distanza/commercialisti/acquista.aspx?codprodotto=OPWINC2169

Il Webinar è gratuito e in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e consentirà di maturare fino a n. 3 crediti validi ai fini della FPC (codice materie: B.1.1 Informatica e sistemi informativi per la gestione dello studio professionale; B.1.4 Gestione e trasmissione telematica di atti, documenti, dichiarazioni e pratiche; B.2.2 Controllo di gestione per gli studi professionali).

Il riconoscimento dei crediti formativi NON avverrà tramite autocertificazione. L'elenco dei partecipanti, risultanti dalla piattaforma Open, sarà trasmesso direttamente al Consiglio Nazionale al termine del webinar. Una volta acquisiti i dati dei fruitori dell'evento, il portale FPC invierà come di consueto le informazioni necessarie per il caricamento dei crediti formativi all'Ordine di appartenenza dell'iscritto.

La registrazione del webinar sarà disponibile nei giorni successivi all'evento, oltre che nella stessa area riservata Open Dot Com, anche sul canale YouTube dell'UNGDCEC https://www.youtube.com/channel/UCR7raBF6csX1qbi0sPoVJNg/videos al quale con piacere Ti invitiamo ad iscriverTi!

La replica non dà diritto al riconoscimento di alcun credito FPC.

Al seguente link puoi trovare la locandina dell'evento. 

Nella stessa pagina saranno pubblicate le slides degli interventi:

Webinar 10-01-2022

Con piacere annunciamo che in data odierna è stato formalizzato un accordo di collaborazione tra l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e ELSA Italia, ramo italiano di The European Law Students' Association, che vede tra i propri associati oltre quattromila studenti e neolaureati di Giurisprudenza ed Economia.

L'accordo è stato siglato dai rispettivi Presidenti nazionali, dott. Matteo De Lise per UNGDCEC e Andrea Signori per Elsa Italia, ed apre il campo ad una collaborazione che permetterà di far avvicinare alla professione nonché al mondo Unione gli studenti universitari - missione tanto più cruciale alla luce della diminuzione di attrattività della professione di dottore commercialista negli ultimi anni, riscontrata anche nel VI° Rapporto Confprofessioni sulle libere professioni che ha registrato il crollo dei commercialisti neoabilitati, passato dai 3.578 del 2010 ai 1.286 del 2019 - al contempo mettendo al servizio di Elsa l'esperienza e competenza dei nostri Associati.

Roma, 20 dicembre 2021

La Giunta UNGDCEC

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Con l'emendamento al decreto legge n. 146/2021, approvato martedì 30 novembre, è stata prevista la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. La possibilità di impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificati, invece, è stata limitata soltanto al verificarsi di specifiche e residuali ipotesi.

In particolare, viene introdotto il comma 4-bis all'articolo 12 del DPR 602/1973 (Formazione e contenuto dei ruoli), contenente due previsioni:

1) l'estratto di ruolo non è impugnabile;

2) il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati solo in tre casi: pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto; blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

La modifica, che ha un impatto evidente sulla compressione del diritto di difesa del contribuente, genera un vero e proprio corto circuito rispetto alla disciplina legale e giurisprudenziale prodottasi nel corso del tempo.

Infatti, se dal punto di vista legislativo basta richiamare i precetti che contraddistinguono l'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, in cui al punto d) è espressamente prevista l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, è doveroso rappresentare che la Corte con orientamento ormai consolidato si è spinta ben oltre, affermando che: "in tema di contenzioso tributario l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.)". In questo modo viene confermata quindi un'interpretazione estensiva al diritto di impugnazione del contribuente "avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è natura/iter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19" (da ultimo cfr. Cass. ord. n. 3466/2021).

Con l'attuazione della nuova norma, invece, l'estratto di ruolo non è più impugnabile. Mentre in ipotesi di invalidità della notifica si potranno impugnare ruolo e cartella di pagamento unicamente nelle tre citate circostanze, rendendo di fatto impugnabile solo il primo atto con cui si manifesterà la misura cautelare o esecutiva, il che oltre ad inibire il diritto di difesa potrebbe comportare il rischio per i contribuenti (considerando i tempi "lunghi" della giustizia) di subire una misura cautelare prima della pronuncia del giudice.

Assunto che il principale obiettivo posto dall'emendamento di cui sopra sia quello di "sfoltire" la numerosa mole di ricorsi proposti innanzi la Giustizia Tributaria, riteniamo, senza il timore di essere smentiti, che questa non sia la strada giusta da percorrere!

L'obiettivo prefissato (riduzione del contenzioso e limitazione di ricorsi strumentali) potrà essere raggiunto solo in seguito a una seria e organica riforma della Giustizia Tributaria, troppe volte invocata ma non ancora attuata.

Le problematiche che affliggono il contenzioso tributario, tra cui l'elevato numero di controversie e i lunghi tempi del processo soprattutto nel giudizio di legittimità, non possono e non devono essere risolte mortificando il diritto di difesa dei contribuenti.

Alcune delle proposte riportate nel nostro manifesto sulla riforma del processo tributario, pubblicato nel giugno scorso, potrebbero risultare efficaci anche per risolvere i problemi sorti in relazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo.

L'introduzione di giudici professionali e specializzati a tempo pieno, non "distratti" dagli affari degli altri uffici giudiziari, riuscirebbe a garantire una maggiore presenza presso le Commissioni Tributarie, migliorando il loro funzionamento e, di conseguenza, contribuendo all'efficace snellimento delle numerose cause pendenti, eliminando già in primo grado quelle "pretestuose". Così come affidare la gestione del reclamo/mediazione tributaria ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 ad un organo terzo rispetto alle parti processuali - ad esempio al Garante del contribuente e/o ad un giudice monocratico (ovvero ad altro soggetto purché diverso dall'ente che emette l'atto impugnato) - potrebbe conferire finalmente efficacia a detto strumento deflativo.

Alla luce di quanto evidenziato fin qui, piuttosto che assistere ad interventi "spot" che si traducono in limitazioni del diritto di difesa dei contribuenti, risulta ad oggi quanto mai necessaria una riforma della Giustizia tributaria mirata alla risoluzione delle esuberanti lacune presenti nel sistema tributario.

Con l'auspicio di poter partecipare ad un dibattito sereno ed equilibrato tra tutti i tavoli istituzionali.

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Roma, 3 dicembre 2021

La Giunta UNGDCEC

Abbiamo assistito silenti alle ultimissime evoluzioni a livello nazionale nella categoria. Dalle dimissioni del collega Miani, alla nomina di tre commissari, alla imposizione delle date da parte del Ministero.

Abbiamo provato a resistere alla tentazione di non dire ciò che ci ribolle dentro, ma ora sentiamo che non è più possibile.

Ci venga perdonato l'orgoglio (magra soddisfazione) di dire a tutti, dal Ministro Cartabia al sottosegretario Sisto, sempre nostro gradito ospite e interlocutore privilegiato, che avevamo anticipato quanto poi è accaduto. Sarebbe un bell'esercizio andare a raccogliere tutte le nostre lettere e le nostre comunicazioni dell'ultimo anno. Potete non farlo perché ve le riassumiamo in un'unica frase: vi avevamo anticipato ciò che sarebbe successo, quali i rischi e quali i problemi e per certi versi vi avevamo proposto già mesi fa delle soluzioni. Abbiamo assistito ad un susseguirsi di errori che hanno portato ad un nuovo commissariamento. Ed è incredibile come alcuni cerchino di far passare oggi come un successo il commissariamento, ora più che mai necessario, ma comunque di per sé sempre un fallimento.

Fallimento.

In questi giorni concitati abbiamo letto a tal proposito anche sul Sole24Ore l'intervista al dottor Massimo Miani.

In queste giornate tristi per la nostra categoria, ulteriormente appesantite da queste uscite, ci duole solo comprendere che - nonostante tutto quanto accaduto, in particolare, nell'ultimo anno - la ex guida della nostra professione non accenni mai a ciò che è veramente successo e che oramai è acclarato: il fallimento della politica portata avanti fino ad oggi, una politica dell'attesa e del rinvio, senza alcuni tipo di confronto.

Soprattutto con noi.

Miani afferma, invece, che la causa di tutto questo "guazzabuglio" sarebbe una crisi degli Ordini... ma soprattutto il ruolo dei Sindacati. In particolare, ci accusa di pretendere un ruolo che non è il nostro; che non riconosciamo la rappresentanza istituzionale e che abbiamo un peso "che non si sa bene". Forse non conosce il peso che abbiamo, non lo ha visto o si è rifiutato di accettarlo, questo però non può più essere un nostro problema.

Ascoltare i Sindacati non sarebbe stato un indecoroso svilimento del proprio ruolo istituzionale, ma in compenso avrebbe potuto essere l'occasione per avere suggerimenti - forse addirittura soluzioni! - dalla "base". Col senno di poi, per sapere come sarebbe andata a finire, avrebbe potuto semplicemente ascoltarci o organizzare una videoconferenza rapida (un'oretta al massimo) dove discutere serenamente e trovare - si, anche insieme a noi - una soluzione. Ma si è deciso di fare altro. Tutt'altro (ndr: come mandare l'intera Giunta Nazionale in disciplina).

Tornando all'oggi, nell'attesa che i commissari portino avanti il loro compito nella maniera più corretta possibile, rilanciamo le nostre proposte e invitiamo tutti i commercialisti a sottoscrivere un patto di mandato che aiuti e convinca ognuno a fare la sua parte.

Perché è necessario costruire le fondamenta della nostra nuova casa e perchè dovrà essere evidente a tutti che i commercialisti sono la giusta e necessaria cura ai problemi economici del paese.

Una cura che per essere efficace dovrà essere tempestiva.

Dovremo iniziare a ricostruire partendo da alcuni punti fondamentali, quali il recupero della dignità, la forza della conoscenza e la nostra assoluta imprescindibilità sulle nostre materie e - permettetecelo - la coesione e la collaborazione fra generazioni differenti.

Perché il rinnovamento è fondamentale, perché serve una politica di categoria illuminata, che abbia una visione.

Che unisca e non divida.

Abbiamo bisogno di cambiare e ripartire, di costruire un nuovo metodo basato sul confronto, fatto di esperienze e anche di giovani professionisti. Quegli stessi giovani che saranno naturalmente protagonisti dei tempi che verranno e che non possono essere visti dal vertice come un problema da risolvere o peggio addirittura come capri espiatori, ma come risorse da cui attingere a beneficio di tutti.

Abbiamo bisogno - in buona sostanza - di un nuovo metodo perché il "vecchio metodo" fin qui seguito ha semplicemente fallito.

Di questo e di molto altro parleremo, anche raccogliendo spunti e idee da chi vi parteciperà, in occasione del Forum del 10 dicembre a Roma presso l'Auditorium della Tecnica, ospitati da Confindustria.

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 Roma, 29 novembre 2021

La Giunta UNGDCEC

Nei giorni scorsi, a seguito dell'introduzione del Decreto Legge 11 novembre 2021 n. 157, il cd "decreto antifrode", e della conseguente estensione del visto di conformità sulle operazioni di cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, il Presidente Nazionale LAPET, Dott. Roberto Falcone, ha auspicato, attraverso articoli apparsi sulla stampa di settore, un ampliamento delle categorie professionali abilitate al rilascio del suddetto visto; ampliamento ritenuto addirittura "indifferibile". Nella visione del Dott. Falcone, l'ampliamento ai tributaristi qualificati e certificati (quali, evidentemente, quelli iscritti all'associazione che Egli presiede) "sarebbe una garanzia per il contribuente".

Non intendiamo sostenere l'immane sforzo necessario ad intravedere la spiegazione del come e del perché l'estensione ai professionisti non iscritti ad albi professionali di cui all'art. 2229 c.c. si tradurrebbe in una garanzia per il contribuente (il quale comunque dovrebbe richiedere ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa l'apposizione di un visto obbligatorio).

Cogliamo invece l'occasione concessa dalle parole del Dott. Falcone per svolgere una seria riflessione sui termini di quanto dallo stesso auspicato.

Ciò che anzitutto vogliamo sottolineare è la meraviglia e lo sconforto di dover constatare come si vogliano ignorare - o peggio ancora, si ignorino realmente - i presupposti cardine delle professioni ordinistiche, che trovano il proprio fondamento in specifiche previsioni normative, istituite col fine di garantire la maggiore tutela possibile degli interessi generali dello Stato.

Il visto di conformità non viene richiesto a tutela diretta del contribuente, ma a garanzia del corretto funzionamento dell'operazione, così da assicurare la regolare fruizione delle detrazioni spettanti, divenute credito di imposta. La tutela che riceve il contribuente dal rilascio del visto di conformità è indiretta: il buon funzionamento del sistema di controllo delle detrazioni fiscali consente allo Stato di poterle concedere ed al contribuente di poterne fruire, anche sotto forma di credito di imposta passibile di cessione.

In tale più ampia ottica, il rilascio del visto di conformità non può che essere, giustamente, relegato ai soggetti iscritti in professioni ordinistiche, che operano nel rispetto di ordinamenti precisi e sotto il controllo del Ministero della Giustizia.

Ci sembra che si voglia faziosamente ignorare tutto ciò.

L'estensione auspicata contrasterebbe quindi con tutta evidenza con la ratio dell'attuale impianto normativo e non si tradurrebbe affatto in alcuna maggiore garanzia per il contribuente, ma soltanto in un eventuale beneficio economico per chi oggi non possiede i requisiti necessari al suo rilascio, requisiti certificati, oltre che da uno specifico percorso di studi, anche dal superamento di un apposito esame di Stato.

Non vediamo niente di più lontano dai principi che dovrebbero animare i soggetti autorizzati all'apposizione del visto di conformità su documenti con valenza fiscale quanto il piegare l'interesse generale dello Stato a quello economico dei singoli.

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Roma, 1 dicembre 2021

La Giunta UNGDCEC

Chi siamo

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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